F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0020/CFA pubblicata il 20 Ottobre 2021 (motivazioni) – Sig. Lami Nicola-Procura Federale

 

Decisione/0020/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0027/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Ivo Correale - Componente (relatore)

Vincenzo Barbieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul Reclamo n. 0027/CFA/2021-2002 del Sig. Nicola Lami avverso la Decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n 112 del 10.09.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 11 ottobre 2021 il dr. Ivo Correale;

Uditi l'avv. P. Vossi per il reclamante, il reclamante stesso e l'avv. Massimo Adamo per la Procura Federale;

RITENUTO IN FATTO

1. In seguito a segnalazione da parte della Segreteria del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Commissione Nazionale Vertenze economiche tra allenatori e società - da cui emergeva che il signor Nicola Lami, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di Calcio a 5 (1° Livello), non era risultato tesserato per alcuna società per la stagione 2019-20, la Procura Federale della FIGC svolgeva le relative indagini e provvedeva – per quel che rileva in questa sede - al deferimento del sig. Lami per: Violazione dell’art. 4 del C.G.S., dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38 delle N.O.I.F., per aver svolto nella stagione sportiva suddetta l’attività di allenatore per la società Prato Calcio a 5 ASD, partecipante al Campionato nazionale di Serie B, senza essere tesserato per detta società.

2. Con la decisione in epigrafe, la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. dichiarava il sig. Lami, costituitosi in quel giudizio, responsabile dell’addebito disciplinare contestatogli e gli infliggeva la sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica.

In sintesi, la Commissione, rilevando i fatti come documentalmente comprovati, pur richiamando quanto previsto dall’art. 14 del C.U. n. 1 della LND - che pone in capo alle Società il dovere di provvedere al tesseramento – rilevava che tale disposizione non esonera l’allenatore dall’obbligo di verificare l’effettivo deposito della domanda di tesseramento e il relativo perfezionamento, ai sensi degli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38 delle N.O.I.F., tenuto conto anche del dovere di diligenza che, ai sensi dell’art. 4 C.G.S., incombe sull’allenatore il quale, per poter svolgere la propria attività, deve essere tesserato. Ai fini della quantificazione della sanzione la Commissione teneva conto del fatto che le attività sportive erano rimaste sospese a partire dal mese di marzo 2020 a causa della pandemia da “Covid-19”, disponendo la su ricordata sanzione in luogo di quella di mesi 6 (sei) richiesta dalla Procura Federale.

3. Con rituale reclamo a questa Corte, il sig. Lami contestava la decisione, lamentando, in sintesi, quanto segue.

3.1 Con un primo motivo, era evidenziata la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per assenza di correlazione tra il capo d’incolpazione e la condanna.

Per il reclamante, la Commissione si era pronunciata con riferimento ad una violazione diversa da quella oggetto di deferimento; mentre quest’ultimo, infatti, si riferiva all’aver svolto attività di allenatore senza essere regolarmente tesserato per la Prato Calcio a 5 ASD presso il Settore Tecnico Federale, la Commissione si era incentrata sulla diversa condotta legata al non aver verificato l’effettivo deposito della domanda di tesseramento e il relativo perfezionamento.

Secondo il sig. Lami, pertanto, era di tutta evidenza che il capo d’incolpazione e la decisione reclamata avevano ad oggetto fatti storici e costitutivi diversi e, di conseguenza, apparenti profili di responsabilità diversi fondati su norme distinte; il primo si riferiva alla condotta omissiva di non aver provveduto a tesserarsi (ex artt. artt. 33 e 37 del Regolamento Settore Tecnico e dell’art. 38 N.O.I.F), mentre la seconda aveva ad oggetto la “culpa in vigilando" (ex art. 14 del Comunicato n. 1 LND) per non aver provveduto, dopo la firma del tesseramento, a verificare che la società sportiva completasse l’”iter” conseguente.

La Commissione, quindi, aveva sostanzialmente “rivalutato” l’incolpazione senza consentire al reclamante di argomentare le proprie difese in merito ai fatti per i quali era stato poi ritenuto responsabile, in violazione dei principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del “giusto processo”.

Come evidenziato in primo grado, il sig. Lami riteneva di avere concluso i suoi obblighi provvedendo – nei termini – a firmare la lista tesseramento e l’accordo economico afferente al premio tesseramento concordato, laddove spettava unicamente alla società di depositare la pratica presso il Comitato LND territoriale.

3.2 Con un secondo motivo, il reclamante lamentava la violazione del principio di proporzionalità per l’eccessività della sanzione inflitta.

La Commissione non aveva debitamente considerato che la sanzionata condotta del sig. Lami era stata posta in essere, oltre che diligentemente - avendo tempestivamente sottoscritto e depositato la documentazione necessaria al tesseramento - in assoluta buona fede, ritenendo che il suo obbligo si fosse esaurito con la consegna di tale documentazione alla società e provvedendo anche a proporre ricorso al Collegio Arbitrale LND per una vertenza economica con la società pratese, da cui avevano preso avvio le indagini della Procura.

Il reclamante, pertanto, concludeva in subordine chiedendo che la decisione impugnata venisse riformata in punto di determinazione del periodo di squalifica, da quantificare in misura minore.

4. Il reclamo era chiamato in trattazione all’udienza dell’11 ottobre 2021, ove questa Corte, sentiti il reclamante e difensori di entrambe parti “in videoconferenza”, secondo il relativo verbale, lo tratteneva in decisione. In pari data era pubblicato il relativo dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Il Collegio rileva l’infondatezza del primo motivo di ricorso, contenente la domanda principale di annullamento integrale della decisione impugnata.

I.1 In primo luogo non può non rilevarsi che il sig. Lami ha effettivamente svolto l’attività di allenatore, nel periodo considerato, senza risultare tesserato per la società indicata e per tale ragione la Commissione Disciplinare ha affermato, condivisibilmente, che i fatti risultavano oggettivamente comprovati, non avendo fornito l’interessato elementi in senso contrario.

Sulla base di ciò, la Procura Federale ha dato luogo al deferimento, orientato in principal modo sulla violazione dell’art. 4 del C.G.S., al cui rispetto sono tenuti tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale anche senza essere formalmente tesserati, ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S. (CFA, SSUU, n. 16/2021-2022).

In particolare, osserva il Collegio che nell’alveo dell’art. 4 cit. ben rientra la violazione dell’obbligo di diligenza e di probità e lealtà sportiva, che l’incolpato deve comunque osservare per quanto lo riguarda.

Tenuto conto che il deferimento riguardava anche il Presidente e legale rappresentante della società Prato Calcio a 5 ASD - ex art. 4 C.G.S., artt. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38 delle N.O.I.F. - e la stessa società, ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., per gli stessi fatti, ne consegue che il sig. Lami ben poteva ricostruire la fattispecie per quel che lo riguardava, legata non all’obbligo diretto della società – evidenziato nello stesso deferimento – ma alla necessità di verificare che la sua posizione fosse in regola con l’ordinamento sportivo in generale.

I.2 Nel caso di specie, si rileva che la ricostruzione operata dalla Commissione Disciplinare non risulta aver violato il diritto di difesa e del principio del contraddittorio, tenuto conto che, comunque, nella sua memoria di primo grado, l’odierno reclamante aveva fatto esplicito richiamo proprio all’art. 14 del C.U. n. 1 LND, a sua volta richiamato dalla Commissione nella sua decisione, insistendo sulla sua assoluta buona fede nel ritenere sussistente il solo obbligo a carico della società ma tralasciando ogni approfondimento sui suoi obblighi di diligenza in relazione all’art. 4 C.G.S.

Si aggiunga che, proprio in ordine alla qualificazione del fatto in sede giudiziale sportiva, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che costituisce principio generale - peraltro non solo del diritto sportivo -  il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, sussumere il fatto all’interno di una fattispecie differente da quella descritta dalle parti o dalla Procura nell’atto di deferimento; la riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione, con la condizione che la difesa non subisca un reale pregiudizio e possa interloquire in ordine alla stessa (CFA, SSUU, n. 12/CFA/20212022).  L’attività sportiva, infatti, si fonda sul rispetto di canoni comportamentali di correttezza e lealtà, principi questi ultimi non suscettibili di essere circoscritti all’interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza.

È stato altresì precisato che nell’ambito del rispetto della normativa, rileva l’aspetto sostanziale (comportamenti ricollegabili all’attività sportiva, indipendentemente dal fatto che siano posti in essere da chi sia formalmente tesserato o socio) su quello formale costituito dall’elemento del tesseramento (CFA, SSUU, n. 16/CFA/2021-2022).

I.3 Con tali premesse, pertanto, deve ritenersi che il reclamante aveva comunque l’obbligo di verificare, presso la società, l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che lo riguardavano, nel rispetto della diligenza ad osservare le regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione. Ciò soprattutto se, come confermato dal difensore in sede in udienza avanti a questa Corte, per prassi la documentazione formale normalmente tarda a pervenire agli allenatori interessati e comunque costoro sono tenuti, ad ogni gara ufficiale, a presentare documentazione relativa alla propria posizione.

In sostanza, un “tesserando” non può disinteressarsi, soprattutto nel lungo tempo come accaduto nel caso in esame, delle pratiche che lo riguardano sotto tale profilo ma ha l’onere di sollecitare – anche in maniera non strettamente formale ma pur sempre riscontrabile – la società per cui presta la sua attività a informarlo sulla sua posizione.

Nel caso di specie il reclamante non ha fornito documentazione in tale senso, per cui si ritiene che correttamente la Commissione lo abbia ritenuto, nella sentenza impugnata, responsabile della violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 4 C.G.S., in relazione alle richiamate disposizioni del settore Tecnico e delle N.O.I.F., secondo il deferimento.

II. Fondato si palesa, invece, il secondo motivo di reclamo sulla proporzionalità della sanzione inflittagli.

La Commissione, pur diminuendo l’entità della squalifica proposta dalla Procura Federale, non ha valorizzato a sufficienza l’elemento della buona fede dell’interessato relativamente al caso di specie, emergente dalle circostanze per le quali; a) soprattutto a partire dal febbraio 2020, l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del “Covid 19” aveva creato disfunzioni amministrative per ogni soggetto operante in campo agonistico; b) lo stesso sig. Lami aveva promosso una vertenza arbitrale economica nella convinzione di essere stato regolarmente tesserato.

III. Il Collegio, pertanto, alla luce di tutto quanto illustrato, in parziale riforma della decisione reclamata, ritiene congrua e proporzionata una squalifica di mesi uno.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, ridetermina la sanzione in 1 (un) mese di squalifica.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Ivo Correale                                                              Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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