F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 032/CSA pubblicata il 19 Ottobre 2021- A.S. Sambenedettese S.r.l.

Decisione n. 032/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 041/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:  

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 041/CSA/2021-2022, proposto da A.S. SANBENEDETTESE S.r.l.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 26 del 07.10.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.10.2021, il dott. Sebastiano

Zafarana e udito l’Avv. Serena Angileri per la società A.S. SANBENEDETTESE S.r.l.; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

La società A.S. SANBENEDETTESE S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. AMORUSO Alessio, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 26 del 07.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Sambenedettese - Recanatese del 06.10.2021.  Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per n.2 giornate effettive di gara (di cui una già scontata non avendo il calciatore preso parte alla gara in calendario il 10/10/2021).

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio”.

La società A.S. Sanbenedettese S.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Premette, la reclamante, circostanze estranee alla gara ma da essa ritenute rilevanti al fine di contestualizzare il comportamento tenuto dal proprio tesserato, rappresentando il clima di forte pressione psicologica con la quale la Sambenedettese - sconfitta in entrambe le prime due gare di campionato - ha affrontato il derby con la Recanatese, essendo protesa alla ricerca della prima vittoria davanti al proprio pubblico e tuttavia, al momento dell’episodio qui in esame, in svantaggio per 2 reti a 4.

Contestualizzato così il fatto, espone la reclamante che la decisione del Giudice Sportivo non avrebbe tenuto nel debito conto di quanto specificamente refertato dall’arbitro: “Al 32’ st il n 8 Amoruso Alessio per condotta violenta. Lo stesso, infatti, dopo aver subito un comportamento antisportivo, prima della notifica del provvedimento all’avversario, lo colpiva con un calcio sul gluteo. Alla notifica del provvedimento di espulsione, usciva dal tdg senza ulteriori problemi”.

Dal referto risulterebbe infatti: che il calcio sferrato dall’Amoruso è stato diretto al gluteo dell’avversario e non a parti più vulnerabili del corpo quali l’addome, o il viso, o la testa (dettaglio quest’ultimo definito dalla reclamante di fondamentale importanza ma, in tesi, ignorato dal Giudice Sportivo); e che il calcio è stato sferrato dall’Amoruso nell’immediatezza del fallo di giuoco commesso dall’avversario in suo danno, sicché la reazione dell’Amoruso sarebbe da imputare al generale clima di nervosismo come sopra riferito e, nello specifico, al comportamento dell’avversario che dopo il fallo non gli avrebbe teso la mano per aiutarlo a rialzarsi.

Sostiene pertanto la società reclamante che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, ma bensì di condotta “meramente antisportiva” atteso che il gesto è stato privo di conseguenze fisiche per il calciatore della squadra avversaria, il quale ha continuato a disputare la gara senza necessità di intervento medico.

Chiede pertanto la riqualificazione del fatto quale condotta meramente antisportiva.

Chiede, inoltre, il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.13 del C.G.S. lettera a) per “avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”, atteso che il calcio è stato sferrato dall’Amoruso immediatamente dopo aver subito il fallo di giuoco da parte del giocatore della Recanatese, Raparo Marco - che infatti è stato a sua volta sanzionato con l’ammonizione – e conseguentemente chiede la riduzione della sanzione inflitta da due giornate di squalifica ad una sola giornata, peraltro già scontata dal calciatore.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 14 ottobre 2021, è comparso per la parte reclamante l’avv. Serena Angileri, la quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Va preliminarmente rilevato che dalla decisione impugnata non si evince la qualificazione del fatto che il Giudice Sportivo ha operato, ancorché in ragione della sanzione inflitta se ne deve inferire che lo stesso non abbia qualificato il gesto in termini di condotta violenta ex art. 38 CGS quanto, piuttosto, quale condotta gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, CGS. Ciò rilevato, ai fini della qualificazione del fatto, va condotta una attenta disamina della refertazione arbitrale che contiene una descrizione sufficientemente circostanziata del comportamento sanzionato con l’espulsione: “Al 32’ st il n 8 Amoruso Alessio per condotta violenta. Lo stesso, infatti, dopo aver subito un comportamento antisportivo, prima della notifica del provvedimento all’avversario, lo colpiva con un calcio sul gluteo. Alla notifica del provvedimento di espulsione, usciva dal tdg senza ulteriori problemi”.

Particolare rilievo assume la circostanza che al momento della commissione del fatto il giuoco fosse fermo, proprio perché interrotto dall’Arbitro a causa del fallo commesso dal calciatore della Recanatese Raparo Marco in danno dell’Amoruso e che l’arbitro si apprestava a sanzionare con l’ammonizione.

Rileva poi il gesto offensivo del calcio sferrato volontariamente all’avversario, idoneo di per se a integrare gli estremi di una condotta violenta.

Orbene tutti gli elementi qualificanti il fatto in esame, come sopra refertati, inducono questa Corte a ritenere plausibile – come evidentemente ritenuto dal Giudice Sportivo – che nel caso di specie il calciatore Amoruso non abbia inteso porre in essere una condotta connotata dall’intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

E tuttavia la condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va comunque configurata come gravemente antisportiva, considerato in particolare la circostanza che il gioco fosse fermo e che il calcio abbia comunque attinto l’avversario al corpo, non assumendo particolare rilievo che l’avversario sia stato colpito al gluteo.

Ai fini della decisione della presente controversia, dunque, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.

Sulla base di quanto precede, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte congrua e condivisibile.

Non può, infatti, trovare applicazione l’attenuante ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, invocata dalla Società reclamante nella considerazione che il calcio è stato sferrato dall’Amoruso immediatamente dopo aver subito il fallo di giuoco da parte del giocatore della Recanatese, Raparo Marco, prima che questi fosse a sua volta sanzionato con l’ammonizione.

Questa Corte ritiene che il “comportamento o fatto ingiusto altrui”, integrante presupposto essenziale per la sua applicabilità, non può essere costituito da quello che, nel caso che ci occupa, è un normale fallo di giuoco (cfr. refertazione arbitrale), ma debba integrare un gesto o episodio che, al contrario, esuli dal normale evolversi della dinamica – anche ordinariamente fallosa – del gioco stesso, dovendo essere connotato dallo specifico requisito dell’ingiustizia e risultare dunque in contrasto con i principi informatori del CGS (art. 4, comma 1) della lealtà, della correttezza e della probità. Diversamente opinando, per ogni reazione antisportiva conseguente ad un fallo di gioco sarebbe dato di invocare l’attenuante dell’aver agito in stato di provocazione, con l’inammissibile conseguenza dell’applicazione sostanzialmente generalizzata dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), in palese contrasto con la ratio dell’istituto e le finalità delle norme federali volte a perseguire e sanzionare le condotte violente e/o antisportive Conclusivamente, la domanda di riduzione della squalifica del calciatore Amoruso da due ad una giornata, formulata dalla Società reclamante, non può pertanto essere accolta.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società A.S. Sanbenedettese S.r.l. deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                 Patrizio Leozappa

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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