CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 8/2021 del 06/10/2021 – Joeren Hoogewerf/Genoa CFC S.p.A.

Lodo n. 8
Anno 2021
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI
LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Maurizio Cinelli
ARBITRO nominato dalla parte istante
Prof. Avv. Vito Branca
ARBITRO nominato ai sensi dell’art. 2, comma 5, Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI
con sede in Roma, presso la sede del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Piazza Lauro de Bosis, n. 15 (Palazzo H del Foro Italico), costituito in data 16 settembre 2021 per la risoluzione della controversia insorta tra:
il sig. Joeren Hoogewerf, agente sportivo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Benedetto e Claudio Antonio Crocè (PEC: benedetto@pec.it), con domicilio digitale presso la casella PEC, d'ora in avanti anche solo "parte istante", da un lato,
e il Genoa CFC S.p.A., non costituitasi in giudizio, d'ora in avanti anche solo “Genoa" o "parte intimata", dall'altro lato,
controversia relativa alla esecuzione del contratto di mandato inter partes concluso il 13 gennaio 2021.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
1. Con "Istanza di arbitrato ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Coni", data in Roma il 2 luglio 2021 e depositata il 5 luglio 2021, presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, il sig. Joeren Hoogewerf precisava: (i) che, con mandato firmato il 13 gennaio 2021, il Genoa conferiva incarico in via esclusiva alla stessa parte istante per operare al fine del trasferimento del contratto di prestazione sportiva del calciatore Kevin Strootman dall’Olympique Marsiglia al Genoa; (ii) che, con tale contratto, veniva pattuito un corrispettivo in favore del sig. Joeren Hoogewerf di euro 250.000,00=, oltre iva, da corrispondersi in due rate: la prima, con scadenza il 15 febbraio 2021 e la seconda, con scadenza il 15 giugno 2021; (iii) che l'attività oggetto del mandato era stata regolarmente espletata e che il 13 gennaio 2021 il Genoa aveva concluso un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Kevin Strootman; (iv) che il Genoa non aveva, però, corrisposto il corrispettivo pattuito, come da contratto, malgrado i solleciti anche legali a provvedervi, indirizzati dagli avvocati di parte istante allo stesso Genoa. Veniva fatta, in data 4 marzo 2021, istanza di arbitrato presso questo Collegio di garanzia per chiedere il soddisfo della prima rata. La Società provvedeva al pagamento e, quindi, parte istante presentava formale rinuncia all’azione, che veniva accolta e, pertanto, disposta l’estinzione del procedimento. Nell’approssimarsi della scadenza della seconda rata (prevista per il 15 giugno 2021), parte istante emetteva fattura (il 3 giugno 2021) per la seconda rata, prescritta come da contratto e stabilita in euro 125.000,00=, e la trasmetteva al Genoa, la quale non versava la somma entro il termine pattuito. I difensori di parte istante inviavano una prima diffida alla Società, con l’invito a provvedere entro il 25 giugno 2021, e poi una seconda (del 1° luglio 2021): spirato il termine, parte istante presentava a questo Collegio un’istanza di arbitrato.
2. Tanto premesso, con la predetta Istanza di arbitrato parte istante nominava, quale "arbitro di parte", il prof. avv. Maurizio Cinelli e chiedeva al costituendo collegio arbitrale di "condannare il Genoa CFC S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare", in favore della parte istante, "la somma di euro 125.000,00 comprensiva di oneri fiscali giusta fattura allegata, oltre oneri accessori ex art. 5 del D. Lgs. 231/2020 dalla data di maturazione del credito, i.e. 15/06/2021, sino al saldo effettivo […]. Con vittoria di spese, competenze e onorari anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport […] nonché alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ".
3. Insieme alla predetta istanza, il sig. Joeren Hoogewerf depositava, in allegato, diciannove documenti.
4. Con decreto, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport nominava, ex art. 2, comma 5, del Regolamento, rispettivamente, quale arbitro per la parte intimata, il prof. avv. Vito Branca e, vista la designazione congiunta fatta dagli arbitri di parte, quale terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini.
5. In data 16 settembre 2021, alle ore 15:00, giusta la convocazione disposta dai componenti del costituendo Collegio Arbitrale, si riunivano in videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft Teams, i predetti componenti che si costituivano formalmente in Collegio.
6. Immediatamente a seguire - e, quindi, sempre in data 16 settembre 2021, sempre giusta la predetta convocazione e sempre in videoconferenza sulla medesima piattaforma - si teneva la prima udienza della procedura arbitrale relativa all'esperimento del tentativo di conciliazione.
7. A tale prima udienza erano presenti, di fronte al Collegio arbitrale al completo, assistito dai dottori Gabriele Murabito e Dario Bonanno, per la Segreteria del Collegio, gli avv.ti Francesco Benedetto e Claudio Antonio Crocè per la parte istante, mentre risultava assente la società intimata, la quale, tuttavia, non si era ritualmente costituita.
8. Il Collegio arbitrale dichiarava, allo stato, esperito senza successo il tentativo di conciliazione. Successivamente, veniva fissata udienza il 29 settembre 2021, ore 15.00, per la definizione del giudizio arbitrale.
9. Tale provvedimento del Collegio veniva notificato alle parti per mezzo di posta elettronica certificata indirizzata presso il difensore costituito e presso la società intimata non costituita.
10. All'udienza del 29 settembre 2021, erano presenti, oltre al Collegio arbitrale, Gabriele Murabito e Dario Bonanno, per la Segreteria del Collegio, e l'avv. Claudio Antonio Crocè, per la parte istante. 11. In sedie di udienza, la difesa di parte istante, avv. Claudio Antonio Crocè, si rimetteva a quanto dedotto in atti e concludeva per l'accoglimento dell'istanza arbitrale e, quindi, per la condanna di parte intimata, Genoa CFC S.p.A., al pagamento della somma di credito richiesta nell’istanza presentata a questo Collegio, compresa di tutti gli oneri accessori, come da istanza, degli onorari del Collegio arbitrale e di tutte le spese conseguenti, afferenti al funzionamento del medesimo organo e allo svolgimento della procedura arbitrale.
12. Il Collegio tratteneva la causa in decisione e nella immediatamente susseguente Camera di consiglio, tenuta sempre in conferenza personale e plenaria per il mezzo della videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, maturava i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
13. Stante la riformulazione delle domande e dei quesiti, questo Collegio è chiamato:
- in primo luogo, ad accertare la inadempienza della parte intimata Genoa CFC S.p.A., nella misura in cui risulta dalla documentazione prodotta da parte istante;
- in secondo luogo, a determinare l'ammontare degli onorari del Collegio arbitrale, dei diritti amministrativi e delle altre spese per il funzionamento della procedura;
- in terzo luogo, a stabilire, fermo il vincolo della solidarietà, su quale parte (o eventualmente se su entrambe le parti in quale misura) debbono gravare i suddetti onorari, diritti amministrativi e spese.
14. Il Collegio, sulla base di prove documentali fornite dalla parte istante, e non controdedotte da parte intimata, accerta che il Genoa risulta inadempiente al pagamento della somma pattuita, quale seconda rata, e definita in via contrattuale con il sig. Joeren Hoogewerf, pari a euro 125.000,00= (oltre IVA e accessori fiscali).
15. Risultano per tabulas la ritualità e la validità del contratto, così come pure l’adempimento del sig. Joeren Hoogewerf alle obbligazioni contrattuali, che si è perfezionato con il trasferimento e il tesseramento sportivo del calciatore Kevin Strootman, in ordine all’intervenuta assistenza del ricorrente ai fini della stipula contrattuale e, dunque, del corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale.
16. L’avvenuto pagamento della prima rata, dopo diffida e a seguito di un’istanza arbitrale presso questo Collegio poi ritirata, manifesta la pacifica sussistenza dell’obbligazione di pagamento della somma contestualmente dovuta quale seconda rata del corrispettivo concordato tra le parti, che è pari a euro 125.000,00=.
17. Quanto al tema della determinazione degli onorari, diritti e spese per il funzionamento della procedura arbitrale, il Collegio arbitrale, vista la Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020, considerato il valore della controversia sulla base del contenuto della domanda, ritiene equo determinare gli onorari per il funzionamento del Collegio arbitrale nella misura di complessivi euro 12.000,00=, oltre iva e cassa previdenziale come per legge (se dovute) (si confronti l'art. 2.b.2.1 di detta Tabella), oltre euro 1.200,00= al CONI per spese generali (ai sensi dell'art. 2.b.2.2).
18. Infine, per determinare la debenza finale di tutte le somme testé quantificate, è necessario seguire il principio della c.d. soccombenza "virtuale". Il punto è pacifico, ma comunque è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, qualora, nel corso del giudizio, intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice, le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale” (Cass., sez. II civ., 21 marzo 2016, n. 5555).
19. Ne consegue che, fermo il vincolo della solidarietà tra entrambe le parti, il Genoa CFC S.p.A. deve essere condannato al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale e delle altre spese per il funzionamento della procedura.
P.Q.M.
il Collegio arbitrale, definitivamente decidendo su tutte le domande di parte istante, ogni altra questione assorbita:
(i) condanna il Genoa CFC S.p.A. al pagamento, in favore del sig. Joeren Hoogewerf, della somma pari a euro 125.000.00=, a cui si devono aggiungere tutti gli oneri accessori; (ii) condanna il Genoa CFC S.p.A., fermo il vincolo della solidarietà con il Sig. Joeren Hoogewerf, al pagamento a favore del CONI delle seguenti somme:
- euro 12.000,00=, oltre c.p.a. e iva (se dovute), per “onorari del Collegio arbitrale” (art. 2.b.2.1 della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020), di cui euro 4.000,00= al Presidente e euro 4,000,00= a ciascuno arbitro;
- euro 1.200,00=, in favore del CONI, a titolo di spese generali (art. 2.b.2.2 della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020); (iii) condanna il Genoa CFC S.p.A. a rifondere al sig. Joeren Hoogewerf la somma di euro 2.000,00= per i diritti amministrativi, ex art. 1.1.a della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020, e di euro 1.500,00= per i diritti amministrativi, ex art. 1.2.a della Tabella sopra citata;
(iv) liquida le spese legali, a carico della soccombente Genoa CFC S.p.A., in euro 2.000,00 = oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deliberato e deciso dai componenti del Collegio arbitrale riuniti nella camera di consiglio del 29 settembre 2021 e sottoscritto in triplice originale, nei luoghi e nelle date indicate accanto a ciascuna sottoscrizione.
Il Presidente
F.to Tommaso Edoardo Frosini
Roma, 1 ottobre 2021
L’Arbitro
F.to Maurizio Cinelli
Macerata, 1 ottobre 2021
L’Arbitro
F.to Vito Branca
Catania, 1 ottobre 2021
Pubblicato in data 6 ottobre 2021.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport
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