F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0019/CFA pubblicata il 13 Ottobre 2021 (motivazioni) – Sig. Rocco Zagarini

 

 

Decisione/0019/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0030/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0029/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mariangela Caminiti – Componente

Marco Lipari – Componente

Elio Toscano - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui reclami numero 0029/CFA/2021-2022 e 0030/CFA/2021-2022, proposti dal Sig. Rocco Zagarini, assistito dall’avvocato Alessandro Numini del Foro di Catania;

Vista l’istanza e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 04.10.2021, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Elio Toscano e uditi per l’istante, l’Avv. Alessandro Numini e per la Procura federale l’Avv. Enrico Liberati;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto a propria firma, depositato a mezzo PEC dal difensore il 20 settembre 2021, il signor Rocco Zagarini, osservatore arbitrale, premesso che con delibera n. 15 della Commissione di disciplina AIA per la Sicilia, pubblicata il 9 dicembre 2013, gli è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi quattordici per aver “arbitrato una sola gara di beneficienza”, chiede alla Commissione federale d’appello (recte Corte federale d’appello) che gli sia concessa la riabilitazione, ricorrendo a suo avviso le condizioni previste dall’art. 42 del Codice della giustizia sportiva della FIGC (di seguito C.G.S.).

La suddetta decisione, non appellata, è stata adottata dopo che l’interessato era stato deferito a giudizio        dalla Procura nazionale arbitrale per violazione dell’art. 40, punto 4, lettera a) del regolamento AIA, in quanto incolpato di aver arbitrato, in qualità di arbitro effettivo e unitamente ad altro collega, anch’egli destinatario di sanzione disciplinare, tre incontri di beach soccer non autorizzati né organizzati dalla FIGC, svoltisi a Scoglitti nel luglio 2013.

 A sostegno della richiesta il signor Zagarini dichiara di:

- non aver percepito alcun emolumento o rimborso e neppure ricevuto benefici di altra natura per la direzione della gara di soccer;

- aver superato, il 18 aprile u.s., il corso di qualificazione per osservatore arbitrale, sicché non dirigerà più incontri di calcio;

- aver tenuto negli anni una condotta inappuntabile sia in ambito associativo, sia in ambito professionale e privato;

- aver conseguito la laurea in scienze motorie con il massimo dei voti;

- aver assunto un ruolo di referente nella Sezione di Gela, curando anche la formazione tecnica dei giovani arbitri;

- aver tenuto una condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo e di non essere stato assoggettato a misure di prevenzione.

Il richiedente precisa, infine, di aver inoltrato la richiesta alla Corte federale d’appello poiché nel regolamento AIA non è previsto l’istituto della riabilitazione.

2. Con memoria depositata il 1° ottobre u.s. e notificata in pari data alla controparte, la Procura federale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza di riabilitazione perché non conforme e non rispettosa delle “Regole tecniche del processo telematico sportivo della FIGC”: in primis, l’istanza di riabilitazione è priva della firma digitale, con ciò disattendendo quanto disposto dall’art. 5 del suddetto regolamento; in secundis, la delega al difensore manca dell’autenticazione digitale della firma dell’assistito a cura dell’avvocato, benché prescritta dal successivo art. 6.

Nel merito la Procura federale ritiene che l’istanza non soddisfi la terza condizione prevista dall’art. 42, comma 1, lettera c) C.G.S., in quanto il richiedente, limitandosi ad argomentazioni generiche, non ha indicato alcun elemento concreto su cui fondare la previsione che in futuro non incorrerà in altre infrazioni disciplinari.

3. Intervenendo in camera di consiglio, il rappresentante della Procura federale, dopo aver ribadito le censure espresse nella memoria del 1° ottobre u.s, ha aggiunto che nel 2016 il richiedente è stato oggetto di una inchiesta della Procura arbitrale nazionale per presunta infedele refertazione relativamente a incontro di calcio del campionato di terza categoria. Anche se l’inchiesta si è conclusa con l’archiviazione, a parere della Procura, il procedimento non può che incidere a sfavore dell’interessato nel giudizio prognostico che il Collegio è chiamato ad esprimere ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 42 sopra detto.

4. A sua volta il difensore ha confutato le censure della Procura, assumendo anzitutto che la mancata sottoscrizione dell’istanza di riabilitazione in forma digitale e l’omessa autenticazione della firma dell’assistito erano state causate da un malfunzionamento della chiavetta informatica e che, ove richiesto, era disponibile a sanare contestualmente l’irregolarità.

Quanto, poi, ai profili di merito, l’avvocato Numini, premesso che le tre condizioni previste dall’art. 42 del C.G.S. possono sussistere anche alternativamente, ha ribadito che il suo assistito non aveva tratto alcun vantaggio economico diretto o indiretto dalla direzione della gara e che lo stesso aveva tenuto una condotta irreprensibile sotto gli aspetti civile, penale e sportivo nel lungo periodo intercorso dall’irrogazione della sanzione, sicché sussistevano a pieno i presupposti per la concessione del beneficio richiesto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Preliminarmente vanno verificati i profili di ammissibilità dell’istanza, relativamente all’eccezione opposta dalla Procura federale e ai vincoli temporali previsti dall’art. 42, comma 1, del C.G.S.

Al riguardo il Collegio ritiene di poter respingere l’eccezione d’inammissibilità, considerato che, nel caso di specie, l’inconveniente di carattere tecnico esposto dal difensore e più in generale le oggettive incertezze conseguenti all’applicazione delle regole tecnico-operative del processo telematico recentemente entrate in vigore (C.U. del Presidente FIGC n. 160/A del 1° febbraio 2021) possono costituire presupposto per riconoscere al richiedente l’errore scusabile e per procedere oltre nell’esame dell’istanza.

La richiesta di riabilitazione è, altresì, ammissibile ai sensi dell’art. 42 C.G.S. sopra detto, essendo trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata la sanzione de qua.

Sul punto va precisato che dalla documentazione presente in atti si riscontra che il signor Zagarini, relativamente alla sanzione di quattordici mesi, scadente il 10 febbraio 2015, ha beneficiato dell’estinzione anticipata della stessa per effetto del provvedimento di grazia concessagli dal Presidente federale pro-tempore (C.U. n. 117/A) in data 14 gennaio 2015 ai sensi dell’art. 33, comma 8, dello Statuto federale.

6. Passando all’esame di merito dell’istanza e, in particolare, alla verifica della sussistenza delle tre condizioni previste dall’art. 42, comma 1, lettere a), b) e c) per la concessione della riabilitazione, vanno richiamati i principi di diritto recentemente espressi da questa Corte –Sezioni unite con decisione n. 22/2020-2021 del 25 settembre 2021, per i quali:

- le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente;

- l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanza in un mero riscontro oggettivo;

- nel caso della lettera c) il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità, e cioè “se ricorrano le particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta”.

Orbene, nel caso in esame, ricorre indubbiamente il presupposto richiesto dal Codice quanto alla condizione di cui alla lettera a), poiché dagli atti del procedimento e dalla decisione della Commissione di disciplina AIA non emerge che il richiedente abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico dai comportamenti contestatigli.

Relativamente alla verifica del presupposto di cui alla lettera b) il Collegio è dell’avviso che l’inchiesta per presunta infedele refertazione, risalente al 2016 e conclusasi con l’archiviazione, in assenza di ulteriori elementi di dettaglio, non possa produrre l’effetto di far venir meno il requisito della condotta ineccepibile medio temporetenuta dall’interessato, né tanto meno riflettersi negativamente sul giudizio prognostico che la Corte è tenuta a formulare ai sensi lettera c).

Passando, quindi, alla verifica del terzo presupposto di cui alla lettera c) è pacifico che, in analogia agli ordinamenti diversi da quello sportivo, anche in quest’ultimo l’istituto della riabilitazione ha una funzione premiale e promozionale, in quanto presuppone l’avvenuta espiazione della sanzione disciplinare e la buona condotta dell’interessato successivamente all’esecuzione della sanzione.

Con riferimento all’affare in esame non si può disconoscere che la continuità della buona condotta del richiedente per un lungo periodo di tempo (oltre un sessennio) e la grazia concessagli dal Presidente federale, che presuppone un apprezzamento positivo sul ravvedimento dell’interessato e sull’osservanza dei propri doveri, costituiscano elementi concreti dei quali ragionevolmente questa Corte può legittimamente tener conto per motivare un giudizio prognostico favorevole al richiedente, senza con ciò disattendere la cautela richiesta dalla disposizione codicistica nella valutazione delle “particolari condizioni” che devono essere riscontrate dal giudicante.

7. In conclusione, per le considerazioni che precedono, sussistono le tre condizioni richieste dall’art. 42 del C.G.S. per la concessione della riabilitazione richiesta e, pertanto, la richiesta deve essere accolta.

P.Q.M.

Preliminarmente riuniti i fascicoli numero 0029/CFA/2021-2022 e 0030/CFA/2021-2022, accoglie l'istanza di riabilitazione.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

 IL RELATORE                                                     IL PRESIDENTE

Elio Toscano                                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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