CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 9/2021 del 11/10/2021 – Player Management s.r.l./Genoa CFC S.p.A.

Lodo n. 9
Anno 2021
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI
LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Avv. Aurelio Vessichelli
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
ARBITRO nominato dalla parte istante
Prof. Avv. Virginia Zambrano
ARBITRO nominato ai sensi dell’art. 2, comma 5, Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI
Nel procedimento arbitrale promosso da
Player Management S.r.l., con sede in Roma (iscritta al Registro Agenti FIGC No. 138, nonché iscritta al Registro Nazionale Agenti CONI), in persona del sig. Silvio Pagliari, nella sua qualità di Agente Sportivo (Agente FIGC abilitato ed iscritto al Registro Agenti FIGC No.133, nonché iscritto al Registro Nazionale Agenti CONI con tessera No. 1230310174) e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Player Management S.r.l., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Antonio Nuzzo, Tiziana Serrani e Lorenzo Litta ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli avv.ti prof. Antonio Nuzzo e Tiziana Serani, in Roma, Via Lazzaro Spallanzani, n. 22/A;
- Parte istante -
contro
Genoa CFC S.p.A. (P.I. 00973790108), con sede in Genova Pegli, Via Ronchi, n. 67, in persona del legale rappresentante pro tempore, affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- Parte intimata –
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
In Fatto
Con domanda di arbitrato del 19 aprile 2021 (Prot. 00505 del 20 aprile 2021), proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, l’Agente Sportivo S.r.l. Player Management (d’ora in avanti “Player Management”), con il patrocinio degli avv.ti prof. Antonio Nuzzo, Tiziana Serrani e Lorenzo Litta, avanzava richiesta di pagamento della somma di euro 100.000,00 (centomila/00), oltre accessori ed interessi, nei confronti della Genoa CFC S.p.A., contestualmente indicando, come proprio arbitro di parte, il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini, il quale ha ritualmente accettato la nomina. La Parte istante fonda la richiesta in forza di contratto di mandato, sottoscritto il 13 gennaio 2021, avente ad oggetto l’attività svolta dalla suddetta istante in relazione alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica tra il Genoa ed il calciatore Jerome Junior Onguene.
Parte intimata non provvedeva a costituirsi in giudizio nei termini previsti dal Regolamento Arbitrale di settore ed il Presidente del Collegio di Garanzia provvedeva, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento, a nominare la prof. avv. Virginia Zambrano, che ha ritualmente accettato la nomina.
I due arbitri nominati hanno convenuto per la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, indicandolo nella persona dell’avv. Aurelio Vessichelli il quale, con dichiarazione dell’8 maggio 2021, ha accettato la nomina.
La data di celebrazione della prima udienza veniva fissata il 19 maggio 2021, in modalità telematica (per effetto delle note disposizioni dovute all’emergenza epidemiologica ex COVID-19), per il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione.
Alla richiamata udienza arbitrale, il Collegio Arbitrale dava atto della presenza della sola Parte istante, risultando regolarmente citata e non comparsa la Parte intimata; preso atto, pertanto, dell’impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti, anche sulla scorta di quanto disposto, in particolare, dall’art. 5, comma 5, del Regolamento per l’ipotesi di assenza di una o ambo le parti all’udienza fissata per il tentativo obbligatorio di conciliazione, dichiarava il tentativo esperito senza successo e fissava la successiva udienza di discussione per il 9 giugno 2021.
Veniva in tal senso emanata apposita Ordinanza (prot. 00718/2021) del 21 maggio 2021.
All’udienza fissata, dinanzi al Collegio, in videoconferenza, presente la difesa della Parte istante, compariva l’avv. Mattia Grassani, munito di procura speciale della S.p.A. Genoa CFC, per la sola partecipazione all’udienza, il quale formulava richiesta di un breve rinvio per una possibile definizione transattiva della vertenza; pur considerata l’irritualità dell’istanza del procuratore speciale, a fronte della non opposizione del legale di parte istante, il Collegio disponeva il rinvio dell’udienza di discussione al 15 giugno.
All’udienza di discussione compariva, in sostituzione dell’avv. Grassani, altro legale munito di delega da parte del primo, per riferire di aver presentato una proposta di definizione transattiva della vertenza, che tuttavia il legale di parte istante dichiarava di rifiutare. Pertanto, su invito del Collegio, nell’assenza della Parte intimata, contumace, la Player Management, come sopra rappresentata e difesa, collegata in teleconferenza, concludeva insistendo per l’accoglimento integrale della domanda.
Su tali premesse, il Collegio si ritirava in Camera di consiglio, emettendo il dispositivo prescritto dal Regolamento, nella giornata del 15 giugno (prot. n. 00826/2021), all’unanimità dei Componenti.
In Diritto
L’istanza è fondata e merita integrale accoglimento. L’Agente Sportivo Player Management S.r.l., odierno istante, ha ritualmente depositato in atti copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva, in data 13 gennaio 2021, in forza del quale la società Genoa CFC S.p.A. gli conferiva mandato volto alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica tra il Genoa ed il calciatore Jerome Junior Onguene.
Il contratto prevedeva, quale corrispettivo in favore dell'Agente Sportivo, in caso di adempimento, il pagamento, da parte dell’odierna intimata, per una prima fase contrattuale, della complessiva somma di € 100.000,00, oltre accessori, da corrispondere in due parti, vale a dire la metà dell’importo entro il 30 marzo 2021 ed il restante entro il 30 giugno 2021. Il contratto risulta ritualmente sottoscritto dalle parti e depositato, in adempimento a prescritta condizione legale di efficacia dello stesso, presso la FIGC, il 14 gennaio 2021.
Risulta, altresì, provato che effettivamente il tesseramento del calciatore al Genoa si è realizzato nei termini contrattuali, a partire dalla partita di esordio in serie A, il 17 gennaio, con impegno del calciatore in favore del Genoa sino al 30 giugno 2024.
Parte istante ha anche depositato copia degli atti formali di richiesta e di sollecito di pagamento, a termini di contratto, alla Società odierna intimata, atti rimasti senza alcun riscontro.
La esistenza e validità delle suddette circostanze e prove documentali non risultano contestate da parte intimata, rimasta contumace nel presente procedimento.
Sulla base della documentazione depositata dalla Parte istante, questo Organo Arbitrale ritiene legittimamente raggiunta dalla difesa della Player Management S.r.l. piena ed incontestata prova della fondatezza, validità ed esigibilità del credito invocato, in difetto di contestazioni da parte della Società Genoa CFC, rimasta contumace.
Le spese del procedimento, comprese quelle di funzionamento dell’Organo Arbitrale e gli onorari dello stesso, come da specifica in dispositivo, seguono la soccombenza, anche tenuto conto del comportamento processuale della Parte intimata.
P.Q.M.
Accoglie l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condanna la Società Genoa CFC S.p.A., soccombente contumace, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante Player Management s.r.l., della somma di € 100.000,00 più IVA, oltre oneri accessori e interessi moratori dal dì del dovuto al soddisfo.
Condanna la Società Genoa CFC S.p.A. a rifondere all'istante Player Management s.r.l. i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese", approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Dispone, a carico della soccombente Genoa CFC S.p.A., fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le Parti, il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 10.000,00, così ripartiti: al Presidente € 4.000,00 e, a ciascun Arbitro, € 3.000,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, se dovuti, da versare secondo le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport.
Dispone, a carico della soccombente Genoa CFC S.p.A., la refusione delle somme versate dalla istante Player Management s.r.l. a titolo di acconto per onorari e spese di funzionamento del Collegio arbitrale.
Dispone, a carico della Società Genoa CFC S.p.A., fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le Parti, il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 1.000,00.
Dispone la comunicazione del presente lodo alle Parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso all’unanimità nella sede arbitrale di Roma, in data 15 giugno 2021.
GLI ARBITRI
F.to Aurelio Vessichelli
Roma, 8 ottobre 2021
F.to Tommaso Edoardo Frosini
Roma, 8 ottobre 2021
F.to Virginia Zambrano
Salerno, 8 ottobre 2021
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 8 ottobre 2021.
Pubblicato in data 11 ottobre 2021.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport
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