Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 86 del 07/10/2021 – Luigi Lardone/Melchiorre Zarelli-Francesco Cerro-Franco Pascucci-Dario Scalchi-Comitato Regionale Lazio FIGC-LND

Decisione n. 86
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE
composto da
Massimo Zaccheo - Presidente
Giulio Bacosi - Relatore
Manuela Sinigoi
Valerio Pescatore
Aurelio Vessichelli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2021, presentato, in data 4 gennaio 2021, dal sig. Lardone Luigi, rappresentato e difeso dall’avv.to Raffaella Vignotto,
contro
il sig. Melchiorre Zarelli, candidato alla carica di Presidente del Comitato Regionale Lazio FIGC/LND, nonché i signori Francesco Cerro, Franco Pascucci e Dario Scalchi, candidati alla carica di Consigliere del Comitato Regionale Lazio FIGC/LND, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Pascucci;
per la declaratoria di inammissibilità
delle candidature – stante il difetto dei pertinenti requisiti di eleggibilità – alla carica, rispettivamente, di Presidente (sig. Zarelli) e di Consigliere (signori Cerro, Pascucci e Scalchi), con riferimento alla Assemblea elettiva del Comitato Regionale Lazio della FIGC/LND, indetta per il giorno 9 gennaio 2021, alle ore 16.00.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 5 marzo 2021, gli avv.ti Raffaella Vignotto, per il ricorrente, sig. Luigi Lardone; l’avv. Franco Pascucci, per se medesimo e per gli altri resistenti, sig.ri Zarelli, Cerro e Scalchi; udito il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, collegato in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giulio Bacosi.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso proposto in data 4 gennaio 2021, il sig. Luigi Lardone, odierno ricorrente, ha contestato la presentazione delle candidature dei signori Melchiorre Zarelli (in veste di candidato Presidente), Francesco Cerro, Franco Pascucci e Dario Scalchi (in veste di candidati Consiglieri) all’Assemblea elettiva del Comitato Regionale Lazio della FIGC, siccome prevista per il successivo 9 gennaio 2021.
Muovendo dalla circostanza onde tutti gli intimati sarebbero in carica “oltre il limite dei tre mandati”, come previsto dalla legge, il ricorrente - dopo aver citato la normativa del CONI e Federale assunta pertinente (Statuto CONI, Statuto FIGC, Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti e così via, con corredo di ampi stralci incorporati nel ricorso introduttivo) - ha rappresentato come con l’entrata in vigore della legge n. 8 del 2018 sia stato fissato un limite massimo per le pertinenti cariche, pari, appunto, al massimo, a tre mandati.
Sempre a detta del ricorrente, in particolare per quanto concerne la carica di Presidente (ma con argomentazioni estendibili anche alla posizione dei Consiglieri), la candidatura per un terzo mandato presupporrebbe una maggioranza qualificata non inferiore al cinquantacinque per cento (55%) dei voti validamente espressi dal corpo elettorale di settore, stante l’obiettivo del legislatore di “aggravare i requisiti di consenso richiesti in chi intenda candidarsi per la terza volta”.
Ne conseguirebbe l’impossibilità di essere rieletti per un quarto mandato, tanto alla carica di Presidente quanto a quella di Consigliere Federale, in chi abbia già espletato tre mandati prima dell’entrata in vigore della ridetta legge n. 8 del 2018, stante, in particolare, la necessità di scongiurare il consolidarsi di situazioni di potere con valorizzazione, piuttosto, del c.d. principio di democrazia interna.
Il ricorrente, per i già indicati motivi, ha chiesto conclusivamente al Collegio di pronunciarsi immediatamente sulla inammissibilità delle supra precisate candidature, stante l’evidente difetto dei pertinenti requisiti di eleggibilità in capo agli intimati.
2. Con messaggio di posta elettronica certificata, pervenuto in data 4 marzo 2021, si è costituito in giudizio l’avv. Franco Pascucci, quale procuratore di se medesimo e - su delega specifica - dei signori Melchiorre Zarelli, Francesco Cerro e Dario Scalchi, contestando (pur in difetto di memoria) quanto ex adverso dedotto ed argomentato e riportandosi a quanto verbalmente illustrato all’udienza.
3. Alla successiva udienza pubblica del 5 marzo 2021 - udite tutte le parti e la Procura Generale dello Sport e raccoltene le rispettive conclusioni, ivi compresa la specifica conferma in ordine al regolare svolgimento dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale Lazio, siccome prevista per il 9 gennaio 2021 - il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Considerato in diritto
4. La presente decisione viene redatta in conformità ai principi di chiarezza, sinteticità ed informalità di cui all’art. 2, commi 5 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva.
5. Il canone della c.d. “ragione più liquida” impone di dichiarare il ricorso del sig. Lardone, in via tutt’affatto pregiudiziale, inammissibile per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, mette conto rammentare come la competenza del Collegio sia, come noto, nella assoluta maggioranza dei casi, di carattere impugnatorio, avverso decisioni non altrimenti impugnabili degli Organi di giustizia federale, come si evince dal combinato disposto degli articoli 54 e seguenti del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
Anche quando, eccezionalmente, ci si trovi al cospetto di una fattispecie in cui è operativo l’art. 54, comma 3, del richiamato Codice - laddove si riferisce ad un possibile giudizio del Collegio “anche di merito e in unico grado” - deve comunque trattarsi di controversie calibrate sul prototipo impugnatorio, dovendosi escludere la predicabilità di una competenza del Collegio di tipo meramente accertativo.
Ora, nel caso di specie - in disparte la pur dubbia riconducibilità della controversia scandagliata ad un ambito davvero capace di eccezionalmente escludere la tradizionale competenza endofederale di primo e di secondo grado - ci si trova al cospetto di un ricorso il cui petitum si risolve in un giudizio di accertamento preventivo a carattere “negativo”, invocandosi sostanzialmente una declaratoria di incandidabilità ex ante degli intimati alla nota Assemblea elettiva del 9 gennaio 2021.
A ciò si aggiunga che - a quanto consta al Collegio, sulla scorta delle affermazioni dei difensori delle parti presenti in udienza, sollecitate all’uopo da una esplicita, pertinente domanda - l’Assemblea elettiva si è tenuta regolarmente proprio il 9 gennaio 2021 con esito negativo per il ricorrente, senza che quest’ultimo abbia presentato innanzi al Collegio una tempestiva impugnazione degli atti che tale esito negativo hanno alfine consacrato.
I risultati delle elezioni - sempre sulla scorta di quanto affermato, in particolare, dal difensore degli intimati in udienza - sarebbero stati impugnati dall’odierno ricorrente presso gli Organi della Giustizia endofederale, con ricorso dichiarato, tuttavia, inammissibile.
Ne scaturisce, dunque, a parere del Collegio, anche la carenza di interesse alla decisione di un ricorso in unico grado che, pur nella eventualità di un pertinente, teorico accoglimento, non potrebbe comportare alcun effetto favorevole al ricorrente per essersi consolidata - almeno per quanto concerne il giudizio innanzi al Collegio - la situazione degli eletti siccome consacrata dalla più volte menzionata Assemblea elettiva.
6. Varrà peraltro precisare, ad abundantiam, come il ricorso del sig. Lardone, oggi allo scrutinio del Collegio - quand’anche ammissibile - avrebbe dovuto in ogni caso assumersi infondato.
Ed invero, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima - e che abbiano già raggiunto il limite di cui all’art. 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, “come sostituito dall’art. 2” della legge ridetta - possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.
La norma aggiunge nell’ultimo periodo, del pari testualmente, che, “nel caso di cui al periodo precedente, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti”.
Tanto premesso, la versione aggiornata del ridetto art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 - dopo la novella di cui alla legge n. 8 del 2018 più volte citata dal ricorrente - recita testualmente: “gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l’elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati”.
In sostanza, dunque, dal combinato disposto delle norme menzionate si evince expressis verbis la possibilità di un “ulteriore” quarto mandato, seppure con elezione a maggioranza qualificata, rispetto a chi ha già raggiunto il limite massimo di tre mandati: circostanza che il ricorrente oblitera nel contesto letterale del proprio ricorso, muovendo dal diverso presupposto del limite massimo complessivo di (soli) tre mandati.
7. Si è conclusivamente al cospetto di una iniziativa giurisdizionale sportiva inammissibile e, in ogni caso, infondata.
La singolarità del caso trattato e l’evolversi - non sempre agevolmente scrutinabile - della normativa pertinente sospinge il Collegio, nondimeno, nel senso della compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 marzo 2021.
Il Presidente                    Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo    F.to Giulio Bacosi
Depositato in Roma, in data 7 ottobre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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