F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36/TFN – SD del 01 Ottobre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 1360/724pf20-21/GC/am del 2.9.2021 nei confronti del Sig. Falco Jonatha + altri – Reg. Prot. 23/TFN-SD

Decisione/0036/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0023/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

Leopoldo Di Bonito – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 23 settembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1360/724pf20-21/GC/am del 2 settembre 2021 nei confronti dei Sigg.ri Falco Jonatha, Villella Robertino, Osella Marco, Manzetto Demis, Boccardi Daniele, Mango Alessandro e della società ASD L84 C5, la seguente

DECISIONE

FATTO

Il 2 settembre 2021 la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Nazionale Federale i Sigg.ri Jonatha Falco, Robertino Villella, Marco Osella, Demis Manzetto, Daniele Boccardi, Alessandro Mango e la società ASD L84 C5, a vario titolo, per aver consentito e/o per aver attestato il regolare tesseramento, nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, del giocatore Lucas Freitas Siqueira come “mai tesserato all’estero” malgrado risultasse già precedentemente tesserato per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana, nonché la Società ASD L 84 C5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti ascritti al Presidente, ai dirigenti e al calciatore.

In particolare, il procedimento trae origine dalle contestazioni sollevate dalla società ASD Arzignano Calcio a 5, classificatasi seconda nel campionato di Calcio a 5 Serie A2 Girone A dietro alla ASD L 84 C5 (con lo stesso punteggio, ma con una differenza reti deteriore) innanzi al Giudice sportivo, di primo e secondo grado, per aver quest’ultima Società irregolarmente tesserato e schierato il calciatore Lucas De Freitas Siqueira come “mai tesserato all’estero”.

Il Giudice Sportivo con C.U. 1224 del 26.4.2021 respingeva il ricorso, in quanto infondato, sia in punto di fatto che di diritto, e procedeva all’omologazione del risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: L84-Arzignano 1-0.

La Corte Sportiva d’Appello dichiarava il reclamo, dell’ASD Arzignano Calcio a 5 inammissibile, in quanto proposto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza.

La Procura Federale, stante le evidenze depositate nei predetti giudizi dall’ASD Arzignano Calcio a 5 dalle quali emergeva che il calciatore Lucas De Freitas Siqueira, militante nella società ASD L84 C5, era stato tesserato in Italia sin dal 2017 privo di transfert e come “mai tesserato all’estero”, mentre le dichiarazioni in senso contrario acquisite dalla ASD Arzignano dalla Federazione Brasiliana e le evidenze fotografiche che lo ritraevano impegnato con la squadra brasiliana F.S. e Palmeiras di San Paulo, avviava le indagini.

A conclusione dell’istruttoria la Procura Federale trasmetteva l’avviso di conclusioni indagini ai Sigg.ri Jonatha Falco, Robertino Villella, Marco Osella, Demis Manzetto, Daniele Boccardi, Alessandro Mango e la società ASD L84 C5, oltre che al Sig. Lucas De Freitas Siqueira contestando, a vario titolo, l’irregolare tesseramento, l’errata attestazione sulle distinte di gara e la non regolare partecipazione del calciatore a 60 gare nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 nei campionati di Calcio a 5 Under 19 e A2 Girone A (in quanto all’epoca tra gli indagati era inserito anche il calciatore).

Immediatamente, il Calciatore, invocando la propria buona fede in ordine al contenuto delle dichiarazioni effettuate, presentava istanza ex art. 126 CGS per l’applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento (quattro giornate di squalifica) che era accolta dalla Federazione.

Gli altri indagati tutti assistiti dall’Avv. Jennyfer Bevilacqua presentavano memoria difensiva chiedendo l’archiviazione per non aver commesso il fatto, in quanto la violazione delle norme sui tesseramenti non poteva essere imputata a questi ultimi, dal momento che il tesseramento originario era stato effettuato da un’altra società (ASD Aosta Calcio 511), avendo ASD L84 C5 esclusivamente aggiornato la posizione del calciatore negli elenchi federali. Né, del resto, poteva essere ascritta agli incolpati una “responsabilità precauzionale”, dal momento che il fatto si era perfezionato due anni prima del tesseramento da parte della ASD L84 C5, il giocatore risultava regolarmente iscritto negli elenchi federali e non sussisteva alcuna norma che imponeva alle società di verificare l’effettiva veridicità di quanto presente e validato sul sistema on-line dei tesseramenti della Divisione Calcio a 5. Da ultimo gli incolpati contestavano l’assenza dei presupposti per configurare una responsabilità diretta o oggettiva in capo alla ASD L84 C5, poiché il momento generativo della violazione era da individuare nella sottoscrizione della dichiarazione del Calciatore come “mai tesserato all’estero” avvenuta due anni prima del tesseramento de Sig. Luca De Freitas Siqueria da parte della Società; dichiarazione di cui la società non doveva né poteva verificare la veridicità.

La Procura Federale, riteneva le argomentazioni difensive non “sufficienti per affermare completamente l’assenza di responsabilità in capo alla Società SSD L84 srl in quanto, nonostante corrisponda a verità che il primo tesseramento italiano del calciatore De Freitas Siqueira Lucas sia stato effettuato da altra società, egli, che non poteva certamente considerare la sua attività calcistica in Brasile come meramente amatoriale essendo addirittura stato convocato per la Selezione Nazionale, ha comunque reiterato tale violazion anche in occasione dell’ accordo con la SSD L84, partecipando a numerose partite come sopra evidenziato. Sul punto rimane fermo il principio della responsabilità oggettiva secondo il quale la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei propri dirigenti e tesserati, com’è avvenuto in questo caso. Tale responsabilità dipende dal fatto che i dirigenti accompagnatori della SSD L 84 Srl hanno più volte attestato, apponendo la propria firma nelle distinte di gara sopra citate, il regolare tesseramento del calciatore De Freitas Siqueira Lucas, nonostante quest’ultimo risultasse già tesserato per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana; in secondo luogo dal fatto che il calciatore nonostante non potesse non conoscere la posizione irregolare relativa al suo tesseramento, non ha fatto alcunché per correggere il proprio status”.

Conseguentemente con atto del 2 settembre 2021 deferiva “innanzi al Tribunale Federale Nazionale:

- Il Sig. Falco Jonatha in qualità di Presidente della ASD L 84 C5:

per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle NOIF, per aver consentito nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 il tesseramento del giocatore De Freitas Siqueira Lucas come “mai tesserato all’estero” malgrado risultasse già precedentemente tesserato per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana, così come evidenziato nella parte motiva del presente atto;

- Il Sig. Villella Robertino in qualità di dirigente accompagnatore della ASD L 84 C5:

per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle NOIF, per essere stato responsabile di aver firmato le distinte di gara nelle quali compariva il nome del giocatore De Freitas Siqueira Lucas, così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana, così come evidenziato nella parte motiva del presente atto;

- Il Sig. Osella Marco in qualità di dirigente accompagnatore della ASD L 84 C5:

per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle NOIF, per essere stato responsabile di aver firmato le distinte di gara nelle quali compariva il nome del giocatore De Freitas Siqueira Lucas, così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana;

- Il Sig. Manzetto Demis in qualità di dirigente accompagnatore della ASD L 84 C5:

per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle NOIF, per essere stato responsabile di aver firmato le distinte di gara nelle quali compariva il nome del giocatore De Freitas Siqueira Lucas, così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana così come evidenziato nella parte motiva del presente atto;

- Il Sig. Boccardi Daniele in qualità di dirigente accompagnatore della ASD L 84 C5:

per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle NOIF, per essere stato responsabile di aver firmato le distinte di gara nelle quali compariva il nome del giocatore De Freitas Siqueira Lucas, così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana così come evidenziato nella parte motiva del presente atto;

- Il Sig. Mango Alessandro, in qualità di dirigente accompagnatore della ASD L 84 C5: per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle NOIF, per essere stato responsabile di aver firmato le distinte di gara nelle quali compariva il nome del giocatore De Freitas Siqueira Lucas, così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana così come evidenziato nella parte motiva del presente atto;

La Società ASD L 84 C5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente ed ai propri dirigenti e calciatore”.

I deferiti si costituivano con l’Avv. Jennyfer Bevilacqua, chiedendo innanzitutto la devoluzione della questione inerente la regolarità del tesseramento alla Sezione Tesseramenti del Tribunale e la conseguente sospensione del procedimento.

Nel merito ribadivano le argomentazioni già proposte nel corso delle indagini e replicavano alla Procura Federale che nel caso di specie non sussisteva alcuna reiterazione della violazione, avendo il calciatore rilasciato un'unica dichiarazione mendace al momento del tesseramento con l’ASD Aosta Calcio 511.

Successivamente proponeva atto d’intervento ex art. 81 CGS-FIGC, l’ASD Arzignano C5, assistita dall’Avv. Michele Cozzone, il quale dichiarava di avere un interesse tutelato dall’ordinamento federale a partecipare al presente procedimento, in quanto l’eventuale applicazione anche di un solo punto di penalizzazione alla ASD L84 C5 nella stagione 2020/2021 le avrebbe consentito di risultare vincitrice del Girone A del Campionato di A2 e, quindi, di essere promossa nella prima serie.

Nel merito, oltre a ribadire quanto già evidenziato dalla Procura Federale con il deferimento, l’interveniente affermava: “ anche a voler ipotizzare la mancata conoscenza, da parte della stessa, del passato calcistico “carioca” del Sig. De Freitas Siqueira Lucas (cosa francamente, piuttosto inverosimile), rimane ugualmente responsabile di estrema ed inaccettabile negligenza nel non aver previamente esperito i (peraltro semplici ed agevoli) accertamenti presso gli Organi federali competenti (alla stregua di quanto ex post effettuato dalla ASD Arzignano C5)”.

Prima dell’udienza la Procura Federale e i deferiti depositavano proposte di accordi ex art. 127 CGS per l’applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento, con i quali erano concordate le seguenti sanzioni: Jonatha Falco 120 giorni di inibizione, Robertino Viella 100 giorni di inibizione, Marco Osella 40 giorni di inibizione, Demis Manzetto 40 giorni di inibizione, Daniele Boccardi 40 giorni di inibizione, Alessandro Mango 80 giorni di inibizione, per la società ASD L84 C5 euro 2.000,00 di sanzione.

All’udienza del 23 settembre 2021, il Collegio, dopo aver chiesto chiarimenti alla Procura Federale e al difensore dei deferiti , si riservava in ordine alla valutazione dei fatti e della congruità degli accordi ex art. 127 CGS-FIGC. Il Presidente, riaperto il dibattim nto, ava lettura in udienz ell’ordinanza collegiale di seguito riportata:

“Il Tribunale, ritenuto necessario approfondire in ordine alla valutazione dei fatti e alla congruità delle sanzioni, dichiara la non efficacia delle proposte di accordo e dispone per il prosieguo del procedimento”.

Successivamente il Presidente dopo aver dato la parola agli avv.ti Michele Cozzone, per l’interveniente, Jennyfer Bevilacqua, per i deferiti, e Alessandro Avagliano, per la Procura federale, in ordine all’ammissibilità dell’intervento, sospendeva l’udienza così da consentire al tribunale di decidere sul punto.

Riaperto il dibattimento, il Presidente dava lettura di ordinanza di inammissibilità dell’atto di intervento in quanto: “ la posizione della ASD Arzignano C5 rilevante per l’Ordinamento Federale non è nella fattispecie potenzialmente lesa o pregiudicata, dal momento che la decisione del Collegio non potrà comunque incidere sull’esito della stagione sportiva 2020-2021 essendo, inoltre, irreversibili gli effetti già prodottisi dell’avvenuto svolgimento dei play-off, dell’iscrizione ai campionati 2021-2022 e della formazione dei relativi organici e calendari”.

Nel merito la Procura federale si riportava integralmente all’atto di deferimento e chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Falco Jonatha, giorni 180 (centottanta) di inibizione;

- per il Sig. Vilella Robertino, giorni 150 (centocinquanta) di inibizione;

- per il Sig. Osella Marco, giorni 60 (sessanta) di inibizione;

- per il Sig. Manzetto Demis, giorni 60 (sessanta) di inibizione;

- per il Sig. Boccardi Daniele, giorni 60 (sessanta) di inibizione;

- per il Sig. Mango Alessandro, giorni 120 (centoventi) di inibizione;

- per la società ASD L84 C5, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2021-2022 ed euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

L’Avv. Jennyfer Bevilacqua si riportava ai propri scritti difensivi, insistendo per il proscioglimento di tutti i suoi assistiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente inammissibile è la richiesta di sospensione del giudizio e devoluzione della questione inerente la regolarità o meno del tesseramento del calciatore Lucas De Freitas Siqueira alla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale.

Nel caso di specie invero oggetto del deferimento è una condotta illecita del Presidente e dei dirigenti della ASD L84 C5 e pertanto questa Sezione del Tribunale è pienamente competente a valutare le condotte contestate. L’oggetto del giudizio non è la validità del tesseramento, ma le asserite condotte irregolari dei deferiti.

 Tra l’altro, il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC non prevede ipotesi di devoluzione di una questione ad altra sezione del Tribunale, né consente la sospensione del giudizio “salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria” (CGS-FIGC art. 111, comma 7).

Nel merito i deferimenti della Procura Federale nei confronti del Presidente e dei dirigenti della ASD L84 C5 non sono fondati. Come chiarito dalle difese dei deferiti e riconosciuto dalla Procura Federale, infatti, la dichiarazione di Lucas De Freitas Siqueira di non essere mai stato tesserato all’estero è stata resa due anni prima del tesseramento con la ASD L84 C5 e pertanto tale irregolarità non può essere ascritta a quest’ultima società.

Del resto in base a quanto certificato dal segretario della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti “ il tesseramento di un calciatore attraverso la procedure denominata “aggiornamento di posizione” si applica ai calciatori che risultano già presenti nel sistema AS 400 della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ovvero già tesserati per la FIGC e che sono liberi dal vincolo sportivo con altra Società e conseguentemente risultano come tesserabili nella specifica sezione tesseramento della richiamata Area Società utilizzata dalle Società ai fini del tesseramento dei calciatori. Le Società ai fini dell’aggiornamento di posizione devono esclusivamente ricercare il calciatore e definire il tesseramento dello stesso, una volta inseriti i dati. La Società provvede a stampare la lista di tesseramento Aggiornamento di posizione, farla firmare al calciatore, firmarla, scannerizzarla nel sistema e provvedere all’invio tramite firma digitale.

La pratica viene poi lavorata dalla Divisione Calcio a 5 o dallo specifico Comitato Regionale se trattasi di Società regionale. La dichiarazione di non essere mai stato tesserato all’estero […] è necessaria esclusivamente da parte del calciatore all’atto del Suo primo tesseramento per la FIGC”.

Appare evidente, dunque, che alcuna dichiarazione non veritiera è stata effettuata dal calciatore al momento o in corso del tesseramento con la ASD L84 C5, avendo quest’ultima esclusivamente aggiornato la posizione del calciatore già tesserato. Alla stregua dei chiarimenti forniti dal Segretario della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti non appaiono condivisibili le prospettazioni della Procura Federale secondo le quali il calciatore avrebbe reiterato le dichiarazioni non veritiere anche in occasione dell’accordo con la ASD L84 C5.

Né si può ritenere che fosse onere della società verificare la veridicità e la regolarità del tesseramento presso la FIGC, effettuando indagini presso tutte le diverse federazioni nazionali. Da un lato, infatti, le circostanze che il calciatore fosse già tesserato presso la FIGC con la qualifica “mai tesserato all’estero” e che avesse già giocato due campionati in Italia con altre squadre sono, evidentemente, idonee a radicare il legittimo affidamento della Società alla regolarità della posizione del Sig. Lucas De Freitas Siqueira. Da un altro lato, non spetta alle società effettuare tali verifiche; verifiche che le società non sarebbero neppure in grado di effettuare non avendo i mezzi (le federazioni calcistiche di altri paesi non sono, infatti, obbligate a rispondere alle eventuali richieste di informazioni sul tesseramento di un calciatore) ed essendo estremamente gravose (le richieste dovrebbero essere trasmesse a tutte le federazioni calcistiche nazionali), tanto da doversi ritenere concretamente impossibili.

Appare evidente, dunque, che in un tale frangente la società non poteva far altro che prendere atto del precedente tesseramento attestato dalla Federazione.

In tale prospettiva non appaiono conferenti neppure i precedenti del Tribunale richiamati dalle parti, in quanto relativi alla diversa fattispecie nella quale oggetto di contestazione era la dichiarazione falsa effettuata all’atto del primo tesseramento del calciatore presso la FIGC e, non, come nella specie, il mero aggiornamento a seguito del tesseramento già perfezionato in precedenza (Tribunal fed rale – Sez. Disciplin r 21.1.2020, n. 91 e 28.7.2020, n. 167).

Tra l’altro in relazione alla specifica posizione dei dirigenti che avrebbero “ firmato le distinte di gara nelle quali compariva il nome del giocatore Lucas De Freitas Siquera, così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana”, non si può fare a meno di evidenziare che la Procura Federale non ha offerto alcun elemento in ordine alla responsabilità ascritta, che appare essere derivante esclusivamente dalla posizione rivestita o dalla funzione espletata.

Del resto, non appare possibile imputare alcuna irregolare o falsa dichiarazione da parte di questi ultimi che non facevano altro che attestare la regolarità del tesseramento presente e validato sul sistema on line dei tesseramenti della Divisione Calcio a 5, senza che sia emerso neppure un indizio circa un loro stato soggettive doloso o colposo.

Per quanto concerne la responsabilità della società, quest’ultima è tenuta a rispondere, ai sensi dell’art. 6, comma 2, ai fini disciplinari della condotta del proprio tesserato Lucas De Freitas Siquera che ha disputato 60 gare nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 in posizione irregolare come “mai tesserato all’estero” consapevole, a nulla rilevando la dedotta sua buona fede totalmente priva di credibilità sol pensando alla sua convocazione per la nazionale brasiliana Under 18, del suo precedente tesseramento per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana.

L’irregolarità della posizione emerge chiaramente dalle evidenze agli atti oltre che dalle ammissioni dello stesso calciatore. La sanzione richiesta dalla Procura Federale appare congrua, anche alla luce della moltitudine di partite disputate dal calciatore in posizione irregolare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i Sigg.ri Falco Jonatha, Villella Robertino, Osella Marco, Manzetto Demis, Boccardi Daniele, Mango Alessandro;

irroga alla società ASD L84 C5 le sanzioni della penalizzazione di 3 (tre) punti nella classifica della stagione sportiva 2021/2022 e dell’ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00).

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 1 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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