F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFNT del 11 Ottobre 2021 (motivazioni) – Antonio Fara e Sabrina Giorgi per Alice Fara / Imolese FM ACD – Reg. Prot. 12/TFN-ST

Decisione/0015/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0012/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Roberto Bucchi – Vice Presidente;

Filippo Crocè – Componente;

Angelo Pasquale Perta – Componente;

Flavia Tobia – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 5 ottobre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC proposto dai sigg.ri Antonio Fara e Sabrina Giorgi, genitori della calciatrice minore Alice Fara (n. 23.11.2004 - matr. FIGC 2.695.779), al fine di accertare e dichiarare nullo e privo di effetti il tesseramento della stessa in favore della società ACD Imolese FM (matr. FIGC 911028),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 9 settembre 2021, i sigg.ri Antonio Fara e Sabrina Giorgi, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla calciatrice minore Alice Fara, ricorrevano, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, dinanzi a questo Tribunale al fine di far accertare e dichiarare nullo e privo di effetti il tesseramento della figlia minore Alice Fara in favore della società Imolese F&M ACD.

A sostegno del proprio ricorso, i sigg.ri Antonio Fara e Sabrina Giorgi rilevano che il tesseramento della minore Alice Fara – tesseramento pluriennale a far data dalla stagione sportiva 2019/2020 -, nonostante l’apposizione delle firme di entrambi i genitori, sarebbe nullo, in quanto nella natura del tesseramento pluriennale di giocatore minorenne vi sarebbero “gravissimi problemi di legittimità e di aderenza della normativa sportiva ai principi costituzionali e di diritto civile che regolano la posizione del minore in Italia, nonché gravi violazioni del diritto civile che rendono il tesseramento così fatto non tutelabile secondo l’ordinamento italiano”.

Contestano, pertanto, i ricorrenti, l’avvenuto diniego (a loro comunicato in data 3 agosto 2021) da parte della Imolese F&M ACD allo svincolo della minore Alice Fara; svincolo non concesso dalla società in quanto riferito a legittimo tesseramento pluriennale. Ritualmente notiziata del ricorso, controdeduceva la società Imolese F&M ACD, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso stesso, in quanto vi sarebbe una identità con le persone, il petitum e la causa petendi rispetto al ricorso già presentato dai sigg.ri Antonio Fara e Sabrina Giorgi dinanzi a questo Tribunale in data 1 settembre 2021 (rubricato al n. 10/TFN-ST); di conseguenza, sostiene la Imolese F&M ACD, i ricorrenti avrebbero già consumato l’azione, con violazione del principio del ne bis in idem.

Sempre in via preliminare, la Imolese F&M ACD eccepisce l’improponibilità del suddetto ricorso, in quanto, non essendo stato proposto entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato, il ricorso stesso sarebbe tardivo ovvero inammissibile ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a, CGS - FIGC.

Nel merito, poi, la Imolese F&M ACD eccepisce l’infondatezza del ricorso, laddove non sussisterebbe alcun contrasto tra la natura di un tesseramento pluriennale di un minore e i principi costituzionali e di diritto civile che regolano la posizione del minore stesso nell’ordinamento giuridico italiano.

Il ricorso veniva dunque deciso alla riunione del 5 ottobre 2021.

Innanzitutto deve rilevarsi che l’odierno ricorso, pur costituendo una mera riproposizione di quello già inoltrato dai ricorrenti in data 1 settembre 2021 (di cui al n. 10/TFN-ST), in relazione al quale questo Tribunale aveva dichiarato l’irricevibilità stante il mancato versamento del contributo previsto per l’accesso agli organi della giustizia sportiva, non risulta precluso da tale precedente il quale non costituisce il presupposto per l’applicazione del principio del ne bis in idem, in considerazione della natura meramente procedimentale della decisione che ne ha rilevato l’irricevibilità.

Osserva preliminarmente il Tribunale che il ricorso proposto è, comunque, inammissibile, stante il mancato rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato, ovvero del tesseramento pluriennale in esame, per la proposizione dello stesso.

Stabilisce, infatti, l’art. 89, comma 1, lett. a, CGS - FIGC che “ il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare”.

Di conseguenza, i genitori della calciatrice Alice Fara avrebbero dovuto impugnare il tesseramento della propria figlia entro trenta giorni dall’inizio della stagione sportiva 2019/2020, a decorrere dalla quale è intervenuto il vincolo pluriennale con la società Imolese.

Ed anche a voler far decorrere il suddetto termine dall’inizio del secondo anno di vigenza del tesseramento (stagione sportiva 2020/2021), ovvero dal momento del perdurante tesseramento pluriennale della calciatrice Alice Fara, anche in tal caso il ricorso sarebbe tardivo, ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS – FIGC.

D’altronde, che il provvedimento investito dall’odierno ricorso sia proprio il vincolo pluriennale di tesseramento risalente alla stagione sportiva 2019-2020, oltre ad emergere in modo evidente dai contenuti del proposto ricorso, è stato espressamente confermato in sede di udienza, a seguito di specifica richiesta rivolta dal Presidente del collegio giudicante al difensore di fiducia dei sigg.ri Fara, il quale ha ribadito che il ricorso riguarda proprio la validità ed efficacia di tale vincolo pluriennale.

Ad ogni buon conto, anche ove si volesse individuare il bersaglio del ricorso nel successivo diniego opposto, da parte della Imolese F&M ACD, allo svincolo della minore Alice Fara, risultando tale provvedimento comunicato ai diretti interessati in data 3 agosto 2021, anche in tale denegata ipotesi l’odierno ricorso sarebbe da considerarsi tardivo, in quanto proposto sempre oltre il termine di trenta giorni normativamente previsto.

Non può, inoltre, trovare accoglimento la tesi dei ricorrenti, secondo la quale – stante una presunta nullità dell’atto impugnato (atto che, si osserva, è stato fatto valere per due stagioni sportive dalla calciatrice Alice Fara) – non vi sarebbe alcun termine di impugnazione da dover rispettare. L’invocata nullità in radice dell’atto di cui trattasi, che dovrebbe conseguentemente considerarsi tamquam non esset è in stridente contrasto con lo stesso assunto dei ricorrenti riguardo alla validità ed efficacia di tale vincolo almeno per la prima stagione sportiva di riferimento, 2019-2020.

Stante, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, la valutazione del merito della vicenda è preclusa dalla suddetta violazione. In ogni caso, non ci si può esimere dall’osservare che, in merito alle contestazioni di presunta illegittimità del tesseramento pluriennale di un soggetto minore, questo Tribunale, nella valutazione di un caso similare, ha già espressamente osservato come “la nuova versione dell’art. 39 NOIF impone l’obbligo di sottoscrizione del Tesseramento per entrambi i genitori del calciatore minorenne, adeguandosi quindi alle disposizioni in materia, contenute nel codice civile e nelle leggi collegate e conseguenti, che ravvisano l’obbligatorietà dell’assenso o consenso, di entrambi i responsabili genitoriali per gli atti di non ordinaria amministrazione, quali ad esempio […] la scelta dell’attività sportiva” (Decisione 15/TFNST 2019/2020). P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dai Sigg.ri Antonio Fara e Sabrina Giorgi, genitori della calciatrice minore Alice Fara, e condanna gli stessi al pagamento delle spese di lite in favore della società ACD Imolese FM, liquidandole in euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell’art. 55 CGS – FIGC.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Flavia Tobia                                                      Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 11 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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