C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 31/05/2018 – Delibera – n. 27 / P – Stagione Sportiva 2017/2018. Deferimento nei confronti di:

n. 27 / P – Stagione Sportiva 2017/2018. Deferimento nei confronti di: - Rossetti Simone, Calciatore, al quale viene contestata la violazione degli articoli 1 bis, c.1, e 12, comma 5 del C.G.S., in relazione a quanto stabilito dall’art. 73 delle N.O.I.F.; - Società A.C. Sporting Cecina 1929 in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 2 del C.G.S.. Il deferimento sopraindicato trae la propria origine dall‟istruttoria compiuta dalla Procura Federale a seguito della pubblicazione su due quotidiani, il Tirreno e la Gazzetta di Parma, di quanto accaduto dopo il termine della gara A. C. Sporting Cecina 1929/A.S.D.Livorno 1919 Sorgenti, valida per il Campionato di Promozione Toscana, disputata in data 19.11.2017. Nel corso dell‟istruttoria la Procura Federale, dopo aver raccolto le dichiarazioni dell‟incolpato, del D.G. della gara, di altri due tesserati presenti ai fatti, nonché esaminato quanto accertato in sede di indagine di P.G. dalla Questura di Livorno, ha così motivato il provvedimento assunto a carico del Calciatore Simone Rossetti: “…dopo essere entrato una prima volta negli spogliatoi, si toglieva la maglia di giuoco e tornato sul terreno, lanciava verso la tribuna, dove erano presenti i tifosi ospiti, una bottiglia d’acqua, piena del liquido da un litro e mezzo, che colpiva al volto una bambina di anni 4 successivamente identificata per….., figlia del Calciatore …….dell’A.S.D. Pro Livorno, la quale per il trauma subìto era prontamente trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Bassa Val di Cecina, successivamente dimessa con prognosi di giorni 5 causa; trauma alla mascella sinistra in seguito a lancio di bottiglia” Questo Tribunale, pervenuto l‟atto di contestazione e constatata l‟avvenuta comunicazione della conclusione delle indagini, ha convocato per la data odierna le parti che, non presenti, sono rappresentati e difesi dal legale di fiducia, giusto mandato contestualmente depositato. La Procura Federale è presente nella persona dell‟Avvocato Tullio Cristaudo il quale, in apertura di dibattimento, unitamente al legale delle parti come sopra costituitosi, informa il Collegio dell‟accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S., depositando i relativi verbali. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l‟efficacia dell‟accordo raggiunto. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana dispone l‟applicazione delle seguenti sanzioni: - al Signor Rossetti Simone squalifica per mesi (otto) sulla sanzione base proposta di mesi 12 (dodici); - alla Società A.C. Sporting Cecina 1929 ammenda di € 1.350,00 (milletrecento cinquanta) sulla sanzione base proposta in € 2.000,00 (duemila). Dichiara estinto il procedimento.

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