F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 028/CSA pubblicata il 08 Ottobre 2021- A.S.D. Pomigliano Calcio Femminile

Decisione n. 028/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 013/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Antonella Arpini – Componente (relatore) 

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 013/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Pomigliano Calcio Femminile, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione calcio femminile, di cui al C.U. n. 19/DCF dell’8.09.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi parzialmente in videoconferenza il giorno 24.09.2021, l’Avv. Antonella Arpini e udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la ricorrente.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Pomigliano Calcio Femminile, con due distinti atti, ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte al proprio Presidente, Sig. Raffaele Pipola ed alla società stessa, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (C.U. n. 19/DCF dell’8.09.2021), in relazione alla gara A.S.D. Pomigliano Calcio Femminile / SSDARL Empoli Ladies FBC del 05.09.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha irrogato al Presidente, Sig. Pipola, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale, sino a tutto l’8 settembre 2022, nonché alla società l’ammenda di € 3.000,00 comprensiva di € 500,00 per essersi presentata in ritardo all’inizio del secondo tempo.

Il Giudice sportivo, nel provvedimento gravato, ha ritenuto la condotta del Pipola “indubbiamente violenta all’indirizzo del direttore di gara”, con conseguente applicazione della fattispecie di cui all’art. 35, comma 3, C.G.S.

La società reclamante, con l’atto di gravame, ha chiesto la riduzione a due mesi di inibizione della sanzione inflitta al Presidente e l’annullamento della sanzione economica o, in subordine, la riduzione di entrambe le sanzioni.

La società A.S.D. Pomigliano Calcio Femminile ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Infatti, secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, stante la pacifica assenza di “contatto” tra il Presidente Pipola e il direttore di gara e, quindi, di conseguenze fisiche per quest’ultimo, bensì di “condotta irriguardosa, ingiuriosa e/o minacciosa”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, C.G.S., censurabile seppure ascrivibile “al turbamento emotivo”, meglio descritto nell’atto di gravame.

Secondo la ricostruzione difensiva, inoltre, il Presidente si sarebbe anche scusato al termine della gara, con la conseguenza che il fatto appariva meritevole delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett c) ed e) e comma 2, C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 settembre 2021, sono comparsi per la parte reclamante, oltre al sig. Biagio Seno, gli Avv.ti Monica Fiorillo e Eduardo Chiacchio, il quale ultimo, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, occorre precisare che, nella sua materialità, la condotta serbata dal Presidente, Sig. Pipola, documentalmente comprovata dal referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi riportati, è certamente da stigmatizzare e censurare.

Come emerge dal referto arbitrale, alla fine del primo tempo, il Presidente Pipola accedeva nell’area dello spogliatoio e, avvicinatosi all’arbitro, gli rivolgeva gravi espressioni ingiuriose e minacciose, costringendolo a cercare riparo e facendolo temere per la propria incolumità.

Siffatto comportamento, protrattosi per diversi minuti e che ha richiesto l’intervento di alcuni addetti alla sicurezza, si palesa ancor più grave, sia per il ruolo apicale ricoperto dal Sig. Pipola, sia perché il medesimo, una volta allontanato, intimava alla squadra di non rientrare in campo per la ripresa della gara, che, pertanto, cominciava con circa 9 minuti di ritardo. La gravità della condotta non può pertanto ritenersi attenuata, come la Società reclamante adduce, né dallo stato emotivo del Presidente Pipola per le motivazioni di natura personale riferite nell’atto di gravame, in quanto la smodata reazione, avvenuta alla fine del primo tempo, concerne recriminazioni sull’arbitraggio della prima frazione di gara che vedeva la propria squadra in svantaggio, né, tantomeno, dalle scuse manifestate al termine della gara che, comunque, non risultano essere state rivolte al direttore di gara.

Ferma restando, pertanto, la gravità del biasimevole comportamento del Sig. Pipola, questa Corte ritiene di non poter condividere che tale comportamento, come ritenuto dal Giudice Sportivo che ha conseguentemente inflitto la sanzione all’uopo prevista dall’art. 35 CGS, possa costituire una condotta violenta. 

Come è noto, infatti, ai fini dell’applicazione dell’art. 35 C.G.S., è richiesto un “atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale”, laddove, nel caso di specie, l’atteggiamento pur gravemente ingiurioso e minaccioso del Pipola appare privo della intenzionalità e volontarietà di arrecare lesioni personali, essendo stata l’aggressione, seppure smodatamente irriguardosa e veemente, esclusivamente verbale.

Tale circostanza induce questa Corte a qualificare i fatti di cui in narrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 CGS, con conseguente rideterminazione della sanzione inflitta.

In ottemperanza ai principi di proporzionalità ed afflittività della sanzione, attese le plurime e protratte ingiurie ed intimidazioni rivolte al direttore di gara, seppur attinte dal vincolo della continuazione, questa Corte ridetermina la sanzione dell’inibizione a carico del Presidente Pipola sino a tutto il 15 dicembre 2021 e l’ammenda a carico della Società ad € 2.000,00, comprensiva di € 500,00 per essersi la squadra presentata in ritardo all’inizio del secondo tempo.

Sulla base di quanto precede e nei limiti esposti, il reclamo proposto dalla Società deve essere accolto. 

P.Q.M.

Parzialmente accolto e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina le sanzioni come segue: 

- al Sig. Pipola Raffaele inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale, sino a tutto il 15 dicembre 2021;

- alla società A.S.D. Pomigliano Calcio Femminile ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) comprensiva di € 500,00 (cinquecento/00) per essersi presentata in ritardo all’inizio del secondo tempo. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte, presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it