Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 87 del 07/10/2021 – ASD Flaminio PM e altri/Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Decisione n. 87
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE
composta da
Massimo Zaccheo - Presidente
Roberto Bocchini - Relatore
Roberto Carleo
Emanuela Loria
Manuela Sinigoi - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 119/2020 (FIPM/ASD Flaminio e altri), presentato, in data 16 dicembre 2020, dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno – FIPM, rappresentata e difesa dall’avv. Alfiero Costantini e dal prof. avv. Bruno Di Pietro,
contro
le ASD FLAMINIO PM, ASD PM SPORT HD, ASD ELITE, ASD PENTAFIANO, ASD ONE FOR FIVE, ASD PM CURES 2019, ASD MONSI BRICTI PENTA, ASD NICE 55, ASD PM PALOMBARA, ASD PM GUIDONIA, ASD PM FONTE NUOVA, SSD IPPOLIFE, SSD IPPOCAMPO, ASD MENTANA, ASD SABINAVIS, ASD PM LIFE, ASD PM GALASSIA, tutte rappresentate e difese dall’avv. Emanuele Condò e dall’avv. Guido Lombardi, per l'impugnazione
della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Penthatlon Moderno (F.I.P.M.) n. 5 del 14 dicembre 2020, con la quale è stato rigettato l’appello principale delle ASD FLAMINIO PM, ASD PM SPORT HD, ASD ELITE, ASD PENTAFIANO, ASD ONE FOR FIVE, ASD PM CURES 2019, ASD MONSI BRICTI PENTA, ASD NICE 55, ASD PM PALOMBARA, ASD PM GUIDONIA, ASD PM FONTE NUOVA, SSD IPPOLIFE, SSD IPPOCAMPO, ASD MENTANA, ASD SABINAVIS, ASD PM LIFE, ASD PM GALASSIA ed è stata annullata la delibera del Commissario Straordinario della FIPM n. 30 del 19 novembre 2020 e la relativa tabella voti.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 19 gennaio 2021, l’avv. Alfiero Costantini ed il prof. avv. Bruno Di Pietro, per la ricorrente, Federazione Italiana Pentathlon Moderno, nonché l’avv. Emanuele Condò e l’avv. Gabriele Vescio, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Guido Lombardi, per le resistenti ASD FLAMINIO PM, ASD PM SPORT HD, ASD ELITE, ASD PENTAFIANO, ASD ONE FOR FIVE, ASD PM CURES 2019, ASD MONSI BRICTI PENTA, ASD NICE 55, ASD PM PALOMBARA, ASD PM GUIDONIA, ASD PM FONTE NUOVA, SSD IPPOLIFE, SSD IPPOCAMPO, ASD MENTANA, ASD SABINAVIS, ASD PM LIFE, ASD PM GALASSIA; udito, altresì, il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Roberto Bocchini.
Ritenuto in fatto
1.- Con il ricorso in epigrafe, la Federazione Italiana Pentathlon Moderno – FIPM – ha impugnato la decisione n. 5 della Corte Federale d’Appello della FIPM del 13-14 dicembre 2020, con cui la predetta Corte ha rigettato l’appello incidentale della FIPM e, in accoglimento dell’appello principale, proposto dalle ASD FLAMINIO PM, ASD PM SPORT HD, ASD ELITE, ASD Pentafiano, ASD ONE FOR FIVE, ASD PM CURES 2019, ASD MONSI BRICTI PENTA, ASD NICE 55, ASD PM PALOMBARA, ASD PM GUIDONIA, ASD PM FONTE NUOVA, SSD IPPOLIFE, SSD IPPOCAMPO, ASD MENTANA, ASD SABINAVIS, ASD PM LIFE, ASD PM GALASSIA, riformando la decisione pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale in data 3 dicembre 2020, che aveva respinto i ricorsi proposti dalle indicate società, ha annullato la delibera del Commissario Straordinario della FIPM n. 30 del 19 novembre 2020 e la relativa tabella voti.
La FIPM chiede: in totale riforma della decisione della Corte Federale di Appello, con il primo motivo di impugnazione, in via principale, di dichiarare improcedibili i ricorsi per carenza di legittimazione attiva nell'impugnazione della delibera del Commissario n. 30/2020, per i motivi esposti in ricorso. In via subordinata, nel merito, di accertare e dichiarare che la delibera del Commissario n. 30/2020, nonché i criteri di formazione della tabella voti che ne fanno parte sostanziale, risulta essere stata emanata su disposizioni dell'organo sportivo sovraordinato (CONI) e fondata su presupposti di diritto conformi allo Statuto del CONI, alla regolamentazione specifica del CONI in materia di assemblee elettive, allo Statuto Federale ed alla specifica valutazione di fatto sulla situazione di irregolarità della stagione sportiva relativa all’anno 2020, creatasi successivamente alla emergenza sanitaria da Covid-19;
2) con il secondo motivo d'impugnazione, in via principale ed in via di rito, di dichiarare improcedibili i presenti ricorsi per carenza di giurisdizione del giudice federale FIPM nella dichiarazione di annullamento e/o di legittimità e/o di inefficacia, o comunque di disporre la disapplicazione di una norma, l'art. 21 del Regolamento Organico FIPM, approvata dal CONI con deliberazione della Giunta Nazionale n. 375 del 17 novembre 2020; in via subordinata, di accertare e dichiarare che l'art. 21 del Regolamento Organico FIPM è stato regolarmente deliberato dal CONI e non presenta contrasto con l'art. 18, comma 9, dello Statuto Federale, regolando i due articoli due situazioni di diritto differenti tra loro. In relazione all'art. 30, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, e per i rilievi di cui sopra, si chiede la trasmissione degli atti al Procuratore Federale e/o Nazionale, ai fini della valutazione di eventuali responsabilità disciplinare dei ricorrenti.
2.- Con il medesimo ricorso, la FIPM ha, altresì, proposto istanza di sospensione inaudita altera parte della sentenza della Corte Federale d’Appello n. 5/2020, in quanto, con delibera del Commissario Straordinario della FIPM n. 30 del 19 novembre 2020, è stata convocata, per il giorno 23 gennaio 2021, l’Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva e, poiché il regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e candidature, in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive, all'art. 2, lettera a), stabilisce che “l'elenco delle candidature ai sensi dell'art. 6.1.6. dei Principi deve essere pubblicato sul sito federale con link diretto dalla homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea Nazionale elettiva”, il termine ultimo per l'effettuazione di tale incombenza per la FIPM scade, quindi, in data 23 dicembre 2020; pertanto, tale imminente scadenza comporta la necessità che il giudice del Collegio di Garanzia dello Sport proceda ad una sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza inaudita altera parte. Ciò, al fine di evitare che, nelle more dei termini ordinari di decisione del presente ricorso, la Federazione sia costretta ad annullare tutta la procedura già instaurata per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva in data 23 gennaio 2021 e, nello specifico, non possa procedere alla pubblicazione degli elenchi dei candidati entro la data del 23 dicembre 2020.
3.- Il Presidente della Terza Sezione di questo Collegio di Garanzia, vista l'istanza di sospensione cautelare inaudita altera parte, proposta dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno, in persona del Commissario Straordinario, “considerato che la complessità delle questioni sollevate impone una urgente discussione collegiale […]; ritenuto che le implicazioni derivanti dalla immediata esecuzione della sentenza impugnata potrebbero riflettersi sulla procedura relativa allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva già convocata per il giorno 23 gennaio 2021; impregiudicata ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito”, con provvedimento del 21 dicembre 2020, in accoglimento di tale istanza, ha sospeso l'esecutorietà della sentenza della CFA appellata “fino alla data della discussione collegiale da fissarsi con abbreviazioni di termine ai sensi del vigente Codice di giustizia sportiva”.
4.- Si sono costituite in giudizio, con memoria ex art. 60, comma 1, CGS CONI, le ASD FLAMINIO PM, ASD PM SPORT HD, ASD ELITE, ASD PENTAFIANO, ASD ONE FOR FIVE, ASD PM CURES 2019, ASD MONSI BRICTI PENTA, ASD NICE 55, ASD PM PALOMBARA, ASD PM GUIDONIA, ASD PM FONTE NUOVA, SSD IPPOLIFE, SSD IPPOCAMPO, ASD MENTANA, ASD SABINAVIS, ASD PM LIFE, ASD PM GALASSIA, con la quale hanno contestato punto per punto il ricorso della FIPM e hanno concluso perché il Collegio di Garanzia respingesse il ricorso, per i motivi di cui in narrativa.
Considerato in diritto
Il ricorso promosso dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno, avverso la decisione della Corte Federale di Appello n. 5 del 13-14 dicembre 2020, deve essere accolto per i motivi che di seguito si esporranno.
Innanzitutto, occorre esaminare la questione pregiudiziale sollevata dal ricorrente e riguardante la legittimazione attiva, da parte delle indicate Associazioni Sportive Dilettantistiche, nell’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio Federale, emesse, in questo caso, dal Commissario Straordinario della FIPM, ai sensi dell’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva FIPM, che espressamente stabilisce, al comma 2: "Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti”, ed al successivo comma 5: "L’esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto ed ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI”.
Nel caso in esame, con il ricorso proposto, le indicate Associazioni Sportive Dilettantistiche chiedono che sia dichiarata l'illegittimità della delibera del Commissario Straordinario della FIPM n. 30 del 19 novembre 2020 e della relativa tabella voti allegata. Pertanto, stante l'assenza del Consiglio Federale, in quanto commissariato, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. f1), e dell’art. 7, comma 5, lett. f), e dello Statuto del CONI, si deve valutare se tale impugnazione possa essere proposta direttamente dai rappresentati e, per essi, dalle ASD e se, quindi, sussista un vuoto normativo, in caso di Commissariamento della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, che permetta la relativa impugnazione a soggetti non espressamente previsti dall’art. 53 CGS.
Il Collegio è, quindi, chiamato a pronunciarsi su un principio di diritto in merito alla ricostruzione del sistema.
In primis, non può esservi dubbio che le deliberazioni assunte dal Commissario Straordinario hanno la medesima natura delle deliberazioni del Consiglio Federale, in quanto il Commissario esercita i poteri del Presidente e/o del Consiglio Federale stesso. Nel caso in esame, il Commissario ha esercitato i propri poteri, ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto Federale, il quale stabilisce che le assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione, ed ha convocato correttamente l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva.
L’art. 53 CGS detta, poi, le regole, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, in merito all’impugnazione della convocazione dell’assemblea da parte del Commissario, rectius del Consiglio Federale, individuando, da un lato, i soggetti che possono impugnare la delibera del Consiglio Federale e, dall’altro, i motivi dell’impugnazione. In tal senso, i soggetti legittimati all’impugnazione sono i consiglieri assenti o dissenzienti, oppure il Collegio dei revisori dei conti, e le ragioni dell’impugnazione sono rappresentate, nella sostanza, dalle violazioni di legge (delibere contrarie alla legge, allo statuto, ai principi fondamentali del CONI). Per completezza di sistema, ai sensi dell’art. 53, comma 5, CGS, l’esecuzione delle delibere consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo statuto ed ai principi fondamentali del CONI, possono essere sospese anche dalla Giunta Nazionale del CONI.
Quindi, il CGS, che si ispira, senza dubbio, al Codice civile, individua alcuni chiari principi, come sinteticamente individuati in precedenza, che permettono, solo a determinati soggetti ed entro determinati vincoli, l’impugnativa delle delibere del Consiglio Federale. È pacifico, anche per i motivi che si esporranno, che gli anzidetti limiti determinano, in un sistema gerarchicamente organizzato, l’inammissibilità dell’impugnativa da parte di altri soggetti, non sussistendo, pertanto, alcun vuoto normativo. Il legislatore, anche del Codice civile, ha correttamente individuato i poteri degli associati all’interno delle persone giuridiche, indicando alcuni principi generali: da un lato, che le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente di qualunque associato; e, dall’altro, che le deliberazioni del consiglio, che non sono prese in conformità della legge o dello statuto, possono essere impugnate solo da determinati soggetti e non dagli associati. Tale principio, che pervade l’intero Codice civile, trova fondamento nella necessità di assicurare la sicurezza dei rapporti giuridici instaurati con gli enti per il tramite dei loro rappresentanti che, diversamente, verrebbero irreparabilmente minati da una eccessiva instabilità degli atti decisori e, in particolare, degli atti di gestione dell’ente stesso. Quindi, mentre gli associati possono impugnare le deliberazioni dell’assemblea, di converso, come correttamente disciplinato dallo Statuto della FIPM, vi sono dei limiti soggettivi e oggettivi all’impugnativa delle delibere del Consiglio Federale, che restano tali anche se assunte dal Commissario il quale, in quel momento, legittimamente svolge il ruolo dell’organo commissariato.
Così ricostruito l’impianto del vigente statuto della FIPM, i fatti che si sono succeduti possono essere, pertanto, ricondotti a sistema. Il Commissario Straordinario, esercitando i poteri del Presidente Federale e del Consiglio Federale, ha indetto le elezioni, in sostituzione del Consiglio Federale, con la delibera n. 30 del 19 novembre 2020, con la quale è stata convocata la XVIII^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della FIPM in data 23 gennaio 2021 (con la relativa tabella voti allegata), della quale le associazioni sportive chiedono dichiararsi l’annullamento e/o l’illegittimità. Tali soggetti, non trattandosi di quelli individuati ex art. 53, commi 2 e 5, CGS FIPM, cioè, un componente del Consiglio Federale assente o dissenziente, del Collegio dei revisori dei conti o, infine, la Giunta Nazionale del Coni, non sono legittimati all’impugnazione. Ne consegue la carenza di legittimazione attiva e l’accoglimento del ricorso in riforma della sentenza della Corte di Appello Federale.
Non è, quindi, condivisibile quanto afferma la Corte Federale quando statuisce che “l’art. 53 in esame contempli un sistema di pesi e contrappesi, nonché di bilanciamento degli interessi non riscontrabile nel caso in cui le funzioni del Consiglio Federale siano state attribuite ad un unico, seppure legittimo e legittimato organo monocratico” e che, “ove pure si volesse ammettere che la disposizione dell’art. 53 riconosce ai soli componenti del Consiglio Federale dissenzienti o assenti il potere di impugnativa rispetto alle delibere del Consiglio, dovrebbe ritenersi che in fase di commissariamento, proprio perché vengono meno i consiglieri che sono i rappresentanti delle associazioni il potere di impugnativa torna alle associazioni, che non possono agire attraverso i propri delegati”.
In merito, il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit permette di superare ogni dubbio in quanto, diversamente assumendo, lo Statuto non darebbe alcuna certezza nella regolamentazione dei rapporti tra i diversi organi e rispetto agli stessi associati; e ciò trova, d’altronde, conferma nell’intero sistema del Codice civile, al quale il Codice di giustizia sportiva deve rapportarsi nell’interpretazione ed attuazione delle regole applicabili.
L’accoglimento di tale primo motivo appare assorbente rispetto agli altri motivi del ricorso, il quale deve, quindi, essere accolto, con la conseguente declaratoria della legittimità della delibera impugnata e della relativa tabella voti.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata della Corte Federale d’Appello della FIPM n. 05/2020.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 gennaio 2021.
Il Presidente                    Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo    F.to Roberto Bocchini
Depositato in Roma in data 7 ottobre 2021.
IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face
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