LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 15 LND del 07.07.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele D’ANNA/A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910
RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele D’ANNA/A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910
Il calciatore D’Anna Emanuele presenta un Ricorso contro la ASD Nocerina Calcio 1910 esponendo quanto segue:
per la stagione sportiva 2019/2020 è stato tesserato per la società ASD Nocerina Calcio 1910, iscritta al campionato nazionale di serie D, con un accordo economico che prevede il compenso globale lordo di euro 10.000,00;
a seguito degli eventi conseguenti la situazione pandemica COVID-19 (cd. Coronavirus), i campionati di calcio sono stati sospesi in data 10.03.2020;
a conclusione del Consiglio Federale del 20.05.2020 è stata definitivamente decretata l’interruzione dell’attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020;
per l’intera durata dell’accordo economico ha svolto regolarmente la propria attività sportiva, con allenamenti individuali in attesa della ripresa del campionato;
la società ha corrisposto soltanto la somma di euro 4.000,00 risultando debitrice della ulteriore somma di euro 6.000,00.
Tanto premesso, il calciatore D’Anna Emanuele chiede:
In via principale, condannare la società ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della somma di euro 6.000,00;
In via subordinata e in applicazione del Protocollo d’Intesa AIC/LND, che gli sia riconosciuto il diritto ad un importo di euro 8.000,00, con un saldo finale, avendo percepito la somma di euro 4.000,00 più l’indennità governativa per il mese di marzo, di euro 3.400,00.
La società ASD Nocerina Calcio 1910 si costituisce rappresentando che:
tra la società ed il calciatore D’Anna Emanuele per la stagione sportiva 2019/2020 è stato stipulato un accordo economico che prevede un compenso di euro 10.000,00;
in applicazione del Protocollo d’Intesa AIC/LND, conseguente l’interruzione dei Campionati nazionali a causa della situazione epidemiologica, al calciatore D’Anna Emanuele spetta l’importo netto di euro 8.000,00;
il calciatore non può vantare alcun credito avendo addirittura percepito più del dovuto. Tale circostanza sarebbe dimostrata dalla “quietanza liberatoria” rilasciata in data 29 febbraio 2020 - con la quale il tesserato ha dichiarato di non avere nulla a pretendere fino al 29.02.2020 -, dalla sua dichiarazione datata 4 marzo 2020 – dell’importo di euro 2.000,00 - e dalla contabile bancaria del 05 giugno 2020 – dell’importo di euro 2.000,00 che reca la causale “SALDO CONTRATTO” a testimonianza che si trattava dell’ultima trance di pagamento; - oltre ad euro 600,00 del Decreto Cura Italia per il mese di Marzo.
Il calciatore produce “memorie” con le quali contesta integralmente il contenuto delle memorie e controdeduzioni proposte dalla società e chiarisce che ha sottoscritto la “quietanza liberatoria” solo in data 05.06.2020 a seguito del pagamento dalla società di euro 2.000,00 tramite bonifico del 05.06.2020. Solo in tale data ha potuto dichiarare di aver percepito quanto a lui dovuto fino alla data del 29.02.2020 in quanto aveva già percepito - ricevuta prodotta dalla società del 04.03.2020 – 2.000,00 euro per un totale di euro 4.000,00. La società, infatti, non dimostra nessun pagamento precedente alla data del 29.02.2020 né di aver provveduto al pagamento nei confronti del calciatore di ulteriori somme rispetto a quelle dichiarate dal medesimo (euro 4.000,00), né di aver regolarmente adempiuto gli oneri fiscali a suo carico.
Tanto premesso, è palmare che sia la società che il calciatore producono identica “quietanza liberatoria” sottoscritta, però, in date diverse (rispettivamente 29.02.2020 e 05.06.2020) e giustificano la propria tesi con motivazioni concernenti la data indicata.
P.Q.M.
Non essendo ciò possibile, la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. ritiene necessario trasmettere il fascicolo alla Procura Federale per i necessari accertamenti del caso.