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F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 026/CSA pubblicata il 08 Ottobre 2021- F.C. Pro Vercelli 1892

Decisione n. 026/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 014/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino Presidente

Carlo Buonauro – Componente

Mauro Sferrazza - Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 014/CSA/2021-2022 proposto dalla F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 23/DIV del 14 settembre 2021 e, segnatamente, avverso, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla società reclamante, in relazione alla gara Pro Vercelli /Seregno, giocatasi in data 12 settembre 2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 1.10.2021, il Prof. Mauro Sferrazza e udito l’Avv. Alex Casella per la parte reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione alla stessa inflitta, dal Giudice sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico, in esito alla gara Pro Vercelli/Seregno, disputatasi il 12 settembre 2021.

Il suddetto G.S. ha così motivato il proprio provvedimento:

- Ammenda euro 1.000,00 - Pro Vercelli, “per avere, al 25° minuto circa del secondo tempo, i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di dirigenti della società avversaria, così rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'ordine e degli Steward.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.)”.

Parte reclamante, in sede di preannuncio di reclamo, ha ritualmente chiesto gli atti relativi al procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto, tempestivamente, pervenire i motivi di reclamo.

In via preliminare, parte reclamante contesta la verbalizzazione dei collaboratori della Procura federale, ritenendo che gli stessi non potessero essere entrambi presenti, «al minuto 20’», poiché “al termine del primo tempo della gara, si sono fermati a piantonare la porta della F.C. Pro Vercelli, convinti di vedere l’allenatore della stessa uscire dallo stesso. All’inizio del secondo tempo solo uno dei due verbalizzanti ritornava sul terreno di gioco mentre il collega rimaneva per tutto il secondo tempo dinnanzi alla suddetta porta, senza mai spostarsi dalla stessa, non solo per tutta la durata della gara ma bensì fino a circa due ore dopo il termine della partita”.

Ciò premesso, la reclamante ritiene, ad ogni buon conto, che “dal verbale del GOS compilato al termine della partita” si evincerebbe che “le forze dell’ordine e gli steward presenti intervenivano per sedare gli animi successivamente alle tensioni causate dai dirigenti del Seregno”, che, si legge in reclamo, “hanno per tutta la gara tenuto comportamenti antisportivi, culminati al ventesimo del secondo tempo con l’indicazione dagli spalti ai propri giocatori di non restituire la palla alla Pro Vercelli, dopo che la stessa era stata buttata fuori da un calciatore della bianche casacche, per permettere allo staff medico di soccorrere un compagno che giaceva a terra dopo aver subito un colpo in testa”.

Sarebbe, dunque, stato siffatto episodio, “unitamente a comportamenti al limite della violenza tenuta anche nei confronti di un componente della Polizia di Vercelli”, ad innescare “l’educata risposta dei sostenitori locali”. Ecco perché, insomma, “il pubblico di Vercelli ed il suo Presidente hanno dato dei ‘buffoni’ ad alcuni dirigenti ospiti”.

Ad ogni buon conto, la parte reclamante ritiene che il termine “buffone” non sia in alcun modo offensivo e non viola l’art. 25, comma 3, CGS.

Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 1.10.2021, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Alex Casella, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità insistendo per l’annullamento della sanzione.

Il ricorso è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento, per i seguenti

MOTIVI

La motivazione della decisione del Giudice sportivo appare conforme alle risultanze in atti e, segnatamente, al referto dei collaboratori della Procura federale, assistito dalla nota fede privilegiata, secondo cui “al 25° del secondo tempo diversi sostenitori (circa 20) della Pro Vercelli presenti in Tribuna centrale, tra cui anche il presidente della stessa società sig. Franco Smerieri, hanno inveito più volte contro i dirigenti del Seregno, urlando il seguente coro: «buffoni, buffoni». Soltanto grazie all’immediato intervento delle forze di polizia e degli steward è stato possibile riportare la calma in Tribuna”.

L’argomentazione spesa dalla parte reclamante in ordine alla asserita assenza – al momento dell’episodio di cui trattasi – di uno dei collaboratori verbalizzanti della Procura federale, non solo appare sfornita di ogni idoneo supporto dimostrativo, ma, ad ogni buon conto, non resterebbe decisiva, ai fini della definizione del presente procedimento, anche atteso che la sostanza degli avvenimenti (segnatamente, dei cori) non è smentita dalla medesima reclamante.

Peraltro, non è possibile seguire il tentativo dei reclamanti di spostare il “focus” del presente giudizio sull’accertamento della causa dell’intervento, in tribuna, delle forze dell’ordine e degli steward. Del resto, il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento dell’eventuale comportamento antisportivo, meritevole di sanzione a carico della società ospitante, del pubblico di casa, restando, semmai, oggetto di altri procedimenti, comportamenti altrettanto antisportivi eventualmente tenuti dalla dirigenza del Seregno.

Privo di pregio, poi, l’assunto difensivo in ordine all’esatto significato letterale del termine “buffone”.

L’art. 25, comma 3, CGS, così recita: «Le società … sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale». Orbene, a tal riguardo, non nutre dubbio alcuno, questo Collegio, sul fatto che le espressioni utilizzate, indipendentemente dalla loro astratta etimologia storico-concettuale e, invece, calate nel concreto contesto di riferimento, rivesta portata oltraggiosa e, comunque, offensiva ai fini dell’ordinamento sportivo e nella prospettiva dell’obbligo di rispetto dei tesserati e dirigenti di altre società. Come noto, infatti, tutti i tesserati sono tenuti a comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, comunque, riferibile all’attività sportiva.

In definitiva, dal punto di vista “sportivo”, che qui rileva, il comportamento tenuto dal pubblico locale presente in tribuna, deve reputarsi punibile secondo le previsioni dettate dal Codice di giustizia sportiva e integra gli estremi della condotta prevista e punita dalla norma di cui all’art. 25, comma 3, CGS, anche alla luce della disposizione di cui all’art. 4, comma 1, CGS. Si tratta di espressione che, anche a voler prescindere dalla portata ingiuriosa e/o offensiva della stessa, non è, comunque, corretta dal punto di vista della “deontologia” sportiva. Né l’uso corrente, specie in particolari contesti, di certi termini ne attenua il disvalore sportivo-disciplinare, considerato che l’abitudine al linguaggio “inappropriato”, a volte ritenuto tipico del contesto sportivo, non toglie alle espressioni medesime la loro obiettiva lesività e inopportunità.

A tal riguardo, del resto, non è richiesto un vero e proprio animus iniuriandi vel diffamandi in senso proprio e tecnico inteso: è, cioè, sufficiente – affinché sia integrata la fattispecie vietata – che l’uso di determinate parole sia socialmente percepito come offensivo, nel senso che le stesse sono consapevolmente adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, anche se le medesime non si traducono in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali altrui o risultano ormai “accettate” dalla coscienza sociale secondo un criterio di media convenzionale.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                        IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza                                          Pasquale Marino

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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