F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 027/CSA pubblicata il 08 Ottobre 2021- Piacenza Calcio 1919 S.r.l.
Decisione n. 027/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 018/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Carlo Buonauro – Componente
Mauro Sferrazza - Componente (relatore)
Franco Di Mario - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 018/CSA/2021-2022 proposto dal Piacenza Calcio 1919 s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 23/DIV del 14 settembre 2021 e, segnatamente, avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 inflitta alla società reclamante in relazione alla gara Triestina Calcio 1918 c. Piacenza Calcio 1919, giocatasi in data 13 settembre 2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 1.10.2021, Mauro Sferrazza e udito l’Avv. Andrea Scalco per la parte reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Piacenza Calcio 1919 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di euro tremila inflitta, in esito alla gara Triestina c. Piacenza, disputatasi il 13 settembre 2021, dal Giudice sportivo della Lega Pro.
Il suddetto G.S. ha così motivato i propri provvedimenti:
- Ammenda euro 3.000 – Piacenza Calcio 1919:
“1. Per avere una persona, non identificata ma riferibile alla società, rotto e scagliato a terra la bandierina di riserva del quarto uomo posizionata su di un tavolo all’esterno dello spogliatoio degli arbitri (persona rientrata nello spogliatoio del Piacenza dopo la condotta posta in essere).
2. Per avere suoi tesserati, al termine della gara, danneggiato una parete dell'ingresso degli spogliatoi, una parete dell'ingresso locale docce ed un porta salviette dei bagni.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto)”.
Parte reclamante, in sede di preannuncio, ha ritualmente chiesto la documentazione relativa al procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto, tempestivamente, pervenire i motivi di reclamo.
Riassunti i fatti di rilievo ai fini del giudizio la reclamante deduce “erronea interpretazione dei fatti” e, comunque, “eccessiva gravosità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo”. A dire della società reclamante, “appare evidente ed incontestabile che la condotta del Piacenza Calcio 1919 S.r.l. non sia in alcun modo provata negli atti ufficiali di gara in quanto frutto di soli elementi indiziari non sufficienti per fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti della reclamante.
Nella denegata e non creduta ipotesi che le violazioni contestate dal Giudice Sportivo dovessero ritenersi provate, si ribadisce come le sanzioni inflitte al Piacenza Calcio siano esorbitanti e non commisurate all’effettivo comportamento dei tesserati.
Pertanto, considerando altresì la continuazione delle condotte, la prima violazione inerente la stagione sportiva in corso e le circostanze attenuanti applicabili, la sanzione comminata al Piacenza Calcio 1919 S.r.l., previa eliminazione dell’obbligo di risarcimento dei danni, dovrà essere opportunamente rideterminata”.
Pertanto, così chiede e conclude il Piacenza Calcio 1919 s.r.l.:
“In via principale:
Accogliere il presente reclamo per tutti i motivi esposti in narrativa e per l’effetto annullare la sanzione inflitta al Piacenza Calcio 1919 S.r.l. dal Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico con il C.U. 23/DIV del 14.09.2021; In via subordinata:
Accogliere il presente reclamo per tutti i motivi esposti in narrativa e per l’effetto, previa eliminazione dell’obbligo di risarcimento dei danni ed applicazione delle circostanze attenuanti, contenere nel minimo edittale la sanzione inflitta al Piacenza Calcio 1919 S.r.l. dal Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico con il C.U. 23/DIV del 14.09.2021”.
Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 1.10.2021, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Andrea Scalco, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità insistendo per l’annullamento delle sanzioni.
Il ricorso è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.
Con il primo motivo di reclamo Piacenza Calcio 1919 s.r.l. impugna l’interpretazione dei fatti come effettuata dal Giudice sportivo.
Per quanto concerne la rottura della bandierina di riserva del quarto ufficiale, si legge nel reclamo, “siffatto episodio trova parziale conferma solo nel rapporto di gara dell’assistente n. 1, sig. Giacomo Pompei Poentini e nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale, sig.ri Bartolomeo Lavanga e Vincenzo Cirigliano.
Tuttavia, le circostanze descritte dagli anzidetti soggetti sono tra di loro difformi ed evidenziano una ricostruzione dei fatti parziale e poco chiara.
Le due ricostruzioni individuano un solo elemento comune (la rottura della bandierina) mentre per il resto sono profondamente diverse tra loro. Infatti, da un lato si parla di un unico soggetto in intimo e di spalle mentre, dall’altro, si parla di più soggetti (dirigenti e calciatori) e mai viene menzionato il fatto che tali persone fossero svestite. Ed ancora, l’assistente riferisce che la bandierina sia stata scagliata a terra mentre i collaboratori della Procura Federale omettono totalmente tale particolare.
Ora, ben sapendo che, in ambito di giustizia sportiva, per ritenere provata la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione della violazione né il superamento del ragionevole dubbio, è altrettanto vero che in ogni caso è necessario un grado di certezza ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto.
Sul punto non pare esserci alcuna certezza della condotta posta in essere né, soprattutto, che la stessa sia ascrivibile ad un tesserato del Piacenza Calcio in quanto negli atti ufficiali di gara non vi è alcun elemento univoco che possa far propendere per la commissione della violazione da parte di un componente del club reclamante”. L’assunto, pur suggestivamente sviluppato, è privo di pregio.
L’assistente riferisce di aver visto “una persona (non identificabile in quanto solamente in intimo e di spalle) che rompeva e scagliava a terra la bandierina di riserva del quarto uomo … tale persona faceva rientro nello spogliatoio della società ospite Piacenza Calcio”.
I collaboratori della Procura federale verbalizzano che “alcuni calciatori / dirigenti del Piacenza Calcio non meglio identificati, al rientro negli spogliatoi, nel percorso che portava al proprio spogliatoio, davanti alla stanza degli arbitri su di un tavolino era posizionata una bandierina, di proprietà di quest’ultimi, che veniva prelevata e spezzata in due, non è stato possibile identificare l’autore dell’episodio”.
Tra le due segnalazioni, per quanto le stesse non siano perfettamente sovrapponibili, non vi è quel contrasto, invece, ipotizzato dalla reclamante società. Diversità di dettagli visti e/o riferiti, ma non contrasto.
Ciò che ai fini che qui ci occupano, segnatamente, rileva è, ad ogni buon conto, che resta fuori discussione la sicura la riferibilità – della persona responsabile dell’episodio – all’ambito del Piacenza Calcio: in tale prospettiva, infatti, militano, non solo l’affermazione dell’assistente di aver visto che l’autore dell’episodio da stigmatizzare “faceva rientro nello spogliatoio della società ospite Piacenza Calcio”, ma anche la chiara segnalazione dei collaboratori della Procura federale che parlano espressamente di “alcuni calciatori / dirigenti del Piacenza Calcio non meglio identificati”.
Anche attesa la fede privilegiata rivestita dai referti ufficiali di gara di cui trattasi, non può nutrirsi dubbio alcuno circa la riferibilità della condotta sanzionata all’ambiente del Piacenza Calcio.
La seconda ragione di censura della deliberazione del Giudice sportivo è rappresentata dai danneggiamenti. La reclamante ritiene che non vi sia in atti “la prova né la conferma che alcun soggetto abbia provveduto a verificare lo stato degli spogliatoi prima dell’inizio della gara e, pertanto, alcuna certezza v’è in tal senso, tanto che i danneggiamenti contestati alla reclamante ben potrebbero essere preesistenti alla gara”.
Secondo la reclamante, «la fotografia denominata “Muro ingresso locale docce all’interno spogliatoi ospiti” (pag. 12 degli atti di gara) evidenzia in modo chiaro come l’apertura sul muro fosse, con assoluta certezza, già presente prima del match. Infatti, a terra non si vedono né frammenti né pezzi di cartongesso che sarebbero inevitabilmente caduti a fronte della rottura della parete.
In ugual modo, anche la foto denominata “Muro ingresso spogliatoi ospiti” (pag. 11 degli atti di gara) sebbene mostri dei frammenti di cartongesso a terra, certamente evidenzia come la quantità di materiale disperso a terra non possa essere pari al danno arrecato alla parete, sintomo evidente che si tratta di un danno avvenuto molto prima della gara e non certo al termine della stessa.
Ed ancora, la fotografia “Portasalviette all’interno spogliatoi ospiti” mostra come non vi sia alcun danno al medesimo porta salviette che appare perfettamente integro e funzionante tanto da essere regolarmente munito di salviette per asciugare le mani».
La censura non può trovare condivisione. Infatti, nella relazione del delegato di Lega è specificato che gli spogliatoi della squadra ospite erano stati “precedentemente verificati”. Con un diverso motivo di gravame la società Piacenza Calcio lamenta eccessiva gravosità della sanzione.
A dire della reclamante la sanzione dell’ammenda di euro tremila inflitta dal Giudice sportivo “appare del tutto sproporzionata rispetto ai fatti come sopra descritti, nonché all’entità dei danni potenzialmente arrecati oltre che ai precedenti giurisprudenziali dell’intestata Corte Sportiva d’Appello.
Sul punto, per quanto concerne i danni arrecati questa difesa ha richiesto ad alcune aziende specializzate dei preventivi per la quantificazione dei danni e, come si evince da quanto prodotto, l’ammontare totale degli stessi ammonta a circa Euro 650,00. (doc. 2) Si tratta, infatti, di danni particolarmente esigui che non giustificano in alcun modo il trattamento sanzionatorio del Giudice Sportivo”.
A conforto del proprio assunto difensivo del Piacenza Calcio richiama la decisione n. 44 del 25 ottobre 2019 con la quale la Corte sportiva d’appello, giudicando un caso simile nel quale – a dire della reclamante – i fatti ed i danneggiamenti erano ben più gravi di quello oggetto del presente procedimento e, nonostante il Giudice sportivo avesse inflitto una sanzione “di molto inferiore a quella del caso in esame … la Corte Sportiva d’Appello, interessata del caso, riteneva di ridurre ulteriormente la sanzione ad Euro 1.000,00 senza alcun obbligo di risarcimento dei danni in quanto «la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare sovradimensionata rispetto all'effettivo disvalore della condotta imputata ai tesserati del […] In particolare, assumono al riguardo rilievo non soltanto il modesto valore degli arredi danneggiati, ma anche l'obbligo di risarcimento del danno sancito dal Giudice Sportivo»”. “Oltre a ciò”, prosegue la società reclamante, “si consideri che si tratta della prima violazione posta in essere dal Piacenza Calcio che mai si è reso protagonista di episodi simili ed, al contrario, è una società modello sempre attenta alle condotte poste in essere dai propri tesserati”.
Questo Collegio ritiene che, complessivamente considerata, la sanzione sia congrua.
In quest’ottica, peraltro, non si può trascurare di considerare la gravità dell’episodio della rottura della bandierina di riserva del quarto uomo, fatto simbolico connotato da rilevante antisportività, indice di un comportamento che questa Corte non può che stigmatizzare in modo fermo.
Né sulla misura della sanzione può incidere la (ritenuta tenue) entità dei danneggiamenti (rectius, il costo necessario per riparare i danni), anche atteso che la sanzione resta distinta dall’obbligo di risarcimento del danno.
Per queste ragioni il reclamo deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Sferrazza Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce