C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 59 del 03/05/2018 – Delibera – 25 / P – Stagione Sportiva 2017/2018. Deferimento della Procura Federale a carico della Società A.S.D. Tuscar per la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, in conseguenza delle espressioni offensive e denigratorie usate su un social network dal Dirigente Accompagnatore Claudio Berni. In sede di commento a quanto accaduto nel corso della gara, valida per il Campionato Giovanissimi Provinciali di Arezzo, disputata in data 8.10.2017, il Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Tuscar esprimeva – a mezzo social network – giudizi offensivi e lesivi sia della dignità dell‟Arbitro della gara che della Sezione A.I.A di appartenenza.
25 / P – Stagione Sportiva 2017/2018. Deferimento della Procura Federale a carico della Società A.S.D. Tuscar per la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, in conseguenza delle espressioni offensive e denigratorie usate su un social network dal Dirigente Accompagnatore Claudio Berni. In sede di commento a quanto accaduto nel corso della gara, valida per il Campionato Giovanissimi Provinciali di Arezzo, disputata in data 8.10.2017, il Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Tuscar esprimeva – a mezzo social network - giudizi offensivi e lesivi sia della dignità dell‟Arbitro della gara che della Sezione A.I.A di appartenenza. La Procura Federale acquisita la necessaria documentazione e rilevando nel comportamento del Tesserato la violazione del disposto dell‟art. 5 del C.G.S. predisponeva il deferimento dando alle parti interessate, Dirigente e Società, comunicazione dell‟avvenuta conclusione delle indagini. In quella sede il Dirigente e la Società manifestavano la volontà di definire il contesto, anticipatamente, ricorrendo a quanto previsto dall‟art. 32 sexies del C.G.S.. Il verbale di accordo veniva ratificato e pubblicato sul C.U. N. 98 /AA della FIGC in data 21.12.2017. Trascorso il termine di 30 giorni da detta data senza che la Società adempisse all‟impegno di corrispondere l‟importo dell‟ammenda pecuniaria concordato entro il previsto termine di gg. 30, la FIGC, con provvedimento pubblicato in data 12.2.2018 (C.U. n.131/AA), ha dichiarato risolto l‟accordo dando mandato alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. Conseguentemente l‟Organo requirente ha trasmesso gli atti a questo Tribunale instaurando, ex novo, il provvedimento disciplinare nei confronti dell‟A.S.D. Tuscar. Convocate le parti per la data odierna si dà atto della presenza: - della Società deferita in persona del legale rappresentante, Signor Rinaldini Fulvio, - della Procura Federale per il tramite del Sostituto Procuratore Avvocato Tullio Cristaudo. Il Procuratore, in apertura di dibattimento, riafferma la responsabilità della Società rilevando che il mancato adempimento dell‟accordo, stipulato ai sensi dell‟art. 23. con le modalità dell‟art. 32 sexies del C.G.S., determina, “ipso facto” la risoluzione dell‟accordo e quindi l‟avvio del procedimento, nei confronti dell‟inadempiente. Entrando nel merito della vicenda afferma essere provata la violazione commessa dal Dirigente attraverso la copia, acquisita in istruttoria, di quanto da questi postato sul social network “Facebook” da cui discende, per il disposto dell‟art. 4, c. 2, la responsabilità della Società aggravata, in questa sede, dall‟inadempimento posto in essere. Chiede che venga inflitta alla Società l‟ammenda nella misura di € 1.000,00 (mille), tenendo conto del fatto che la definizione agevolata è stata concordata in € 600,00 (seicento). Il Presidente della Società afferma che, sia pure con ritardo determinato da un proprio errore, la Società ha corrisposto l‟importo – già notevolmente oneroso – dell‟ammenda concordato con la Procura Federale per cui ritiene eccessiva l‟ulteriore richiesta oggi formulata. Chiede che la sanzione venga ricondotta nei limiti di quanto già corrisposto. Su richiesta del Tribunale esibisce prova dell‟avvenuto pagamento, tramite bonifico, della somma a suo tempo concordata con la Procura. Chiuso il dibattimento il Collegio decide rilevando che il deferimento nei confronti della Società viene portato alla sua cognizione solo oggi, per cui diviene necessario esaminarne l‟origine e i contenuti. Il fatto dal quale discende la responsabilità della Società è costituito – come indicato in premessa – dalle dichiarazioni rese dal Berni che hanno trasceso ogni legittimo diritto di critica attraverso espressioni offensive sia dell‟Arbitro della gara, che della Sezione di appartenenza. Infatti la critica non può e non deve superare il limite derivante dal rispetto per l‟altrui dignità nell‟ambito di una civile convivenza. Dell‟accertata violazione commessa dal proprio Dirigente è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, la Società. Fatta questa necessaria premessa il Collegio esamina quanto emerso nel corso dell‟odierna riunione.
L‟esame delle copie degli atti, solo oggi esibite dal Presidente della Società e su specifica richiesta del Collegio, confermano che il pagamento di quanto dovuto è stato effettuato in data 24.2.2018 non solo, quindi, oltre il termine previsto dalla norma ma anche dopo che era stato notificato (il 15/2/2018) l‟avvio del procedimento per inadempienza all‟accordo liberamente stipulato. Il deferimento è pertanto da accogliere dovendosi tener conto, nella determinazione della conseguente sanzione, del comportamento tenuto dalla Società A.S.D. Tuscar nel corso dell‟intera procedura che, per quanto appena detto, non può essere ricondotto ad un modus operandi in perfetta buonafede. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana, in accoglimento del deferimento infligge all‟A.S.D. Tuscar l‟ammenda nella misura complessiva di € 800,00 (ottocento), in essa compreso quanto corrisposto in data 24.2.2018.
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