F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0018/CFA pubblicata l’11 Ottobre 2021 (motivazioni) – sig. Vittorio Galigani/Procura Federale

Decisione/0018/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0019/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Claudio Franchini – Componente

Marco Lipari – Componente

Domenico Giordano - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0019/CSA/2021-2022 proposto dal sig. Vittorio Galigani

contro

la Procura Federale per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale –sezione disciplinare n. 0018/TFN-SD del 3.8.2021.

il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 30 settembre 2021 tenutasi parzialmente in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e uditi, per il reclamante, l’avv. .Vincenzo Sapia e, per la Procura federale, l’avv. Giorgio Ricciardi

RITENUTO IN FATTO

1) Il procedimento trae origine dall’esposto, corredato da numerosi allegati, presentato in data 5 maggio 2021 dal dott. Ghirelli, in proprio e nella qualità di Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in cui si lamentava la lesività delle affermazioni pubblicate, a far tempo quantomeno dal mese di dicembre 2019, sul sito internet “graffisulpallone.com" all’interno della rubrica “i Graffi di Galigani”, dal signor Vittorio Galigani. Nell’esposto si denunciava che le espressioni utilizzate, in alcuni casi corredate da immagini altrettanto offensive, costituivano un attacco ingiustificato all’onore e alla reputazione, anche sportiva, del Presidente Ghirelli, nonché dell’ente dallo stesso rappresentato, ad opera dell’autore, all’epoca dei fatti iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi al n. 1329.

La Procura Federale presso la F.I.G.C., in data 10 maggio 2021, dava corso al procedimento disciplinare (iscritto al n. 720 pf 20-21 nel registro dei procedimenti della Procura Federale) e, dopo aver esperito le indagini di rito ed acquisito i necessari elementi istruttori, con atto in data 19 maggio 2021, dichiarava concluse le indagini e disponeva la comunicazione all’interessato del relativo avviso e dell’intendimento di procedere al deferimento sulla base degli elementi di prova raccolti. La comunicazione veniva inoltrata al Galigani a mezzo di due distinte raccomandate n. 2IOL0001169056 all’indirizzo Via Bocche di Leone, 5 74122 Taranto (TA) e n. 2IOL0001169057 all’indirizzo via Azalee 5, 74122 Taranto.

2) Con atto in data 4 giugno 2021 la Procura Federale, dopo aver dato atto che l’indagato non aveva provveduto in alcun modo a smentire o rettificare i contenuti dell’esposto, disponeva il deferimento del sig. Galigani innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega PRO), nonché del Presidente della stessa Lega. L’atto veniva trasmesso al deferito con raccomandate 4 giugno 2021 n. 617876631191 e n. 617876631203 entrambe dirette all’indirizzo in Via Bocche di Leone, 5 74122, Taranto (TA).

Nell’atto di deferimento, la Procura Federale contestava la violazione degli artt. 4 e 23 del CGS, ritenendo eccedenti i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono la reputazione, il prestigio e la credibilità della Lega Pro e del suo Presidente le dichiarazioni pubbliche rese:

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 24.12.2019 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Una persona che non senta Gabri (il riferimento èal Presidente Gravina n.d.r.)che faccia il suolavoro in armonia con il CONI.Senzafavoritismi. Magari, caro Babbo Natale, visti i papocchi, le chiacchiere, gli sperperi, non potresti fare il miracolo di liberarci di questi dilettanti? Arrivati per sbaglio a presiedere la federazione e che hanno dimostrato tutto il loro valore .... Parlo al plurale perchè anche il compagno fidato non vuole essere da meno. Ma si Babbo, hai capito a chi mi riferisco. Al pluri-pensionato Ghirelli che, perpetuando la malagestio di Gravina, sta conducendo la povera Lega Pro allo schianto totale";

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 5.1.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “alla faccia dei principi morali. Dello stipendio che si è attribuito. Degli amici e dei parenti piazzati in lega”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 14.3.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “vecchietto da Gubbio è, purtroppo per lui, irrecuperabile... Sta smembrando la serie C. Ghirelli recita da "santone". Bontà sua. Protagonista imperterrito di una politica, esclusivamente sua. Sciatta e negativa. Altrimenti detta "Accademia della fuffa”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 29.3.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “È questo sarebbe il Presidente che ci porta fuori dal guado? Contornato da un segretario raccomandato e palesemente incapace. Tal Paolucci che ha l’unico merito di aver sposato la figlia di Marino Bartoletti, grande amico di Ghirelli. Da un raccomandato al marketing, tale Signor Carito, di cui pubblichiamo spesso una foto emblematica che nel suo ambiente di provenienza, lnfront, è ricordato per totale inefficienza. Da una ragazzetta raccomandata, la Signorina Buttara, che per "soli" 65 mila euro (si avete capito bene) ha avuto l’incarico di curare i rapporti istituzionali... (ma allora Ghirelli e la Capotondi che ci stanno a fare)? Nulla, appunto”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 4.4.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “L’ultima del vecchietto di Gubbio, relativamente all’assemblea delle società di ieri, ha veramente del clamoroso. Oramai siamo arrivati alla falsità. Alla mistificazione. Alla menzogna (...) Ma quello che voglio sottolineare che, pur di fronte alla chiara volontà dei presidenti, stavolta ha scelto la strada della menzogna. Si, incredibile. Se leggete il comunicato stampa, emanato in tutta fretta dopo l’assemblea, in modo che venisse riportato rapidamente dai "media" si legge del sereno confronto e poi il tutto si sarebbe concluso con il mandato a Ghirelli di rappresentare alla Federcalcio della situazione della serie C. Ma quando mai! Ma a che assemblea ha partecipato il vecchietto? E’ un clamoroso e inaccettabile falso”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 7.5.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Oggi è in programma l’assemblea della "defunta" Lega Pro. Portata alla scomparsa dalla crisi economica e da questo discutibile personaggio. Che ha reso ridicola la sua gestione e portato la categoria alla cancellazione (...) ha veramente inciso negativamente sulla povera Lega Pro”, nonché “Questo vecchietto (che quando era in Federcalcio anticipava al suo amico Cellino le designazioni arbitrali prima che si svolgesse il sorteggio) e che ne ha combinate altre che preferisco tenere per me”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 23.5.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Ma si cari lettori. Avete ben compreso tutti. Il titolo non si riferisce all’ex comandante della Costa Concordia protagonista di quell’immensa tragedia che racconta la storia della navigazione italiana. Qui il Francesco è lui. Il vecchietto di Gubbio. Protagonista, anche lui, di un epocale schianto personale (e ce ne potrebbe pure importare poco), ma soprattutto della povera Lega Pro. Portata al naufragio da una gestione che adire dilettantistica è veramente poco”, nonché “sequela di stupidaggini, di reati, di travalicamento di norme”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 2.8.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “oltre alla pensione della Regione Umbria il nostro vecchietto è pensionato anche …. della Lega Pro. Si avete capito bene. E’ pensionato perché è stato dipendente della Lega ai tempi di Macalli. Poi si fa approvare un compenso extra dalla stessa Lega. È un altro reato? Etica? Dai, per favore, non scherziamo”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 28.8.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Poi, dopo le pluriannunciate dimissioni di Gravina, Gabri se ne va. Ghirelli diventa il nuovo presidente della Lega Pro, anzi serie c. Il peggiore della storia della Lega”, nonché “il vecchietto di Gubbio (...) questo ci propina pure l’etica, oltre alla tuffa (......) Ammantando di purezza la sua figura. Francamente ha stufato. L’uomo è di tutt’altra pasta. Non voglio ripartire da calciopoli. Visto che sul piano penale, grazie all’affiancamento con la figura di Franco Carraro (tutt’altra levatura), se l’è cavata senza andare a processo. Ma sul piano etico, lasciamo perdere Francè. Basterebbe riascoltare la telefonata con Cellino, allora presidente del Cagliari che chiede a lui spiegazioni sul perché gli hanno cambiato l’arbitro (...) Mi sa che il principio portante del nostro vecchietto (qui sotto nella foto) è proprio un altro. Si siamo alle solite, è il vil denaro ....... Il nostro non solo non si dimette, ma "resiste" all’interno della Federazione. Si autoricava ruoli. Impartisce disposizioni. ...... Alla fine, per liberarsene, la Federcalcio gli eroga una piccola buona uscita di 213.366,07 spiccioli. Si duecentotredicimilatrecentosessantasei euro! Si avete capito bene. Pure i soldi sopra ha voluto per togliere il disturbo”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 13.9.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denomi ta “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “E ci risiamo. Anche quest settimana i nostri baldi"Gabri" e Ghirelli (detto ilvecchietto di Gubbio) si sonocopertidi gloria (sifa perdire). Hanno riempito il mondo del calcio di fuffa, di imbrogli più o meno grandi, cercando di racimolare consensi qua e là.

Il tutto senza programmazione(?) o, piuttosto, senza dignità”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 19.9.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Le figure barbine del presidente (l’ormai noto vecchietto da Gubbio) non si contano più. Negli ultimi mesi ha collezionato una serie di gaffes (chiamiamole così per pudore) impressionanti ed imbarazzanti. Dapprima hanno stupefatto tutti quanti. Poi, quando ormai si era fatto il callo alle sue dichiarazioni fuori luogo e inappropriate, il costante ripetersi delle sue esternazioni ha fatto comprendere che non si trattava di un’estemporanea condizione del guidatore del carro. Bensì rappresentava, poverino! la sua connotazione naturale di questi momenti. Azioni che hanno portato al progressivo svilimento della categoria", nonché “La constatazione, non amichevole, che in via Jacopo da Diacceto, al 19, ci sta un laboratorio di esperimenti schizofrenici. Un ufficio di collocamento per amici e parenti degli amici. Un piccolo porto delle nebbie per incagliare tutte le magagne, benché denunciate anche al pubblico ludibrio che, nelle settimane e nei mesi, hanno travolto i campionati e la loro organizzazione. Hanno caratterizzato certe società affiliate. Hanno minato la serietà e l’attendibilità di un’organizzazione sportiva che dovrebbe rappresentare la terza serie (...) Forse a trattenere ben saldo sulla propria poltrona della Lega Pro il presidente, nonostante la collezione di figuracce, è proprio una questione di sistema. Ma non quello che si intende di concertazione fra le parti, finalizzato al raggiungimento di scopi comuni e produttivi. No, deve essere piuttosto un sistema di piccoli interessi di bottega. Di proprie relazioni sociali. Di benefici economici personali";

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 24.10.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “era il 6 Novembre 2018 e, con la solita benedizione di Gabri, è iniziata in Lega Pro l’era Ghirelli. Il peggior presidente della storia della povera serie c. Una gestione tanto sgangherata e piena di referenzialità (fuffa insomma) ... E non venite a raccontarmi della pandemia e del Covid. Che con le ruberie e le scelte schizofreniche non c’entrano nulla (......) Dimissioni immediate e convocazione dell’assemblea elettiva. Mandarlo a casa. Sulla panchina, in chiesa, dove volete voi, ma lontano dal calcio. Grazie. Certo. Non pensasse di cavarsela così a buon mercato. Chiunque subentrerà dovrà provvedere alla inevitabile azione di responsabilità. A riavere tutti i soldi percepiti indebitamente da lui e dallo scudiero segretario. A duecentomilaeuro l’anno. Chiunque arriverà non potrà fare peggio del vecchietto. (.....) Manca poco alla fine del countdown. Francè, la pacchia è finita", nonché “Dimissioni immediate ...Chiunque subentrerà dovrà provvedere alla inevitabile azione di responsabilità. A riavere tutti i soldi percepiti indebitamente da lui e dallo scudiero segretario. A duecentomilaeuro l’anno ... Francè, la pacchia è finita"”, nonché ancora “questo strano personaggio, passato miracolosamente indenne da calciopoli. Ma le telefonate con Cellino e le designazioni degli arbitri sono lì. Non si possono nascondere .... (deve mantenere la ex moglie che gli ha fatto pure un pignoramento in Lega, visto che non pagava, con annessa denunzia penale per mancato pagamento degli alimenti, ma ... reato più, reato meno)”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 28.11.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Di figuracce ormai la Lega Pro e la governance del vecchietto da Gubbio ne hanno fatte talmente tante, negli ultimi due anni, che non si riesce più a tenerne il conto. Si attesta, all’orizzonte, come la peggiore di tutte";

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 14.12.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Le bugie e le chiacchiere di Ghirelli. Lasciano il tempo che trovano. Ormai è evidente per tutti, società affiliate, addetti ai lavori, giornalisti non prezzolati. I due anni di gestione Ghirelli sono stati i più fallimentari nella storia della Lega Pro. Sia sotto il profilo sportivo che economico. (..) Ghirelli pagherà il conto. I suoi accoliti lasceranno con la coda tra le gambe (purtroppo con il portafogli pieno) le stanze della magnifica sede fiorentina. Chi verrà dovrà ricostruire dalle macerie, sotto alle quali è rimasta sepolta soprattutto la dignità di un movimento martoriato dall’incapacità, dalle bugie, dalle bizzarrie di un personaggio a cui non sarebbe male impedire di ricandidarsi”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 20.12.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “vecchietto eugubino, salito allo scranno più alto di via Jacopo da Diacceto, due anni fa, per intercessione del presidente federale. Ghirelli passato alla storia della Lega Pro non certo per la sua lungimiranza o per la sua capacità manageriale quanto, piuttosto, per la sua totale inadeguatezza. Come per una serie di gaffe che rimarranno nella storia ormai negletta della Lega fiorentina”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 30.12.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “le gestioni farlocche

firmate Ghirelli. Al quale importa solo tenere a galla se stesso ed i suoi amici. E pazienza se la Lega Pro è diventata un carrozzone che sbanda ad ogni curva. Senza alcun controllo sulla corretta gestione delle singole società e sui requisiti di onorabilità e solvibilità di chi le dirige. Tu fai un favore a me ed io chiudo un occhio (anche entrambi)”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 2.1.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “chi viene meno rispetto alla parola data è un inattendibile fanfarone. Chi viene meno rispetto alla parola detta è un chiacchierone. Un cultore della chiacchera, che, rispetto alla parola, è qualcosa senza valore ... Illustre campione di tal vergognosa disciplina è certamente Francesco Ghirelli.

Apprese l’arte del raccontar balle circa un trentennio fa”;

- a mezzo di u rticolo pubblicato in data 9.1.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nell rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “quelche è certo è che il 12 Gennaio ci beccheremo il tremolante Ghirelli a spiegarci come è stato bravo. A illustrarci che magnifici progetti ci saranno per il futuro della Lega Pro. Povero Pupazzo illuso. Stai lì solo perché ora servi. Appena finite le elezioni, la Serie c (minuscolo) sarà annientata ed eliminata. Non serve più. Il suo 17 per cento svenduto in nome della riforma del sistema. Solo di una cosa Ti preghiamo, non ti commuovere Francè. Abbi, una volta tanto, un minimo di dignità. Mantieni un profilo basso. Perché sarai pure eletto...(ma) Sei solo un pupazzo”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 18.2.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “occorrerebbe una bella revisione della gestione della Lega Pro di questi anni. Penso che un commissario non glielo leva nessuno al vecchietto. Vediamo come ha usato i soldi pubblici. Alla faccia del suo comitato etico. Dei campanili e dei pulmini ……”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 20.2.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Quanto a Ghirelli come persona, non vedo l’ora di far capire al magistrato di chi veramente parliamo. Dalle telefonate con Cellino, degli arbitri designati prima del sorteggio. Ai contratti di consulenza con annesse evasioni fiscali. Alle denunce della ex-moglie e relativi pignoramenti”;

- a mezzo di un articolo pubblicato in data 28.2.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di Galigani” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Una spiegazione piuttosto bislacca e che è ingenerosa verso le limitate capacità di incidere della Lega Pro. Intesa come istituzione che di smalto e prestigio, negli ultimi anni, ne ha perso qualche tonnellata. Sino a rendersi insignificante alla luce dei rapporti istituzionali vari. Mi limito quindi ad osservare che gli avvenimenti a cui fa riferimento Ghirelli risalgono a quasi otto anni fa. Basterebbe questo per derubricare a "minchiata" la rivendicazione avanzata dal sempre più confuso presidente di Lega Pro. Il quale sembra non rendersi conto delle baggianate che spara e ne approfitta addirittura per qualificarsi come punto di riferimento dell’intero sistema scolastico italiano”.

3) Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava l’udienza per la discussione del deferimento n. 12575 /720pf2021/GC/blp del 4 giugno 2021 nei confronti del sig. Vittorio Galigani per il giorno 2 luglio 2021.  All’udienza del 2.7.2021 il Tribunale, rilevato il mancato rispetto dei termini a comparire, con ordinanza 0001/T FN-SD del 21uglio 202 disponeva la rinnovazione dell’avviso al deferito con rinvio del dibattimento all’ udienza del 21 luglio 2021 e abbreviazione dei termini. La comunicazione veniva spedita al deferito con raccomandata AR n. 17880085222 all’indirizzo di via Bocche di Leone.

All’udienza così fissata, constatata la regolarità della notificazione della vocatio in judicium del deferito, per essere stato l’avviso per l’udienza trasmesso all’indirizzo dichiarato dal medesimo all’atto dell’iscrizione nell’elenco speciale dei direttori sportivi senza che fossero comunicate successive variazioni, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento e in esito alla discussione pronunciava la decisione/0018/TFNSD-2021-2022, con la quale irrogava al sig. Galigani Vittorio le sanzioni di mesi 8 (otto) di inibizione ed euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

Il Tribunale, in esito ad un’analitica analisi degli atti, riteneva che le espressioni, disseminate in una pluralità di pubblicazioni, a firma del deferito nella propria rubrica sul sito "graffisulpallone.com", costituissero “generiche invettive, dai toni sovente incontinenti, senza che nelle stesse fosse possibile individuare un fatto o un atto concreto che ne costituisca il fondamento, ove non meri attacchi personali delle qualità morali e fisiche del dott. Ghirelli” e che esse integrassero quindi “una grave ed ingiustificata offesa alla reputazione del Presidente Ghirelli e della struttura federale dallo stesso presieduta e rappresentata, rilevante ex art. 23 CGS, norma, come noto, che vieta ai soggetti dell’ordinamento federale “di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società̀ o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”.

Il Tribunale osservava ancora come “rispetto alle affermazioni oggetto di incolpazione non possa invocarsi la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica, il cui riconoscimento presuppone sia la verità del fatto storico attribuito al diffamato, ove tale fatto sia posto a fondamento dell’elaborazione critica, sia una forma espositiva corretta, che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione (per tutte, da ultimo, Cass. Pen., Sez. V, 9.12.2020, n. 7995). Nell’espressione del dissenso, in altre parole, non è consentito esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni espressive che diventino meri argomenti di aggressione personale o che si risolvano in false accuse o attacchi a qualità o modi di essere della persona lesivi della reputazione altrui (cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. V, 27.2.2018, n. 13409, quanto alla diffamatorietà del termine “pupazzo”)”.

Costituiva ulteriore riflessione dell’Organo giudicante il comportamento del deferito che, nel corso del procedimento e del giudizio, “non ha offerto alcuna spiegazione o indicato atti o condotte concrete a fondamento di quanto affermato, né ha preso le distanze dalla gestione della rubrica che reca il suo nome.”

4) In data 8 settembre 2021 il sig. Vittorio Galegani, con l’assistenza tecnica dell’avv. Vincenzo Sapia, depositava presso la Corte Federale d’Appello il reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale.

Il reclamo è affidato a due motivi di appello:

a) integrale nullità dell’intero procedimento per omessa notifica dell’avviso di chiusura delle indagini da parte della Procura Federale, dell’atto di deferimento e dell’avviso di udienza presso il Tribunale Federale, con conseguente violazione del diritto di difesa e del co tr ddittorio. Si osserva che il Giudicante ha erroneamente ritenuto sufficiente e rituale una comunicazione inoltrata all’indirizzo indicato nel registro dei direttori sportivi, senza considerare che la notifica a detto indirizzo (risalente al 1983 e non corrispondente alla residenza attuale del deferito) non si è in alcun modo perfezionata con l’esecuzione degli adempimenti di legge.

Inconferente si appaleserebbe quindi il richiamo alla decisione n. 76/2020 della CFA, tenuto conto che nel caso deciso dalla Corte Federale la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza, a differenza di quanto avvenuto nel procedimento di cui trattasi;

b) la sanzione disciplinare inflitta al reclamante integra un intollerabile tentativo di censura e di svilimento del diritto di critica e della libertà di stampa, tenuto conto che tutte le vicende narrate nelle pubblicazioni non sono calunniose, ma veritiere e documentabili.

In data 25 settembre 2021 il reclamante ha depositato note d’udienza con le quali insiste particolarmente per l’accoglimento del primo motivo di appello e osserva che nessuna prova è stata offerta della avvenuta notifica degli atti di causa, anzi è stata data la prova che nessun atto del procedimento sia stato notificato al sig. Galigani. Osserva, ancora, che alla luce della documentazione di causa emergerebbe con palese evidenza l’erroneità della motivazione esposta nella decisione di primo grado, avendo la Procura Federale accertato che la residenza corretta dell’appellante è quella di Via Azalee 5 e non più quella di Via di Bocche di Leone 5, Taranto, risultante dall’elenco dei direttori sportivi.

L’appellante conclude chiedendo la riforma integrale della decisione del Tribunale Federale e la restituzione degli atti alla Procura Federale per l’eventualità che il procedimento possa essere ripreso nei termini.

All’udienza odierna, tenutasi parzialmente in modalità da remoto, dopo la discussione delle parti, che concludevano come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo l’art. 101, comma 2, del Codice di giustizia sportiva “Il reclamo deve essere depositato … presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.”.

La decisione in questa sede impugnata è stata deliberata dal Tribunale federale nazionale all’esito dell’udienza del 26 luglio 2021con dispositivo pubblicato in pari data – e la decisione medesima è stata pubblicata il 3 agosto 2021 e comunicata con nota della Segreteria in pari data.

Orbene, il reclamo risulta depositato solo l’8 settembre 2021 e, quindi, è tardivo.

E’ ben vero che la suddetta comunicazione, inviata dalla Segreteria con raccomandata con A.R., è tornata con la dicitura: ”sconosciuto”.

Senonché risulta per tabulas dalla documentazione depositata dalla Procura Federale che la parte appellante ha dichiarato, sin dal 27 luglio 2021, di avere chiara notizia della decisione assunta dal Tribunale federale e delle misure sanzionatorie da essa irrogate, sicché si deve ritenere acquisita aliunde, da tale data, la conoscenza della decisione ora in contestazione.

Difatti lo stesso reclamante, appunto il 27 luglio 2021, attraverso la sua pagina Facebook, dichiara: “E’ notizia di ieri che sono stato squalificato per otto mesi per aver scritto la verità su Ghirelli e sulla organizzazione della Lega Pro. …..” (Sito “www.blunote.it”).

E’ bensì vero che a tale data risultava pubblicato il solo dispositivo della decisione, ma il reclamante non poteva ignorare che il deposito delle motivazioni sarebbe avvenuto entro il successivo termine di dieci giorni, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

In ogni caso, ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 51 “La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul Sito internet della Federazione”, pubblicazione che, nel caso in esame, è avvenuta il giorno 3 agosto 2021; onde anche attraverso tale forma di pubblicità la decisione era conoscibile dall’interessato fin da quella data.

E ciò al di là della equivocità della disposizione di cui l’art. 101, comma 2, del Codice di giustizia sportiva che appare equiparare, quoad effectum, la “pubblicazione” – senza ulteriori specificazioni – alla comunicazione.

Al riguardo, vale la pena di ribadire che, nel definire le norme generali del processo sportivo, l’art. 2 del Codice Coni, al comma 6, stabilisce che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Ed è significativo l’espresso riferimento all’informalità che caratterizza i procedimenti della giustizia sportiva, quale principio ermeneutico alla luce del quale devono essere interpretate le norme che regolano i giudizi; il che, del resto, è in perfetta coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 5, secondo periodo, del medesimo Codice Coni, secondo cui: “I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto”.

Quanto alla rilevanza del principio di informalità, è stato considerato che il richiamo alle regole del processo civile, “non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di afferm re sempre e con forza i principi di lealtà,imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compitodegli Organi di giustizia consideraremeno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori” (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018).

Da tale complesso di elementi il Collegio ravvisa, dunque, la tardività del reclamo e, pertanto, la sua infondatezza.

E ciò al di là dell’onere che gravava sul reclamante di comunicare tempestivamente la variazione del proprio domicilio, analogamente a quanto previsto ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Regolamento del settore tecnico, sussistendo – con tutta evidenza nella fattispecie in esame - la eadem ratio.

In ogni caso, per ragioni di completezza, il Collegio osserva che il coacervo di espressioni disseminate nelle pubblicazioni di cui trattasi  eccede l’ambito del legittimo diritto di critica nei confronti della persona e dell’operato del Ghirelli e, dunque, risulta tale da ledere la dignità morale ed intellettuale del destinatario, risolvendosi spesso anche in invettive personali riferite al suo aspetto e alle sue qualità fisiche.

La condotta del deferito, posta in essere con periodicità e pervicacia, integra, infatti, un’aperta lesione dei principi di lealtà, correttezza e probità, fondanti l’ordinamento sportivo, atteso che le affermazioni per cui si procede, lungi dal costituire critiche ad attività concrete, mirano a sminuire pubblicamente la persona dell’avversario individuato dall’autore.

Essa costituisce, al contempo, infrazione al divieto, sancito dall’art. 23 del CGS, “di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”.

A questo riguardo occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, “la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui”. (Cass. civ., Sez. III Ord., 31/01/2018, n. 2357).

In proposito, al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto.

In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità.

Nel caso di specie, a difettare sono sicuramente questi aspetti della continenza nelle espressioni di dileggio utilizzate dal reclamante, mediante le quali il Presidente della Lega Pro veniva ripetutamente apostrofato pupazzo, sei solo un pupazzo, mio caro pupazzo, povero Pupazzo illuso, o definito con epiteti quali inattendibile fanfarone, tremolante vecchietto, senza dignità, oppure descritto come autore di una “sequela di stupidaggini, di fuffa, di imbrogli più o meno grandi” o ancora dichiarato autore di imprecisate condotte delittuose (“reato più, reato meno”), e nuovamente accusato in più occasioni di essere un piagnucolante vecchietto, fanfarone …chiacchierone… cultore della chiacchera...illustre campione di tal vergognosa disciplina ..di minchiate e baggianate.

In tal modo deve ritenersi travalicato il piano della critica consentita perché le espressioni utilizzate attingono direttamente la personalità della vittima, in particolar modo nel suo contesto professionale.

Dette espressioni sicuramente eccedono i limiti della continenza verbale, in quanto presentano un inequivoco carattere insolente e sono indicative di un atteggiamento di scarsa professionalità e autorevolezza, riferito ad un soggetto rivestente una carica pubblica e tali da ripercuotersi negativamente anche sull’organismo dallo stesso presieduto.

Affatto gratuito, ed anch’esso eccedente l’ambito di una doverosa continenza, è il riferimento alle denunce della ex-moglie, profilo, questo, rilevante esclusivamente nel contesto riservato delle relazioni personali e strettamente legato alla stessa dignità della persona, ma privo di qualunque attinenza con l’incarico rivestito e con l’esercizio della pertinente funzione. Un’aggressione di tal fatta è certamente idonea ad incidere grandemente sulla vita privata, familiare e sociale dell’interessato, prima ancora che sul contesto professionale nel quale lo stesso opera.

L’offensività delle accuse mosse al Ghirelli e degli epiteti con cui egli reiteratamente viene descritto nelle pubblicazioni emerge lampante dalla lettura delle stesse, delle quali la decisione del Tribunale Federale trascrive testualmente i passaggi salienti, per evidenziare l’inaccettabilità dei toni utilizzati, che – come detto - travalicano i limiti della continenza.

Nel richiamare i contenuti della decisione reclamata, la Corte osserva che vanno sostanzialmente condivise le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, fondate su coerenti, organici ed esaurienti elementi di fatto, oltre che su corrette argomentazioni e valutazioni logico-giuridiche.

Il Giudice a quo ha più che validamente ed esaurientemente motivato in ordine alla propria decisione e agli elementi sulla base dei quali è addivenuto a tale pronuncia.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Domenico Giordano

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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