F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 050/CSA pubblicata il 29 Ottobre 2021 – U.S. Vibonese Calcio S.r.l.

 

Decisione n. 050/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 033/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente (relatore)

Carlo Buonauro - Componente 

Paolo Grassi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 033/CSA/2021-2022, proposto dalla Società U.S. VIBONESE CALCIO s.r.l., 

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 58/DIV del 5.10.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.10.2021, l’Avv. Borgo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società U.S. VIBONESE CALCIO s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, CIOTTI Pietro, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. n. 58/DIV del 5.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Lega Pro, Vibonese/Potenza del 3.10.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore della predetta Società, CIOTTI Pietro, per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per aver tenuto, al 35° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco e con i tacchetti all’altezza della tibia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall'altra, la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario.”.

La reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate di squalifica e, in via subordinata, la riduzione della squalifica medesima a due giornate.

La reclamante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal proprio calciatore nella circostanza per cui è causa.

Secondo la tesi della reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di condotta antisportiva o, a tutto concedere, gravemente antisportiva. 

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte e sentito a chiarimenti il Direttore di Gara, ritiene che il ricorso possa essere accolto parzialmente con riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

Ed invero, dal referto del Direttore di Gara emerge che la condotta, posta in essere dal CIOTTI, sebbene caratterizzata da una vigoria sproporzionata, non presenta quei connotati di volontarietà e intenzionalità di arrecare un danno all’avversario (escluse dallo stesso Direttore di Gara sentito a chiarimenti) che devono sussistere ai fini della qualificazione alla stregua di condotta violenza.

Peraltro, il fallo di gioco è stato posto in essere con il pallone a distanza di gioco e la zona della gamba dell’avversario (tibia) attinta dal CIOTTI con il proprio intervento depongono nel senso che la condotta, sebbene sproporzionata, era, comunque, funzionale al recupero del pallone e non finalizzata ad arrecare un pregiudizio fisico al calciatore avversario. Tutte circostanze che depongono nel senso della riqualificazione della condotta come gravemente antisportiva.

Sulla base di quanto precede, l’appello, proposto dalla Società US VIBONESE CALCIO s.r.l., deve essere, parzialmente, accolto, con conseguente riduzione della sanzione a carico del calciatore, CIOTTI Pietro, a due giornate di squalifica.

P.Q.M.

accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                         IL PRESIDENTE

Maurizio Borgo                                                                             Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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