F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 029/CSA pubblicata il 08 Ottobre 2021- Sig. Rodrigo Martin Tuninetti

Decisione n. 029/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 021/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 021/CSA/2021-2022, proposto dal Sig. Rodrigo Martin Tuninetti, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. adottato con C.U. n.18 del 22/09/2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza in videoconferenza del giorno 1° ottobre 2021, il dott. Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Dalla decisione impugnata risulta che il calciatore Sig. Rodrigo Martin Tuninetti, tesserato con FBC Gravina Società Sportiva Dilettantistica, è stato squalificato per tre gare effettive per avere, durante la gara Gravina - Casarano del 19.09.2021, “a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

La Corte Sportiva d’Appello con nota del 24/09/2021 ha inviato al reclamante i documenti ufficiali della gara.

Avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo, ha proposto reclamo il Sig. Rodrigo Martin Tuninetti adducendo i seguenti motivi:

a) la decisione del Giudice Sportivo denota una sanzione eccessiva ed ingiusta;

b) vi sarebbe contrasto tra quanto afferma il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. e il referto arbitrale;

c) il comportamento scorretto sarebbe stato posto in essere col gioco in movimento e non a gioco fermo come viene erroneamente indicato dal Giudice Sportivo;

d) il comportamento illecito del calciatore è stato posto in essere senza alcuna volontarietà e violenza, non causando all’avversario dolore;

e) sulla base della dominante giurisprudenza, nel caso di specie, la sanzione andrebbe ridotta.

Conclusivamente, il reclamante chiede la riduzione della sanzione della squalifica di tre giornate effettive di gara irrogata dal Giudice Sportivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti ufficiali, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione alla qualificazione giuridica della condotta del calciatore e, conseguentemente, all’entità della sanzione inflitta.

Dagli atti ufficiali relativi alla gara risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati. Nel merito, si evidenzia che un comportamento scorretto e antisportivo è stato posto in essere dal Sig. Rodrigo Martin Tuninetti, violando i principi di correttezza che dovrebbero presiedere a tutte le gare sportive.

Al riguardo, si rileva che la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali, così come esposta anche nel reclamo, appare contrastante tra il referto arbitrale e la decisione del Giudice Sportivo.

In particolare, nel referto arbitrale si attesta che il calciatore “si liberava da una trattenuta avversaria, colpendo il n. 10 avversario con una gomitata”, mentre nella decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 18 del 22 settembre 2021 si legge che il medesimo calciatore è stato sanzionato “per avere, a gioco fermo, colpito un giocatore avversario con una gomitata al volto”.

Appare evidente che colpire un avversario a gioco fermo e al volto, come ha ritenuto erroneamente il Giudice Sportivo, connota un comportamento molto più grave e violento rispetto a quello che è dato evincere, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., essersi effettivamente verificato nel caso di specie sulla base delle risultanze del referto arbitrale, dal quale ultimo risulta che la condotta illecita è stata posta in essere a gioco in movimento e con una gomitata, riportata genericamente senza alcuno specifico riferimento al volto del calciatore avversario.

Ciò considerato, si ritiene che la condotta illecita posta in essere si configuri come gravemente antisportiva e non violenta.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dal Sig. Rodrigo Martin Tuninetti deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a n. 2 giornate di gara.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.   

 

L’ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                   Patrizio Leozappa

  

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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