F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/TFNT del 11 Ottobre 2021 (motivazioni) – Tommaso Garbin / SSD FC Valdagno – Reg. Prot. 13/TFN-ST

 

Decisione/0014/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0013/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Roberto Bucchi – Vice Presidente;

Giovanni Chiappiniello – Componente;

Angelo Pasquale Perta – Componente;

Massimo Vasquez Giuliano – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 5 ottobre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC proposto dal calciatore Tommaso Garbin (n. 1.6.1998 – matr. FIGC 5207761) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società SSD FC Valdagno (matr. FIGC 949237), emesso dal Comitato Regionale Veneto - LND,

 la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto che:

- con ricorso datato 7 luglio 2021, pervenuto il 13 settembre 2021, il calciatore Tommaso Garbin (n. 1.06.1998 - matr. FIGC 5.207.761) si opponeva al provvedimento di diniego allo svincolo per inattività emesso dal Comitato Regionale Veneto - LND, nello specifico confermando la totale carenza di interesse nei suoi confronti da parte della società SSD FC VALDAGNO (matr. FIGC 949237), la quale - ribadiva e lamentava in atti -, nonostante i sei incontri disputati, non lo aveva mai formalmente convocato.

- All’udienza del 5 ottobre 2021, svoltasi in modalità videoconferenza, sono comparsi il ricorrente in persona ed il sig. Stefano Sartori, nella sua qualità di delegato della AIC; per la SSD FC Valdagno è comparso il sig. Roberto Giovanni Maria Coda, presidente della società.

- Preventivamente constatato dalla segreteria di questo Tribunale Federale l’omesso versamento del contributo previsto per l’accesso alla Giustizia Sportiva, alla detta udienza, su espressa domanda del Presidente, il sig. Garbin, nonché il sig. Sartori, confermavano di non averlo versato.

Tanto premesso, preso atto della acclarata violazione dell’art. 48 CGS – FIGC, che sancisce appunto la obbligatorietà del ricordato versamento, a pena di irricevibilità, il ricorso del calciatore va dichiarato irricevibile, restando pertanto preclusa ogni valutazione nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso proposto dal calciatore Tommaso Garbin, ai sensi dell’art. 48 CGS – FIGC.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Massimo Vasquez Giuliano                                      Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 11 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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