C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 29/06/2018 – Delibera – 30/ P / – Deferimento della Procura Federale a carico della Società A.S.D. C.G.C. Capezzano Pianore 1965, in applicazione del disposto dell’art. 4, commi 1 e 2, conseguente al comportamento tenuto, nel corso del Campionato del S.G.S. “Giovanissimi Regionali 2002” della stagione 2016/2017, dal Presidente e da alcuni Tesserati. Il deferimento posto all’esame del Collegio scaturisce dal mancato adempimento della Società A.S.D. Capezzano Pianore all’accordo intervenuto tra detta Società e la Procura Federale in applicazione dell’art. 32 sexies del C.G.S., per la contestata violazione dell’art. 1 bis del C.G.S., in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F..
30/ P / - Deferimento della Procura Federale a carico della Società A.S.D. C.G.C. Capezzano Pianore 1965, in applicazione del disposto dell’art. 4, commi 1 e 2, conseguente al comportamento tenuto, nel corso del Campionato del S.G.S. “Giovanissimi Regionali 2002” della stagione 2016/2017, dal Presidente e da alcuni Tesserati. Il deferimento posto all’esame del Collegio scaturisce dal mancato adempimento della Società A.S.D. Capezzano Pianore all’accordo intervenuto tra detta Società e la Procura Federale in applicazione dell’art. 32 sexies del C.G.S., per la contestata violazione dell’art. 1 bis del C.G.S., in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F.. Infatti, con provvedimento n.325/pf17, in data 31/1/2018, veniva addebitata alla Società, al suo Presidente, al Calciatore ed ai Dirigenti accompagnatori l’omessa vigilanza in ordine al tesseramento del Calciatore, minore di anni sedici, Frey Daniel Nicolas, avvenuto in violazione della vigente normativa federale. Notificato l’avviso di conclusione delle indagini i deferiti, con la sola eccezione del Calciatore Frey, oggetto di specifico procedimento sfociato nella decisione emessa da questo Tribunale pubblicata con il C.U. n. 58/2018, chiedevano ed ottenevano di definire il contesto, anticipatamente, ricorrendo a quanto previsto dall’art. 32 sexies del C.G.S.. Il verbale di accordo veniva ratificato e pubblicato sul C.U. N. 134/AA della FIGC in data 16/2/2018. Trascorso il termine di 30 giorni da detta data senza che la Società adempisse all’impegno di corrispondere l’importo dell’ammenda pecuniaria concordato entro il previsto termine di gg. 30, la FIGC, con provvedimento pubblicato in data 10/4/2018 (C.U. n.160/AA), ha dichiarato risolto l’accordo dando mandato alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. Conseguentemente l’Organo requirente ha trasmesso gli atti a questo Tribunale instaurando, ex novo, il provvedimento disciplinare nei confronti dell’A.S.D. C.G.C. Capezzano Pianore 1965. Convocate, dopo aver avuto certezza dell’avvenuta comunicazione di conclusione delle indagini, le parti per la data odierna si dà atto della presenza: - della Società deferita in persona del legale rappresentante, Signor Coli Ivo, Presidente; - della Procura Federale per il tramite del Sostituto Procuratore Avvocato Tullio Cristaudo. Il rappresentante della Procura, riaffermata la responsabilità della Società quale emerge dall’istruttoria compiuta in ordine agli accadimenti all’origine dell’indagine, non contestata da alcuno dei tesserati deferiti, rilevato il comportamento omissivo della Società che, dopo averlo sottoscritto, non ha adempiuto all’accordo, chiede l’applicazione alla Società Capezzano Pianore dell’ammenda nella misura di € 600,00 (seicento) oltre punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nel corso della prossima stagione agonistica. Il Presidente della Società, riportandosi a quanto ha fatto oggetto di memoria tempestivamente depositata, chiede che la sanzione venga irrogata nella misura patteggiata con la Procura Federale. Sostiene la richiesta con il giustificare il comportamento della propria assistita con la non dimestichezza della Società con i Comunicati Ufficiali nazionali ed anche nel convincimento da parte della stessa di dovere ricevere specifica richiesta di adempimento. Chiuso il dibattimento questa la decisione che il Tribunale assume. Come previsto dal comma 2 dell’art. 32 sexties del C.G.S. l’accordo intervenuto tra la Procura Federale e la Società è decaduto per cui nei confronti dell’Ente si instaura il normale procedimento disciplinare in ordine al quale questo Collegio deve pronunciarsi. Sulla violazione addebitata alla Società non sussiste alcun dubbio sia perché già ammessa in sede istruttoria, sia per quanto emerso nel corso del procedimento nei confronti del Calciatore Frey, per cui il deferimento è fondato.
Per quanto riguarda l’attività difensiva svolta il Collegio ritiene le giustificazioni addotte del tutto irrilevanti osservando che, circa la mancata lettura dei C.U. nazionali, i tesserati sono tenuti, per espresso disposto normativo, a conoscere la normativa che li riguarda e quindi anche la interpretazione che di essa forniscono gli Organi della Disciplina Sportiva, mentre, per quanto riguarda la ricezione di un invito a pagamento, si ricorda che la norma di cui al C.U. 104/2014 prevede espressamente che il pagamento delle ammende deve avvenire entro il termine di giorni trenta dalla sottoscrizione del verbale di accordo. P.Q.M. il Collegio, accogliendo il deferimento, determina l’ammenda a carico dell’A.S.D. C.G.C. Capezzano Pianore 1965 nell’ammontare di € 600,00 (seicento) oltre alla penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2018/2019.
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