Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 89 del 14/10/2021 – ASD Eurogymnica Torino/Federazione Ginnastica Italiana

 Decisione n. 89
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Vito Branca
Marcello de Luca Tamajo
Guido Cecinelli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2021, presentato, in data 16 giugno 2021, dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Eurogymnica Torino, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Rendina,
nei confronti
della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Avagliano,
avverso
la sentenza n. 2/2021, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello FGI in data 14 maggio 2021 e depositata il 17 maggio 2021, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la sentenza n. 1/2021, resa dal Giudice Sportivo FGI in data 31 marzo 2021 e pubblicata il 2 aprile 2021, che aveva reso inefficaci ex tunc i risultati di gara conseguiti dall’atleta Mariia Sergeeva, partecipante al Campionato di Serie A1 GR con l’ASD Eurogymnica di Torino, nel Campionato Nazionale Serie A1 GR-2 Prova, svoltasi al Pala Banco di Desio il 6 marzo 2021, nonché ogni altro effetto correlato sulla Classifica ovvero ogni gara cui la stessa ha partecipato in assenza di valido tesseramento per la stagione sportiva in corso, e aveva irrogato, a carico della ASD Eurogymnica Torino, l’ammenda pari ad € 600,00, per la violazione degli artt. 2 e 6 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con la Circolare del CONI, con regime di responsabilità solidale ex art. 6, comma 3, Regolamento di Giustizia.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 19 luglio 2021, il difensore della parte ricorrente - Associazione Sportiva Dilettantistica Eurogymnica Torino - avv. Paolo Rendina, in collegamento da remoto; nonché, l’avv. Alessandro Avagliano, per la resistente FGI, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, entrambi presenti personalmente presso i locali del CONI,
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.
Ritenuto in fatto
1. La vicenda portata alla cognizione del Collegio di Garanzia, con il ricorso presentato dalla ASD Eurogymnica Torino, trae origine dal procedimento instaurato ex officio dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale della FGI, in seguito alla segnalazione fatta dalla Commissione Omologazione del Campionato Nazionale Serie A1 GR-2 Prova svoltasi al Pala Banco di Desio il 6 marzo 2021, e riguardante la legittimità dello status dell’atleta Mariia Sergeeva, tesserata per la ricorrente.
In particolare, il giudice di prime cure, premesso che il rilascio del permesso di soggiorno fosse requisito del tesseramento e costituisse condizione di validità ed efficacia di quest’ultimo e rilevato che l’odierna ricorrente ASD non avesse correttamente completato l’iter di tesseramento prima dell’inizio della stagione sportiva, così disponeva: “dichiara esente da responsabilità l’atleta Mariia Sergeeva per la violazione della normativa sul tesseramento degli atleti non U.E.; condanna l’affiliata l’ASD Eurogymnica di Torino all’ammenda pari a 600,00 Euro per la violazione degli artt. 2 e 6 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con la Circolare del CONI […] con regime di responsabilità solidale ex art. 6, comma 3, Regolamento di Giustizia; rende inefficace ex tunc i risultati di gara conseguiti dall’atleta Mariia Sergeeva, partecipante al Campionato di Serie A1 GR con l’ASD Eurogymnica di Torino, nel Campionato Nazionale Serie A1 GR-2 Prova svoltasi al Pala Banco di Desio il 6 marzo 2021 - nonché ogni altro effetto correlato sulla Classifica ovvero ogni gara cui ha partecipato in assenza di valido tesseramento per la stagione sportiva in corso”.
2. Decidendo sul gravame interposto, con la decisione quivi impugnata, la Corte Sportiva di Appello della FGI (Sentenza n. 2/2021 del 14 maggio 2021 e depositata in data 17 maggio 2021), lo respingeva confermando la predetta decisione del Giudice Sportivo.
Secondo la Corte, “la norma primaria di riferimento è contenuta nella Circolare del CONI denominata «Disciplina degli ingressi e permessi di soggiorno degli sportivi non appartenenti alla U.E.» che prevede le modalità di tesseramento per tutte le Federazioni aderenti. In particolare … per i cittadini non appartenenti all’Unione europea … tenuti a munirsi di permesso di soggiorno ... attraverso l’invio postale … di un “Kit” contenente documenti prestabiliti …”. Tanto premesso, la CSA rilevava che le disposizioni del Regolamento Organico FGI, che prevedono il “prestito” di un atleta da altri affiliati (art. 8, c. 15) e la disciplina dell’impiego degli “stranieri” (art. 8, c. 16), dovessero essere interpretate raccordandole con la predetta Circolare del CONI. Infatti, le “Procedure Federali e Indicazioni attuative per l’anno sportivo 2021, approvate dal CDF il 30 giugno 2020 … prevedono … la «Tabella Atleti Stranieri», con la necessità di visto per i Campionati di Serie A. La Tabella … dispone che il tesseramento a cura della ASD dovesse essere effettuato sino a dieci giorni prima lo svolgimento della prima prova del campionato, informando il Comitato Regionale di competenza”. Nel caso di specie, “è in contestazione il fatto che l’atleta sia stata iscritta non già prima dell’inizio del Campionato (21 febbraio 2021), ma in fase successiva all’avvio di detta competizione, ossia subito prima della seconda gara del 6 marzo 2021”.
Pertanto, “alla luce delle disposizioni sopra richiamate, è di tutta evidenza che l’atleta di nazionalità russa in prestito alla reclamante non potesse validamente gareggiare nel corso della prova del 6 marzo 2021, per violazione delle disposizioni dettate con riferimento al tesseramento degli atleti non U.E.”.
3. Con ricorso del 16 giugno 2021, la ASD Eurogymnica Torino ha adito il Collegio di Garanzia chiedendo, “in via principale, annullare la decisone della Corte Sportiva d'Appello Nazionale impugnata, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale (anche essa oggetto di impugnazione) e per l’effetto disporre per l’omologa dei risultati di gara conseguiti dall’Atleta Mariia Sergeeva, partecipante al Campionato di Serie A1 GR con l’ASD Eurogymnica Torino, nel Campionato Nazionale Serie A1 GR-2 Prova svoltasi al Pala Banco di Desio il 6 marzo 2021; Tale tipologia di decisione senza rinvio, si fonda in ragione dell'applicazione dell'art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e per i motivi di diritto tutti spiegati. In via subordinata: annullare la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale impugnata, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale F.G.I. (anche essa oggetto di impugnazione), rimettendo la fattispecie alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito”.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
i) “Violazione e falsa applicazione Art. 8 del Regolamento Organico F.G.I. approvato dalla Giunta Nazionale CONI con deliberazione n. 162 del 2 Luglio 2020”.
La Corte, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbe incorsa, da una parte, in una violazione di legge, ove ha attribuito al menzionato art. 8, comma 16, R.O. (stranieri), in combinato con la Circolare CONI (“sportivi extracomunitari - procedure di ingresso in Italia”), un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata ovvero il perfezionamento del tesseramento di un atleta extra UE prima dell’inizio del Campionato; dall’altra, in una falsa applicazione, ove ha assunto fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice (il comma 15), in quanto la CSA avrebbe parificato lo status dell’Atleta Mariia Sergeeva a quella di tesserato “in prestito” e, per l’effetto, ha ritenuto applicabili anche al caso di specie le previsioni dell’art. 8, co. 15, nella parte in cui viene previsto che l’iter del tesseramento si esaurisca, perfezionandosi, prima dell’inizio della stagione sportiva. “Ma l’Atleta Mariia Sergeeva” - si legge nel ricorso - “al momento della richiesta di nulla - osta e successivo tesseramento non era tesserata ad altra Società affiliata ma, come comprovato in atti, alla sola Federazione Ginnastica Russa”.
Secondo la ricorrente, considerata l’assenza di una norma specifica disciplinante il termine entro cui l’Atleta Mariia Sergeeva, e più in generale una qualsiasi atleta straniera, deve essere in possesso anche del permesso di soggiorno per la partecipazione al Campionato oggetto della controversia, la stessa avrebbe dovuto essere al più parificata, quantomeno per il principio di reciprocità, ad una qualsiasi nuova tesserata Italiana (non in prestito né in svincolo), per la quale trova applicazione l’art. 8, comma 4, il quale, nello specifico, non pone alcun termine entro cui procedere al tesseramento dell’atleta che si vuole schierare nel corso del Campionato.
ii) “Violazione e falsa applicazione art. 2 co. 6 Codice Giustizia Sportiva, art. 14 preleggi c.c. e 25 Costituzione. Divieto di analogia nel diritto sportivo e di analogia in malam partem quale fondamento costituzionale”.
La CSA avrebbe illegittimamente applicato in via analogica la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 8, co. 15, al caso concreto, pur mancando una precisa statuizione che imponga un termine entro cui l’atleta straniera debba perfezionare l’iter del tesseramento, concludendo così che l’atleta non potesse gareggiare - pur in possesso di regolare permesso di soggiorno - se non iscritta prima dell’inizio del Campionato.
iii) “Falsa percezione su un fatto controverso e illogicità della motivazione, perplessa ed obiettivamente incomprensibile”
Secondo la ricorrente la CSA, nel focalizzarsi sulla mancata iscrizione dell’atleta al Campionato prima del 21 febbraio 2021, avrebbe parificato l’atto del tesseramento a quello dell’iscrizione, a fronte delle menzionate indicazioni attuative della FGI del 30 giugno 2020, ove si dispone che nei 10 giorni antecedenti lo svolgimento della prima gara di campionato “sia necessario procedere al tesseramento”, nel senso di procedere al deposito della documentazione necessaria al fine di perfezionare l’iter tesserativo.
iv) “Omesso esame circa la deposizione del Segretario Generale della Federazione Prof. Roberto Pentrella e del Presidente C.R. Piemonte e Valle D’Aosta Signor Angelo Buzio (fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti)”
A detta della ASD ricorrente, la Corte avrebbe omesso di prendere in considerazione la decisiva audizione del 13 maggio 2021 del Segretario Generale della Federazione, Prof. Roberto Pentrella, e del Presidente del C.R. Piemonte e Valle D’Aosta, Sig. Angelo Buzio.
Si duole la ricorrente, poiché il Prof. Pentrella ha confermato che non vi è mai stata una norma specifica che disponesse il termine entro cui dotare la tesserata straniera extra UE di permesso di soggiorno restando, invero, pacifico solo che, per la nota Circolare CONI (“sportivi extracomunitari - procedure di ingresso in Italia”), non potesse definirsi formalmente perfezionato l’iter tesserativo sino alla sua acquisizione del permesso di soggiorno (o documento equipollente quale l’attestazione invio Kit). Parimenti, il Presidente del C.R. Piemonte e Valle D’Aosta ha confermato che quanto previsto dalle indicazioni attuative per l’anno sportivo 2021, approvate dal C.D.F. il 30 giugno 2020, a pag. 32, era stato oggetto di controllo da parte del Comitato Regionale, non ravvisando alcuna irregolarità.
Se valutate, pertanto, le dichiarazioni avrebbero chiarito come non vi sia una disposizione (ancorché regolamentare) che disciplini il termine entro cui si doveva procedere al perfezionamento del tesseramento dell’atleta straniera extra UE.
4. Si è costituita in giudizio la FGI, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Procura Generale, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente ritiene che non vi sia una norma che prescriva un determinato iter ai fini del tesseramento dell’atleta extra UE. In realtà, la norma esiste ed è la circolare del CONI richiamata, peraltro, da entrambe le parti e la circostanza che essa abbia una valenza più incisiva in ambito di fonti endofederali è testimoniato dal rinvio operato dall’art. 9 bis dello Statuto della FGI (doc. 7), che prevede che, “con lo scopo di favorire l’uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, si applicano altresì le previsioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni del presente Statuto o qualsivoglia regolamento federale”, sia, infine, dal rispetto dell’art. 8, comma 16, del Regolamento Organico della FGI (doc. 6), secondo cui “la affilata può richiedere il tesseramento di atleta straniero/a (…) purché presenti la documentazione comprovante che l’interessato è in regola con le leggi, e le norme in vigore in Italia e nel Paese di appartenenza e nel rispetto delle (…) direttive del CONI”. Che il termine non sia stato rispettato ai fini del corretto iter del tesseramento è provato per tabulas, per cui alcuna violazione di legge o inesatta interpretazione di essa si rinviene nella decisione gravata. La circostanza assorbe altri due motivi dei quattro proposti, mentre, invece, il quarto motivo, che tende a censurare valutazioni in ordine alle dichiarazioni di soggetti ascoltati durante il giudizio, che, a detta della ASD ricorrente, la Corte avrebbe dovuto prendere in considerazione, in quanto la decisiva audizione del 13 maggio 2021 del Segretario Generale della Federazione, Prof. Roberto Pentrella, e del Presidente del C.R. Piemonte e Valle D’Aosta, Sig. Angelo Buzio, avrebbero condotto a statuizioni differenti, costituisce motivo di merito non deducibile in questa sede. Come è noto, il Collegio di Garanzia è organo di legittimità e la censura richiamata attiene al merito e, pertanto, non trova ingresso in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza e, in virtù della debolezza dei motivi proposti, si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FGI.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 luglio 2021.
Il Presidente            Il Relatore
F.to Mario Sanino   F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 14 ottobre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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