F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46/TFN – SD del 18 Ottobre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 786 pf20-21/GC/gb del 16 settembre 2021 nei confronti del Sig. Kiril Despodov – Reg. Prot. 30/TFN-SD

Decisione/0046/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0030/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

Fabio Micali – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 7 ottobre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 786 pf20-21/GC/gb del 16 settembre 2021 nei confronti del Sig. Kiril Despodov,

 la seguente

DECISIONE

****

FATTO

Il 16.9.2021 la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Nazionale Federale il sig. Kiril Despodov, sia per essersi avvalso, nel gennaio 2021, delle prestazioni dell’Agente Sportivo Alexander Bell, non iscritto nel Registro nazionale, sia per non essersi presentato innanzi la Procura Federale, benché ritualmente convocato, per essere audito in data 28.6.2021 e 5.7.2021, senza fornire alcuna giustificazione.

In particolare, il procedimento trae origine dalla trasmissione da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi della FIGC di copia integrale del fascicolo inerente il procedimento 12/20-21 iscritto innanzi alla medesima CFAS nei confronti di Kiril Despodov tesserato per la Società Cagliari Calcio Spa, in quanto sarebbero emerse “fattispecie di rilevanza disciplinare a carico del nominativo indicato per violazione dell’art. 17.1 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi ai sensi del quale, ove il calciatore intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, lo stesso deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale. Tanto in adempimento del disposto di cui all’art. 17.7 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi, ai sensi del quale l’inosservanza dei doveri di cui all’art. 17 del suddetto Regolamento costituisce violazione disciplinare da parte del calciatore e comporta la segnalazione”.

Il procedimento instaurato innanzi alla CFAS, era stato avviato a seguito di un esposto della società Cagliari Calcio Spa con il quale si evidenziava che il sig. Kiril Despodov si sarebbe avvalso dei servizi di un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli Agenti Sportivi, con conseguente violazione del Regolamento FIGC Agenti Sportivi.

Condotta che si sarebbe concretata nella trasmissione nel mese di gennaio 2021 da parte del sig. Alexander Bell, in dichiarata qualità di nuovo Agente sportivo del sig. Kiril Despodov, e di uno studio legale inglese, su incarico di questo ultimo, al Cagliari Calcio Spa di richieste di pagamento di asserite retribuzioni mai corrisposte relative al periodo da luglio a ottobre 2020. Tuttavia, né il sig. Alexander Bell, né la società per la quale questo ultimo lavorava, risultavano iscritti nei Registri Federali della Commissione Agenti.

Per quanto concerne l’ulteriore condotta contestata nell’atto di deferimento si rappresentava che “ il sig. Kiril Despodov, benché ritualmente convocato, non si è presentato alle due audizioni programmate presso la Procura Federale in data 28.06.2021 e 5.07.2021, senza fornire alcun riscontro formale”.

Si costituiva in giudizio nell’interesse del deferito l’avv. Pierfilippo Capello.

All’udienza del 7 ottobre 2021, partecipavano, per la Procura Federale, l’avv. Lorenzo Guia, che si riportava integralmente all’atto di deferimento e chiedeva irrogarsi la sanzione di euro 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda nei confronti del Sig. Kiril Despodov, di cui, euro 15.000,00 (quindicimila/00) per il primo capo di incolpazione ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il secondo, e per il deferito, l’avv. Pierfilippo Capello, il quale preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale, in quanto nella stagione 2020-2021 il calciatore sarebbe stato tesserato presso una Federazione estera e non presso la FIGC. Subordinatamente chiedeva l’assoluzione del Sig. Kirik Despodov in relazione al primo capo del deferimento, in quanto il fatto non costituirebbe illecito, dal momento che l’attività prestata dal sig. Alexander Bell non rientrerebbe tra quelle riservate agli Agenti Sportivi in base al Regolamento FIGC Agenti Sportivi. In relazione al secondo capo del deferimento l’avv. Pierfilippo Capello chiedeva l’adozione di una sanzione minima, stante le difficoltà linguistiche e la buona fede del deferito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente destituita di fondamento è l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Il Sig. Kiril Despodov era tesserato per il Cagliari Calcio nella stagione sportiva 2020-2021, essendo del tutto irrilevante la circostanza che, successivamente, nella medesima stagione, sia stato dato in prestito alla società bulgara del Ludogorets.

Del resto, la condotta contestata al Deferito, la richiesta di pagamento inoltrata al Cagliari Calcio Spa da parte del sig. Alexander Bell nel mese di gennaio 2021, riguarda l’asserito mancato pagamento di mensilità relative alla stagione 2020-2021.

Appare evidente, dunque, che l’eccezione è infondata, in quanto le contestazioni si riferiscono a fatti posti in essere quando il sig. Kiril Despodov era ancora tesserato per la società italiana e, comunque, relativi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ad attività rilevante per l’ordinamento federale.

Nel merito il deferimento per l’asserita violazione dell’art. 17 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, in base al quale “ ove il calciatore intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale” non può essere condiviso.

Innanzitutto, il calciatore non ha mai dichiarato di avvalersi di un agente sportivo. Tra l’altro anche le citate mail del sig. Alexander Bell e la successiva comunicazione della Northridge Law Firm non sono mai state sottoscritte dal deferito a conferma dei contenuti. Appare evidente, dunque, che alcuna prova è stata fornita per dimostrare che Alexander Bell agisse effettivamente su mandato del calciatore.

Del resto, anche a voler prescindere dalla mancanza di prove in ordine alla circostanza che il giocatore si sia effettivamente avvalso di un soggetto non iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, il deferimento è comunque infondato, come dedotto dal Difensore del Deferito, in quanto la richiesta di pagamento di oneri dovuti al calciatore non rientra nell’ambito delle attività riservate agli Agenti Sportivi iscritti nel prefato Registro.

In base al combinato disposto del richiamato art. 17 e dell’art. 1, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC i calciatori devono rivolgersi esclusivamente a un soggetto iscritto nel Registro nazionale qualora intendano avvalersi dei servizi di un agente sportivo “ai fini:

i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC;

ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC;

iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC”.

Evidentemente il pagamento degli stipendi (rectius: la richiesta di corresponsione di importi asseritamente dovuti) non rientra nell’ambito dell’attività riservata agli Agenti Sportivi FIGC.

Fondato è, invece, il deferimento in ordine alla mancata comparizione, benché ritualmente convocato, del calciatore Kiril Despodov innanzi alla Procura Federale.

Del resto, la condotta ampiamente dimostrata dalle comunicazioni depositate in atti e dai verbali della Procura Federale è stata espressamente ammessa dal Difensore del deferito, che ha tuttavia rappresentato le difficoltà linguistiche e di comprensione delle procedure del calciatore.

Alla stregua delle circostanze dedotte dal Difensore del deferito e della valutazione della complessiva vicenda si ritiene congrua l’ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00) per la violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del calciatore Kiril Despodov la sanzione dell’ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00) in relazione al secondo capo di incolpazione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                               Carlo Sica

 

Depositato in data 18 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it