Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 90 del 14/10/2021 – Associazione Tiro a Segno Sez. Palermo/Unione Italiana Tiro a Segno/sig. Paolo Buscaglia

Decisione n. 90
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Vito Branca
Guido Cecinelli
Marcello de Luca Tamajo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2021, presentato, in data 24 giugno 2021, dalla Associazione Tiro a Segno - Sezione di Palermo, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Guerriero, nei confronti
della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
nonché contro
il sig. Paolo Buscaglia, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Gaudesi,
avverso
la decisione n. 02/2021, emessa dal Tribunale Federale UITS, in data 27 maggio 2021.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 19 luglio 2021, il difensore della parte ricorrente - Associazione Tiro a Segno - Sezione di Palermo - avv. Marco Guerriero, nonché l’avv. Davide Gaudesi, per il resistente sig. Paolo Buscaglia, presenti in collegamento da remoto, tramite la piattaforma Microsoft Teams; udito, infine, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, presente personalmente presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.
Ritenuto in fatto
1. Con il ricorso in epigrafe, l’Associazione Tiro a Segno - Sezione di Palermo ha impugnato la decisione n. 02/2021, emessa dal Tribunale Federale UITS in data 27 maggio 2021, all’esito del procedimento R.G. T.F. 2/2021, in relazione ad ognuno dei capi e dei punti che hanno determinato, preliminarmente, il rigetto dell’eccezione di difetto di assistenza tecnica e, nel merito, l’annullamento, accertata la relativa illegittimità, del provvedimento n. 96/2021, di diniego della richiesta di rinnovo dell’iscrizione del sig. Paolo Buscaglia per l’anno 2021, adottato dalla Sezione TSN di Palermo, in data 26 febbraio 2021.
In particolare, il Buscaglia, odierno resistente, adiva il Tribunale Federale UITS al fine di ottenere “l’immediata revoca del rifiuto al rinnovo dell’iscrizione del sottoscritto alla suddetta Sezione, con contestuale tesseramento alla UITS per l’anno 2021, con decorrenza 05/01/2021 con tutela di codesta UITS al fine di mantenere l’anzianità d'iscrizione”.
Il Tribunale Federale, rilevata la sanatoria con effetti ex tunc del vizio relativo all’assistenza tecnica in capo al Buscaglia, ha accolto la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, motivando la propria decisione come segue.
“Preliminarmente, è opportuno richiamare quanto disposto ex articolo 3 dello Statuto delle Sezioni (rubricato “Modalità di ammissione e diritti degli iscritti alla Sezione“): al comma 5 è stabilito che «tutti coloro i quali intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. […] La domanda di ammissione ad iscritto volontario può essere accettata fino al 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce e decorre dalla data di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto».
Il successivo comma 6 dell’art. 3 dello Statuto delle Sezioni stabilisce che «l’iscrizione volontaria potrà essere sospesa, o negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri motivi. Il provvedimento deve essere sempre motivato e rimesso, entro 24 ore, al Collegio dei Probiviri o al Proboviro unico, ove istituito, per la convalida o rigetto del provvedimento […]».
Infine, il successivo comma 11 stabilisce altresì che «l’iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo. La continuità deve essere confermata attraverso il pagamento della quota e del tesseramento all’UITS entro e non oltre il 31 marzo dell’anno di riferimento a pena della perdita delle prerogative di cui al successivo art. 43, comma 4».
È principio oramai consolidato in seno alla giurisprudenza degli Organi di Giustizia della UITS che la presentazione della domanda di ammissione è riferibile esclusivamente alla prima iscrizione, e non già alla diversa ipotesi relativa al rinnovo della stessa iscrizione.
Il chiaro e ineludibile dato letterale, infatti, non lascia spazio a diverse soluzioni interpretative; avvenuta la prima iscrizione, la stessa assume carattere continuativo, rinnovandosi annualmente attraverso il pagamento della quota annuale. Alla Sezione (id est, al Presidente della Sezione) non è riconosciuto alcun potere di diniego del rinnovo dell’iscrizione; semmai, è prevista, ex art. 25, commi 8 e 9, dello Statuto delle Sezioni, la sola possibilità di sospendere l’iscritto in via cautelare in presenza di gravi e fondati motivi.
Tra l’altro, proprio con riferimento a quanto disposto dal “Manifesto UITS 2021” depositato dalla Sezione TSN di Palermo (all. 4 della conclusionale), si ritiene, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa della Sezione stessa, che il sig. Buscaglia abbia rispettato quanto ivi disposto.
Nello specifico, e con riferimento alla domanda di rinnovo depositata dal ricorrente sub all. 1 del proprio ricorso, il sig. Buscaglia, ex art. 3, penultimo capoverso, del “Manifesto UITS 2021” ha autocertificato «di confermare il mantenimento dei requisiti morali e psico-fisici in ottemperanza a quanto previsto all’art. 4 c. 1 dello Statuto delle Sezioni TSN».
La Sezione TSN di Palermo, invece - come emerge all’esame della motivazione del provvedimento di diniego del rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2021 - ha attribuito l’assenza dei «requisiti morali» a determinate condotte del sig. Buscaglia, le quali però sono già state oggetto di valutazione da parte della Procura Federale, giunta a considerare la non rilevanza disciplinare delle stesse con il provvedimento di archiviazione dell’11 dicembre 2020, in atti.
Il provvedimento così assunto dalla Sezione TSN di Palermo in data 26 febbraio 2021 si ritiene pertanto illegittimo e meritevole di annullamento”.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il Tribunale ha ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda del Buscaglia volta all’annullamento del predetto provvedimento di diniego al rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2021.
Il Tribunale Federale, invece, non ha accolto le ulteriori domande svolte nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente della Sezione per le condotte poste in essere con riferimento ai fatti occorsi.
2. Avverso detta pronuncia, ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia l’Associazione Tiro a Segno - Sezione di Palermo.
La ricorrente rileva preliminarmente - oltre la competenza di questo Collegio a decidere sul gravame interposto, in quanto nell’ordinamento federale della UITS non vi è un organo di giustizia di secondo grado - che il ricorso del Buscaglia davanti al Tribunale fosse improcedibile/inammissibile. Invero, secondo la Sezione, il ricorrente avrebbe dovuto proporre le proprie doglianze direttamente alla Procura Federale, e non anche innanzi al Tribunale.
Nel merito, la ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione.
i) “Sulla violazione ex art. 34, co. 1, lett. a), regolamento di giustizia sportiva UITS, il difetto di assistenza, la irregolare e tardiva costituzione del difensore”;
ii) “Sul diniego di rinnovo dell’iscrizione”;
iii) “Sulla continuità del tesseramento”.
La ricorrente chiede, pertanto, al Collegio di Garanzia: “- in via cautelare, ed inaudita altera parte, di disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado impugnata, nonché l’adozione di ogni misura idonea alla tutela delle ragioni evidenziate nel ricorso;
- in via preliminare, di ritenere e dichiarare l’incompetenza funzionale del Tribunale Federale UITS per le ragioni indicate nel ricorso e, per l’effetto, di dichiarare la nullità della sentenza oggi impugnata;
- in via preliminare, di ritenere e dichiarare che la Procura Federale avrebbe dovuto intervenire, e non astenersi dal farlo, per le ragioni indicate nel ricorso;
- sempre in via preliminare, in accoglimento del motivo di appello n. 1, per le ragioni indicate nel ricorso, di dichiarare l’irregolarità della costituzione del sig. Paolo Buscaglia e, per l’effetto, di dichiarare inammissibile, improponibile, irricevibile ed improcedibile il ricorso dallo stesso proposto, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’esame del merito;
- nel merito, di dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui ha disposto un facere infungibile per la Sezione TSN di Palermo, per le motivazioni di cui al ricorso;
- in subordine, ed in accoglimento del motivo d’appello n. 2, per le ragioni indicate nel ricorso, di dichiarare corretto l’operato della Sezione TSN di Palermo e, in conseguenza, valido il provvedimento di diniego di iscrizione adottato nei confronti di Paolo Buscaglia;
- in ulteriore subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per avere il sig. Buscaglia provveduto ad iscriversi medio tempore presso la Sezione TSN di Mazara del Vallo, prima dell’emissione della decisione impugnata in questa sede;
- da ultimo, rilevato che Paolo Buscaglia era stato espressamente messo al corrente dal Presidente e dal Consiglio Direttivo dell’illegittimità del suo modus operandi, ponendosi in manifesta e palese violazione delle norme del vigente Statuto, di applicare nei suoi confronti il disposto di cui all’art. 10 del Codice della Giustizia Sportiva UITS;
- di applicare, altresì, l’art. 10 Codice della Giustizia Sportiva anche nei confronti della UITS, atteso che il Tribunale non ha ritenuto inammissibile, improcedibile, improponibile o in qualsiasi altra maniera illegittimo il ricorso promosso, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
- di segnalare, infine, ricorrendone i presupposti di legge, l’eventuale esistenza di rilievi sotto il profilo disciplinare al Procuratore Federale”.
Si è costituito in giudizio il sig. Buscaglia, con memoria del 7 luglio 2021, concludendo per l’inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, per la sua infondatezza.
3. Nelle more, il Presidente di questa Sezione, con decreto monocratico (Prot. n. 00908/2021) del 6 luglio 2021, ritenuto che allo stato non fosse ipotizzabile un intervento tramite un provvedimento monocratico, rigettava l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente e rimetteva la stessa, per la trattazione congiunta al merito, all’udienza del 19 luglio 2021.
In detta udienza è intervenuta la Procura Generale, ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Invero, la ricorrente Associazione lamenta, censurandone la illegittimità, la non correttezza delle valutazioni espresse in relazione ai comportamenti del Buscaglia, odierno resistente, ai fini della sua iscrizione all’associazione.
Come risulta evidente, trattasi di censure attinenti al merito, che non possono trovare cittadinanza innanzi a Questo Collegio, la cui funzione, come ormai graniticamente affermato, è di pura legittimità ed alcuna violazione di legge o di omessa o contraddittoria o inesistente motivazione è ravvisabile nella decisione impugnata.
La circostanza assorbe anche l’ulteriore motivo di gravame avanzato in merito alla mancanza della procura al difensore, sanata successivamente. In ogni caso il motivo è infondato atteso che la giurisprudenza è monoliticamente orientata nel senso di ritenere la possibilità della sanatoria mediante conferimento successivo. Sul punto, è utile ricordare che, in tema di procura ad litem, il giudice è tenuto - ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore - a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura “ad litem” al difetto di rappresentanza processuale. L'assoluta mancanza di una procura alla lite, sulla scorta del dato testuale («rilascio della procura»), viene considerata, ai fini dell'art. 182 cod. proc. civ., equiparabile alla sua invalidità. Pertanto, con specifico riguardo al “difetto” di procura in relazione al giudizio d'appello, se l'atto introduttivo di quest'ultimo è stato posto in essere dal difensore sulla base della procura rilasciatagli in primo grado, ancorché non estesa al secondo, si verificherà una nullità, ma sanabile dall'appellante con la produzione di una procura idonea all'udienza, ai sensi dell'art. 350, 2° comma, cod. proc. civ.: “il Giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.” (Cassazione civile, sez. lav., 7 gennaio 2021, n. 75).
Le spese seguono la soccombenza in ragione della insussistenza dei motivi e della monolitica giurisprudenza sui punti controversi e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente sig. Paolo Buscaglia.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 luglio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 14 ottobre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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