F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 052/CSA pubblicata il 29 Ottobre 2021 – Spezia Calcio S.r.l.
Decisione n. 052/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 034/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
Carmine Volpe – Presidente
Lorenzo Attolico – Componente
Daniele Cantini - Componente (relatore)
Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 034/CSA/2021-2022, proposto dalla società Spezia Calcio s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti, Serie A, di cui al Com. Uff. n. 59 del 05.10.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.10.2021, l’Avv. Daniele Cantini ed uditi l’Avv. Maurizio Maria Scaccabarozzi e il Sig. Simone Bastoni per la parte reclamante.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Spezia Calcio s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Serie A (cfr. Com. Uff. n. 59 del 05.10.2021) al proprio calciatore, Sig. Simone Bastoni, in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Hellas Verona/Spezia del 03.10.2021.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara con ammenda di € 5.000,00.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 36° del secondo tempo, col pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con una gomitata”.
La parte reclamante, con il ricorso introduttivo, evidenzia la sproporzione fra la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al proprio calciatore, Sig. Simone Bastoni, e la condotta tenuta dal medesimo al momento dell’evento per cui è causa.
Infatti, a detta della difesa dell’odierna reclamante, la condotta del calciatore, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte, deve essere qualificata come meramente antisportiva, per i seguenti motivi: a) il calciatore del Verona ha continuato la partita senza aver patito alcuna conseguenza fisica, a riprova il fatto che il gesto di Bastoni non era finalizzato a procurare del male all’avversario; b) l’evento non sarebbe avvenuto “col pallone non a distanza di giuoco”.
La difesa della società reclamante, inoltre, chiede, nella denegata ipotesi in cui il comportamento del proprio calciatore dovesse essere qualificato come “condotta gravemente antisportiva”, l’applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S., in quanto il calciatore Bastoni ha agito in reazione immediata all’ingiusto comportamento altrui, avendo infatti appena subito una spinta da parte del suo diretto avversario.
La difesa conclude chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ad una giornata effettiva di gara, anche con irrogazione di sanzione pecuniaria.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 ottobre 2021, è comparso il calciatore, Sig. Simone Bastoni e l’Avv. Maurizio Maria Scaccabarozzi il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
La Corte, alla luce delle contestazioni della parte reclamante in merito alla dinamica dei fatti, ha ritenuto opportuno ascoltare a chiarimento, l’arbitro della gara in esame.
Il Sig. Giacomo Camplone, arbitro della gara del Campionato di Serie A, Hellas Verona/Spezia del 03.10.2021, raggiunto telefonicamente, ha precisato che nella circostanza per cui è causa, il calciatore dello Spezia Calcio ha colpito l’avversario con una gomitata alla pancia durante un normale contrasto di giuoco, in reazione ad una spinta ricevuta dal calciatore del Verona. Il colpo inferto dal Bastoni non ha, effettivamente, arrecato alcun danno fisico all’avversario tanto che lo stesso ha ripreso regolarmente il gioco.
Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara, questa Corte ritiene di qualificare la condotta posta in essere dal calciatore Simone Bastoni, come gravemente antisportiva e, come tale, da sanzionare, ex art. 39 C.G.S., con la squalifica per due giornate effettive di gara.
La predetta sanzione disciplinare, sempre alla luce della ricostruzione offerta dall’arbitro, nel caso di specie, può in ogni caso essere attenuata ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, come richiesto dalla parte reclamante, in quanto l’arbitro ha, in effetti, ravvisato un precedente comportamento ingiusto, (una spinta), da parte del calciatore dell’Hellas Verona, comportamento che ha determinato la reazione del tesserato della società ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, questa Corte ritiene che l’appello proposto dalla
Società Spezia Calcio s.r.l., debba essere accolto e la sanzione della squalifica, irrogata dal Giudice Sportivo, rideterminata e ridotta a una giornata effettiva di gara con ammenda di € 15.000.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione nella squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara e l’ammenda in € 15.000,00 (quindicimila/00).
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Cantini Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce