F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 037/CSA pubblicata il 22 Ottobre 2021- Calc. Ibukun Ogunseye Roberto
Decisione n. 037/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 027/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino - Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente
Paolo Tartaglia - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 027/CSA/2021-2022 proposto dal calciatore Roberto Ibukun Ogunseye, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 47/DIV del 27/09/2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08/10/2021 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito l’Avv. Federico Menichini per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il calciatore Roberto Ibukun Ogunseye ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra CESENA FC S.r.l./MODENA FC 2018 S.r.l. del 28/09/2021, gli è stata inflitta la squalifica per tre gare effettive “per avere al 50° II T. colpito volontariamente con una manata al volto un giocatore avversario con il pallone non a distanza di gioco”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica il ricorrente ha svolto alcune considerazioni.
In particolare il ricorrente ha sostenuto la eccessiva severità della sanzione irrogatagli in quanto la condotta da lui tenuta non si configurerebbe come condotta violenta ma come condotta antisportiva. A dire dello stesso mancherebbe la volontarietà del comportamento e il fallo sarebbe stato commesso in un contesto di gioco, contrariamente a quanto affermato nel referto arbitrale.
La Corte, sentito il Direttore di gara, ritiene del tutto infondato il ricorso trattandosi di comportamento volontario da configurarsi come condotta violenta così come risultante dal referto arbitrale.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Tartaglia Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce