C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 59 del 03/05/2018 – Delibera – 26 / P – Stagione Sportiva 2017/2018. Deferimento della Procura Federale a carico di :

26 / P – Stagione Sportiva 2017/2018. Deferimento della Procura Federale a carico di : - Lencioni Filippo, Calciatore, per la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S.; - la Società A.S.D. Atletico Luca, chiamata a rispondere in applicazione del disposto del comma 2 dell’art. 4 del C.G.S.; - Di Mauro Dario e Giuliano Francesco, rispettivamente Dirigente e Calciatore dell’A.S.D. Atletico Lucca, per aver violato il comma 3 dell’art. 1 bis del C.G.S.; - la S.S.D. Galcianese anch’essa per quanto disposto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S. La C.S.A.T. della Toscana, con decisione pubblicata con il C.U. n. 49/2017, nel decidere sul reclamo proposto dall‟A.S.D. Atletico Lucca avverso la decisione assunta dal G.S.T. Regionale nei confronti del Dirigente Alessio Guerra (C.U. n. 44/2017), rinviava gli atti alla Procura Federale affinché disponesse indagini opportunamente indirizzate ad accertare il reale svolgersi dei fatti causa di conseguenze fisiche al Calciatore della S.S.D. Galcianese, Francesco Giuliano. L‟Ufficio requirente, conclusa l‟istruttoria, ha deferito a questo Tribunale il Calciatore Lencioni Filippo al quale contesta di aver tenuto nei confronti del Calciatore Avversario Francesco Giuliano un comportamento talmente aggressivo da costringere il proprio Dirigente Alessio Guerra ad intervenire con forza al fine di evitare ulteriori, più gravi conseguenze. Nel frangente il Guerra colpiva, in modo involontario, il Calciatore della S.S.D. Galcianese. Con il medesimo atto vengono deferiti i tesserati della S.S.D. Galcianese: Di Mauro Dario, Dirigente, che aveva, a suo tempo, rilasciato sul fatto specifiche dichiarazioni alla C.S.A.T., e Giuliano Francesco, il Calciatore colpito, contestando loro la violazione di quanto disposto dall‟art. 1 bis, comma 3, in quanto, seppur convocati al fine di fornire ulteriori chiarimenti sull‟episodio, non hanno, deliberatamente ed ingiustificatamente, ottemperato all‟invito in violazione alle norme del C.G.S.. Tale comportamento, oltre che omissivo, ha determinato la necessità di richiedere alla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. la proroga delle indagini. Per quanto riguarda il Guerra, la Procura lo ritiene non più perseguibile perché già oggetto di precedente giudizio da parte del C.S.T. prima, e della C.S.A.T. dopo. Notificate le necessarie convocazioni è oggi presente il Calciatore Filippo Lencioni in persona del difensore di fiducia, come da delega agli atti. E‟ altresì presente il Dirigente Andreini in rappresentanza della S.S.D. Galcianese. Sono assenti, pur in costanza di formale avviso di convocazione: - Di Mauro Mario, - Giuliano Francesco, - l‟A.S.D. Atletico Lucca. L‟Avvocato Cristaudo, in apertura di dibattimento, sottopone all‟esame del Collegio un verbale di accordo che, redatto secondo quanto disposto dall‟art. 23, c. 1, del C.G.S., è intervenuto con la S.S.D. Galcianese come sopra rappresentata. Il Collegio, riunito in Camera di consiglio per deliberare in merito, accoglie l‟ipotesi di accordo formulata e prosegue il dibattimento nei confronti degli altri deferiti. Il rappresentante della Procura chiede riaffermarsi il deferimento a carico del Lencioni risultando, indubitabilmente, che il colpo ricevuto dal Calciatore Giuliano sia la diretta conseguenza del comportamento aggressivo posto in opera nei suoi confronti dal Calciatore dell‟A.S.D. Atletico Lucca. Ciò ha determinato, al fine di evitare ulteriori danni, un intervento fisico, decisivo, da parte del Guerra che ha colpito, involontariamente, il Giuliano. Per quanto concerne il deferimento del Di Mauro e del Giuliano esso emerge, con prova documentale, dalla duplice convocazione, rimasta inesitata, effettuata presso la sede della Società. Chiede che nei confronti dei deferiti vengano assunti i seguenti provvedimenti disciplinari: - Filippo Lencioni, la squalifica per 3 (tre) giornate; - Di Mauro Mario, l‟inibizione per mesi 4 (quattro); - Giuliano Francesco, la squalifica per mesi 1 (uno); - A.S.D. Atletico Lucca, ammenda di € 500,00 (cinquecento). Interviene, in replica, il difensore di fiducia del Lencioni il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito, rilevando che questi non è stato mai chiamato in causa, quale autore del colpo subìto, dal Calciatore Giuliano; in nessuno dei due precedenti giudizi cui è stato sottoposto il Guerra emerge la responsabilità del Lencioni, mentre afferma esistere la responsabilità personale del Dirigente, il quale ha sempre dichiarato di aver colpito lui il Calciatore avversario, anche se in modo assolutamente involontario. Lamenta la mancata ricezione degli atti, richiesti in data 18 aprile c.a. e segnala, pur rinunciando a formularla come eccezione pregiudiziale, che la notifica di tutti gli atti del procedimento non è stata fatta nella sede della Società presso la quale il Calciatore attualmente milita. Chiuso il dibattimento il Collegio osserva quanto segue: -le copie degli atti del procedimento, richieste in data 18 aprile u.s., sono state trasmesse dalla Segreteria del tribunale con raccomandata a.r. nella successiva data del 20; - l‟esercizio della difesa, effettuato nel corso dell‟udienza, impedisce al Collegio di pronunciarsi sul punto, in ogni caso l‟avvenuta costituzione in udienza elimina ogni possibile ed eventuale vizio di ordine procedurale. In punto di merito il Collegio precisa che il Lencioni è stato deferito per aver fronteggiato in modo violento e pericoloso il giocatore Giuliano, costringendo il proprio dirigente ad intervenire e a colpire involontariamente detto calciatore, fatto non provato e basato unicamente sulle dichiarazioni rese a propria difesa dal Guerra al momento di autoaccusarsi. Il tutto ha origine dal rapporto reso dall‟Arbitro della gara il quale ha tratto in errore il G.S.T. affermando con assoluta certezza che il Dirigente Guerra “..rifila un cazzotto a un calciatore n. 14 Giuliano Francesco” mentre nel supplemento richiesto, in riferimento agli stessi fatti, dalla C.S.A.T. così si esprime: “ ..scrivevo nel rapporto che avevo assistito alla scena dell’aggressione mentre il fatto mi era stato raccontato”. L‟Arbitro quindi non solo non ha visto ma ha anche riferito, con leggerezza, quanto descrittogli da non si sa chi e perché. Il rapporto di gara non riveste, quindi, in questo caso quel carattere di certezza attribuitogli dalle Carte federali per cui il giudizio deve essere basato sulle dichiarazioni, raccolte dalla Procura, dei tesserati presenti al fatto. Infatti il Guerra si accusa di aver colpito involontariamente il Giuliano nell‟afferrare il proprio tesserato per impedirgli atti più gravi. Il gesto del Guerra appare eccessivo in quanto dagli atti e dallo stesso capo di incolpazione (…fronteggiava in modo violento e pericoloso…) non risulta che egli si trovasse in presenza di un atto di aggressione da parte del Lencioni nei confronti dell‟avversario. A prescindere dalle dichiarazioni autodifensive, prive in questa sede di valore probatorio, non si rileva nulla che possa attribuire al comportamento del Lencioni una qualsivoglia responsabilità. In questo senso ha valore l‟affermazione della difesa che nessuno ha visto il Lencioni compiere atti lesivi nei confronti del Giuliano. Né può essere oggetto di giudizio il comportamento del Guerra che, come affermato dalla Procura Federale, non è più perseguibile. Quanto fin qui rilevato non può che giovare, in termini di dubbio, al Lencioni che per ciò stesso deve essere rilevato indenne dall‟accusa. Di diverso avviso è il Collegio con riferimento alla posizione dei Tesserati della S.S.D. Galcianese Di Mauro e Giuliano. Per ben due volte essi non hanno ottemperato all‟obbligo di presentarsi alla Procura Federale, come risulta dalla documentazione in atti, con ciò manifestando la loro volontà specifica e deliberata di sottrarsi alla norma vigente, tenendo un comportamento che, oltre ad essere causa di dispendio di attività e mezzi economici, ha determinato la necessaria richiesta di proroga delle indagini. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana proscioglie il Calciatore Lencioni Filippo dall‟addebito contestatogli, venendo così meno anche la responsabilità della Società A.S.D. Atletico Lucca. Infligge: - al Dirigente Di Mauro Mario, l‟inibizione per mesi 2 (due); - al Calciatore Giuliano Francesco, la squalifica per 2 (due ) giornate di gara; Dispone l‟applicazione nei confronti della S.S.D. Galcianese, ex art. 23 del C.G.S., della sanzione pecuniaria dell‟ammenda per l‟ammontare di € 300,00 (trecento). Dichiara chiuso il procedimento.

 

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