F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 037/CSA pubblicata il 22 Ottobre 2021- Calc. Ibukun Ogunseye Roberto

Decisione n. 037/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 027/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Pasquale Marino  - Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Paolo Tartaglia - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 027/CSA/2021-2022 proposto dal calciatore Roberto Ibukun Ogunseye, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 47/DIV del 27/09/2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08/10/2021 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito l’Avv. Federico Menichini per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il calciatore Roberto Ibukun Ogunseye ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra CESENA FC S.r.l./MODENA FC 2018 S.r.l. del 28/09/2021, gli è stata inflitta la squalifica per tre gare effettive “per avere al 50° II T. colpito volontariamente con una manata al volto un giocatore avversario con il pallone non a distanza di gioco”.  A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica il ricorrente ha svolto alcune considerazioni. 

In particolare il ricorrente ha sostenuto la eccessiva severità della sanzione irrogatagli in quanto la condotta da lui tenuta non si configurerebbe come condotta violenta ma come condotta antisportiva. A dire dello stesso mancherebbe la volontarietà del comportamento e il fallo sarebbe stato commesso in un contesto di gioco, contrariamente a quanto affermato nel referto arbitrale.

La Corte, sentito il Direttore di gara, ritiene del tutto infondato il ricorso trattandosi di comportamento volontario da configurarsi come condotta violenta così come risultante dal referto arbitrale.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                               Pasquale Marino

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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