F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 030/CSA pubblicata il 11 Ottobre 2021- A.S.D. Città di Acireale 1946

Decisione n. 030/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 022/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 022/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 18 del 22.09.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01.10.2021, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Mattia Grassani per la società A.S.D. Città di Acireale 1946; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Città di Acireale 1946 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Giuseppe Savonarola, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 18 del 22.09.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Acireale/Cittanova del

19.09.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per aver colpito con una manata al volto un calciatore avversario”.

La società reclamante ha chiesto in via principale la riduzione della sanzione da tre a una giornata di squalifica ed in subordine la riduzione a due giornate, sostenendo che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia eccessivamente afflittiva rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

In particolare, secondo la A.S.D. Città di Acireale 1946 il comportamento del calciatore Savonarola non potrebbe essere ricondotto, come presumibilmente ritenuto dal Giudice Sportivo, ad un gesto violento, poiché il contatto con l’avversario sarebbe avvenuto in una dinamica di gioco e, quindi, non a gioco fermo, come refertato dal Direttore di gara, dopo aver subito un fallo, avendo posto in essere solamente un gesto di reazione volto ad allontanare con una mano l’atleta del Cittanova, che era caduto a terra dopo aver perso l’equilibrio.

A sostegno della tesi dell’assenza di violenza e di offensività del gesto del proprio tesserato, la società reclamante ha aggiunto che l’atleta del Cittanova si era rialzato prontamente, senza abbandonare il campo e riprendendo immediatamente a giocare, senza necessità di alcun intervento da parte dei sanitari, come emergente dal referto arbitrale.

Per tali ragioni, secondo la società Acireale, il comportamento del Calciatore Savonarola dovrebbe essere derubricato a quello, meno grave, di condotta antisportiva, con ogni conseguenza sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria.

In subordine, la reclamante ha invocato l’applicabilità della circostanza attenuante ex art. 13, comma l, lettera a), CGS, secondo cui “la sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze ... ... aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”, in quanto l’atleta è stato espulso per aver posto in essere un gesto dopo aver subito fallo di gioco da un avversario; in particolare, il comportamento del calciatore sarebbe stato determinato dalla condotta antidoverosa posta in essere dal tesserato della società avversaria, sostanziandosi così in un gesto di reazione immediata.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 1° ottobre 2021 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Mattia Grassani, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità, domandando in subordine anche la riduzione della squalifica a una giornata con applicazione di un’ammenda. Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare se sia corretta la qualificazione del fatto, che il Giudice Sportivo ha implicitamente operato in termini di condotta violenta ex art. 38 CGS in ragione della sanzione inflitta, ovvero se non si debba piuttosto accedere alla qualificazione del fatto quale condotta antisportiva o gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, CGS.

A tal fine, va condotta una attenta disamina della refertazione arbitrale, da cui emerge che “al 37º del I T, ho espulso il Sig. Savonarola Giuseppe, n. 7, perché a gioco fermo, dopo che subiva un fallo di gioco, colpiva con la mano aperta, con forza medio-alta, un avversario al viso e lo faceva cadere a terra. L’avversario non necessitava le cure sanitarie e rialzandosi poteva proseguire la gara”.

Gli elementi da considerare sono, quindi, il gioco fermo, il precedente fallo di giuoco subito dal calciatore Savonarola, la mano aperta, la forza medio-alta del colpo inferto, il fatto che l’avversario sia stato colpito al viso e che il colpo subito lo abbia fatto cadere a terra, la non necessità di cure sanitarie, la prosecuzione della gara da parte del calciatore avversario. Alla luce di tali specifiche circostanze, non si concorda con la tesi della reclamante secondo cui il fatto sarebbe avvenuto in una dinamica di gioco e nel contesto dell’azione che ha visto il calciatore Savonarola reagire dopo aver subito un fallo fischiato dal direttore di gara. Sia dalla refertazione arbitrale che, peraltro, dalla stessa ricostruzione della reclamante, risulta invece che al momento della commissione del fatto il gioco fosse fermo, proprio perché interrotto dall’Arbitro a causa del fallo commesso dall’avversario sul Savonarola.

Gli stessi elementi qualificanti il fatto in esame sopra ricordati ed emergenti dal referto arbitrale, tra loro combinati e attentamente valutati, tuttavia, inducono questa Corte a ritenere che nel caso di specie il calciatore Savonarola non abbia posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che, se depongono per l’assenza di violenza l’unicità dell’azione perpetrata dal calciatore Savonarola, il fatto che il gesto sia stato posto in essere a mano aperta e non chiusa a pugno, l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto ed il fatto che l’avversario abbia immediatamente ripreso a giocare senza necessità di cure sanitarie, una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, stante, di contro, il fatto che il gioco fosse fermo, che la manata abbia attinto l’avversario al volto e che la forza del colpo inferto fosse medio-alta, al punto da determinarne la caduta a terra, come da risultanze del referto arbitrale, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, CGS.

Non può, inoltre, trovare applicazione nel caso di specie l’attenuante ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, invocata in via subordinata dalla Società reclamante.

Questa Corte ritiene che il “comportamento o fatto ingiusto altrui”, integrante presupposto essenziale per la sua applicabilità, non può essere costituito da quello che, nel caso che ci occupa, è un normale fallo di giuoco (cfr. refertazione arbitrale), ma debba integrare un gesto o episodio che, al contrario, esuli dal normale evolversi della dinamica – anche ordinariamente fallosa – del gioco stesso, dovendo essere connotato dallo specifico requisito   dell’ingiustizia e risultare dunque in contrasto con i principi informatori del CGS (art. 4, comma 1) della lealtà, della correttezza e della probità. Diversamente opinando, per ogni reazione antisportiva conseguente ad un fallo di gioco sarebbe dato di invocare l’attenuante dell’aver agito in stato di provocazione, con l’inammissibile conseguenza dell’applicazione sostanzialmente generalizzata dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), in palese contrasto con la ratio dell’istituto e le finalità delle norme federali volte a perseguire e sanzionare le condotte violente e/o antisportive.

La domanda di riduzione della squalifica a una giornata con l’aggiunta della applicazione di un’ammenda, formulata all’udienza dal legale della Società reclamante, è infine improponibile ex art. 9, comma 3, CGS.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946 deve essere parzialmente accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.  Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

 

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