F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 45/TFN – SD del 15 Ottobre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 1752 /756pf20-21/GC/am del 20 settembre 2021 nei confronti dei Sigg.ri Rodrigo Vendramin + altri – Reg. Prot. 32/TFN-SD

Decisione/0045/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0032/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Andrea Fedeli – Componente (Relatore);

Angelo Venturini – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 7 ottobre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1752 /756pf20-21/GC/am del 20 settembre 2021 nei confronti dei Sigg.ri Rodrigo Vendramin, Eduardo Gonzalez Bortolett, Fabrizio Primavera e Michelangelo Arcangelo Ferrotti,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 20 settembre 2021 la Procura Federale ha deferito:

- Sig. Rodrigo Vendramin (dirigente della A.S.D. Roma Calcio a 5), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nella stagione sportiva 2019/2020, 7 distinte di gara relative alle partite nelle quali compariva il nome del giocatore Filippo Teramo, così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione argentina, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;

- Sig. Gonzalez Bortolett Eduardo (dirigente della A.S.D. Roma Calcio a 5), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, 6 distinte di gara relative alle partite nelle quali comparivano i nomi dei giocatori Filippo Teramo e Santiago Teramo, così attestandone il regolare tesseramento mentre questi ultimi, di contro, risultavano già tesserati per società affiliate alla federazione argentina, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;

- Sig. Fabrizio Primavera (dirigente della A.S.D. Roma Calcio a 5), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nella stagione sportiva 2019/2020, 2 distinte di gara relative alle partite nelle quali comparivano i nomi dei giocatori Filippo Teramo e Santiago Teramo, così attestandone il regolare tesseramento mentre questi ultimi, di contro, risultavano già tesserati per società affiliate alla federazione argentina, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;

- Sig. Michelangelo Arcangelo Ferrotti (dirigente della A.S.D. Roma Calcio a 5), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nella stagione sportiva 2020/2021, 1 distinta di gara relativa alla partita nella quale compariva il nome del giocatore Filippo Teramo, così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione argentina, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;

- la società A.S.D. Roma Calcio A 5, Per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti ascritti al proprio Presidente ed ai propri dirigenti e calciatori.

Il dibattimento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, C.G.S. – F.I.G.C. vigente, la Procura Federale e la società A.S.D. Roma Calcio a 5 hanno depositato istanza di accordo.

Questo Tribunale, all’udienza del 7 ottobre 2021, ha dichiarato l’efficacia dell’accordo intervenuto tra le parti e, per l’effetto, ha disposto nei confronti della società A.S.D. Roma Calcio a 5 l’applicazione della sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2021/2022, e l’ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00).

Gli altri deferiti non hanno svolto alcuna attività difensiva e, con riferimento alla loro specifica posizione, all’esito dell’udienza del 7 ottobre 2021, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Rodrigo Vendramin, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il Sig. Gonzalez Bortolett Eduardo, mesi 2 (due) di inibizione;

- per il Sig. Fabrizio Primavera, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per il Sig. Michelangelo Arcangelo Ferrotti, giorni 20 (venti) di inibizione.

La decisione

Il Collegio ritiene che i dirigenti della A.S.D. Roma Calcio a 5 non sono responsabili delle incolpazioni loro ascritte.

Appare documentalmente provato e non contestato che i calciatori Filippo e Santiago Teramo, comunicando solo la propria cittadinanza italiana, sono stati tesserati nell’ottobre 2018 con la A.S.D. Roma Calcio a 5 senza aver dichiarato precedenti tesseramenti per Federazioni estere.

Fermo restando quanto sopra, questo Tribunale, in analoga fattispecie, con la sentenza n. 36/TFNSD-2021-2022 ha affermato che non può ritenersi “che fosse onere della società verificare la veridicità e la regolarità del tesseramento presso la FIGC, effettuando indagini presso tutte le diverse federazioni nazionali. ………. Da un altro lato, non spetta alle società effettuare tali verifiche; verifiche che le società non sarebbero neppure in grado di effettuare non avendo i mezzi (le federazioni calcistiche di altri paesi non sono, infatti, obbligate a rispondere alle eventuali richieste di informazioni sul tesseramento di un calciatore) ed essendo estremamente gravose (le richieste dovrebbero essere trasmesse a tutte le federazioni calcistiche nazionali), tanto da doversi ritenere concretamente impossibili”.

Nella fattispecie de qua, oltre alle considerazioni svolte dal Tribunale nella precedente citata decisione, depone a favore dei deferiti la circostanza che i giocatori Filippo Teramo e Santiago Teramo, sono nati in Italia, sono cittadini italiani e sono residenti in Italia.

Da quanto sopra consegue la mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo ai dirigenti dell’A.S.D. Roma Calcio a 5.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i Sigg.ri Rodrigo Vendramin, Eduardo Gonzalez Bortolett, Fabrizio Primavera e Michelangelo Arcangelo Ferrotti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 15 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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