F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2021/2022 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 140 del 11.10.2021 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di MARCO PELLEGRINETTI
Procedimento disciplinare a carico di MARCO PELLEGRINETTI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore) Anastasio Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. MARCO PELLEGRINETTI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S, per aver consentito o comunque non impedito che venisse svolta una seduta di allenamento non in conformità con la normativa anti-covid federale; nonché per la violazione dell’art 32 del CGS per aver esercitato l’attività di allenatore degli allievi per la società ASD Val di Vara cinque terre in mancanza di tesseramento per la stessa società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;
Ritenuto che:
- quanto al primo capo d’incolpazione:
- l’unico supporto documentale posto a sostegno del deferimento è costituito da alcuni filmati privi di data certa realizzati dal soggetto denunciante;
- la difesa del deferito ha eccepito la inutilizzabilità ai fini probatori di detti video rilevando in ogni caso come da essi non risulti né che il deferito non indossasse la mascherina né che i giocatori in campo stessero svolgendo una partita con contatto fisico in violazione dei protocolli anti-covid; - da attento esame dei video risulta confermata la versione del deferito secondo cui si trattava di una esercitazione in gruppi senza contatto fisico; inoltre la distanza delle riprese e la scarsa qualità del video non consentono di verificare se l’allenatore indossasse o meno la mascherina;
- a prescindere dunque dalla eccezione di inutilizzabilità di tali video, comunque da rigettare in quanto non sono riconoscibili i volti delle persone riprese;
- quanto al secondo capo d’incolpazione dal complesso degli elementi posti dalla Procura a supporto dell’atto di deferimento appare confermato che il deferito abbia svolto, nel periodo di riferimento, sedute di allenamento in difetto di tesseramento per la società; non risultando lo svolgimento di partite ufficiali, questa Commissione ritiene congrua l’applicazione di una sanzione inferiore a quella richiesta dalla Procura Federale
P.Q.M.
dichiara il sig. MARCO PELLEGRINETTI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per venti giorni.