F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 051/CSA pubblicata il 29 Ottobre 2021 – Reggina 1914 S.r.l.

Decisione n. 051/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 032/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sig.ri:  

Carmine Volpe- Presidente   

Lorenzo Attolico – Componente (relatore)

Daniele Cantini - Componente 

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 032/CSA/2021-2022, proposto dalla società Reggina 1914 S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 39 del 05.10.2021; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.10.2021, l’Avv. Attolico e udito l’Avv. Paolo Rodella per la ricorrente, nonché sentito l’arbitro; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Reggina Calcio 1914 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Micai Alessandro, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale  Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 39 del 05.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Pisa/Reggina del 02.10.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo squalificava infatti il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 20° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, la riduzione della sanzione inflitta da tre ad una giornata di squalifica con eventuale ammenda; in subordine, la riduzione ad almeno 2 (due) giornate effettive di gara.

La società Reggina 1914 S.r.l. riteneva la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Invero, secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di condotta antisportiva atteso che il gesto è stato privo di conseguenze fisiche per il calciatore della squadra avversa. Si sarebbe trattato, nella circostanza, di una mera reazione istintiva, dettata dalla “situazione di concitazione e nervosismo” in cui versava l’atleta durante un confronto faccia a faccia con il calciatore Caracciolo della compagine pisana, e dalla intromissione irruenta e veemente di un secondo avversario (il calciatore) Birindelli.

Inoltre, il gesto non aveva alcun intento lesivo dell’incolumità fisica dell’avversario.

A supporto delle proprie deduzioni, la società reclamante domandava, in via istruttoria, l’audizione personale dell’atleta sanzionato e degli ufficiali di gara sui fatti oggetto del procedimento e formulava altresì istanza di ammissione di prova audiovisiva.

Alla riunione tenutasi in videoconferenza il giorno 18 ottobre dicembre 2021, è comparsa per la parte reclamante l’Avv. Paolo Rodella, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità. Veniva, altresì, sentito il direttore di gara sui fatti controversi.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.

Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte eccessivamente afflittiva.

Infatti, dall’esame della dinamica complessiva della vicenda, e tenuto conto anche delle dichiarazioni aggiuntive rese dal direttore di gara, alla reazione del calciatore della Reggina non sembra potersi attribuire alcun reale intento lesivo e, in ogni caso, tale gesto non ha arrecato danno alcuno al calciatore della squadra del Pisa, che ha ripreso regolarmente il gioco senza l’intervento dei sanitari.

Per tale motivo la condotta del calciatore della società reclamante deve essere derubricata come gravemente antisportiva e non anche violenta.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Reggina 1914 S.r.l. deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione nella squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                       Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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