F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0029/CFA pubblicata il 28 Ottobre 2021 (motivazioni) – U.G. Manduria Sport-Sig. Leone Eupreprio-Procura Federale

Decisione/0029/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0031/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Angelo De Zotti – Presidente

Paola Palmieri - Componente (relatore)

Ida Raiola – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0031/CFA/ 2021-2022 proposto dalla Procura Federale avverso il proscioglimento del Sig. Leone Euprepio, deferito per violazione ex art. 4 comma 1, CGS e della società U.G. Manduria Sport, deferita a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2, CGS, per le condotte ascritte al Sig. Leone Euprepio a seguito del deferimento con nota n. 534/697pf20- 21/GC/blp del 19 luglio 2021; per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia Com. Uff. n. 31 del 15.09.2021). 

contro

Leone Euprepio rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Toppeta

e nei confronti di

 -Omissis - rappresentato e difeso dall’Avv. Giulio De Stratis

e della

società U.G. Manduria Sport non costituita.

visto il reclamo e i relativi allegati;

visto l’intervento in giudizio ex art. 104 CGS;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 18 ottobre 2021 l’Avv. Paola Palmieri e uditi, per la reclamante Procura Federale, l’Avv. Leonardo Cutugno, per il reclamato l’Avv. Luigi Toppeta e per l’interventore ai sensi dell’art. 104 CGS, l’Avv. Giulio De Stratis.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO 

Con provvedimento notificato in data 19.07.2021, la Procura Federale deferiva il sig. Leone innanzi il Tribunale Federale Territoriale Puglia per la "violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, per aver omesso di trasmettere al Comitato Regionale Puglia della LND il verbale dell'Assemblea dei soci della società U.G. Manduria Sport del 10.11.2020 contenente le proprie dimissioni da associato di quest’ultima e, comunque per avere omesso di vigilare perché la stesa procedesse a farlo, in modo tale da conservare la qualifica di dirigente della società e, conseguentemente, essere in possesso del relativo requisito di candidabilità previsto dall'art. 8 delle Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti [...] al fine di poter presentare la propria candidatura a Delegato assembleare (effettivamente presentata il 4.12.2021 e determinare, così da un lato l’ammissione della candidatura stessa accertata dal Tribunale Federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, operante nelle forme del collegio di Garanzia elettorale e dall’altro, la successiva elezione da parte dell’Assemblea elettiva”; nonché la società Manduria Sport per la “violazione dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dal Sig. Leone Euprepio”, all’epoca dei fatti dirigente tesserato della società U.G. Manduria Sport.

Il deferimento avveniva nell’ambito del procedimento disciplinare n. 697pfi 20-21 derivato per stralcio dal procedimento n. 483pf20-21.

Tale ultimo procedimento era sorto a seguito degli esposti del 4.1.2021 e 29.1.2021 presentati dall’Avv. De Stratis in relazione a dedotte "Irregolarità relative all’Assemblea elettiva del C.R. PUGLIA con riferimento al mancato rispetto dell’art. 4 del CGS, alla violazione della normativa statale ANTICOVID connessa con la raccolta delle designazioni, alla violazione della democrazia interna per l’accesso alle cariche elettive, al mancato rispetto delle norme procedurali in merito alla raccolta delle designazioni”.

Il medesimo procedimento, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 14/01/2021 al n. 483pf20-21, era poi definito con provvedimento di archiviazione del 4 giugno 2021.

Il procedimento 697pf 20-21 nasce invece dallo stralcio operato in data 30 aprile 2021 in occasione della presentazione dell’esposto in data 8 marzo 2021 del Sig. Leone nei confronti dell’Avv. De Stratis e concerne i rilievi mossi a quest’ultimo in ordine all’impropria acquisizione e al non corretto utilizzo, a giudizio dell’esponente, degli atti del verbale di assemblea in data 10.11.2020.

Tale procedimento portava al deferimento di Euprepio Leone e della società UG. Manduria in relazione agli addebiti sora riportati.

Con la pronuncia impugnata, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, rigettava le eccezioni preliminari sollevate dalle parti deferite, in particolare, la dedotta violazione del principio di ne bis in idem nonché l’ulteriore censura di violazione del termine di cui all’art. 119, terzo comma del CGS ritenendole infondate.

Nel merito, proscioglieva il sig. Euprepio da ogni addebito ritenendo che “Dirimente, in tal senso, al di là di ogni altra circostanza esplicitata dalle parti nei propri atti e dal rappresentante della Procura federale in sede di Udienza, è quella che il Verbale di Assemblea straordinaria del 10.11.2020 della Società U.G. Manduria Sport, con il quale il Leone, unitamente a tutti gli altri soci della stessa hanno manifestato la volontà di rassegnare le proprie dimissioni dalla stessa, per i motivi ivi indicati, non è stato comunicato a nessuno, tanto meno al Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, al quale, successivamente, esso incolpato, ha presentato la propria candidatura per la carica di delegato Assembleare, per la quale era necessaria la sussistenza del requisito di essere dirigente di società. E’ evidente, pertanto, che esso Verbale “incriminato” non avendo, in tal modo, dispiegato alcuna efficacia esterna alla Società stessa, non può avere alcuna valenza aliunde e, pertanto, neppure per l’Ordinamento Sportivo, atteso che esso non prevede, né sanziona, alcun esplicito obbligo per i soci delle Associazioni sportive di trasmettere le proprie eventuali dimissioni dalle stesse alla Federazione di appartenenza, ovvero, di vigilare che l’ Associazione di appartenenza faccia tanto, come contestato nell’editto di accusa. A cagione di tanto, nel caso di specie, l’incolpato Leone, per la Legge Sportiva, al momento della sua predetta proposta candidatura, conservava a tutti gli effetti la qualità di dirigente e socio della U.G. Manduria Sport, sicché era pienamente eleggibile alla carica di delegato Assembleare Comitato Regionale Puglia, poi effettivamente conseguita, senza che ciò possa integrare a suo carico l’addebito qui pur contestato dalla Procura Federale. Ne consegue che il Leone debba essere mandato prosciolto dall’addebito, atteso che alcuna violazione ex art. 4 co. 1 del C.G.S. può rilevarsi per i fatti di causa. Dal momento che l’incolpazione contestata alla Società U.G. Manduria Sport, pure deferita, è, testualmente, la seguente: “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2, del Codice di Giustizia sportiva per le condotte disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Sig. Leone Euprepio, così come specificate nel sopra riportato capo di incolpazione”, va da sé che la ritenuta assenza di responsabilità dello stesso per siffatte condotte contestate, non può che comportare, di riflesso, il proscioglimento anche di essa Società”.

La Procura federale impugna con reclamo la decisione sopra riportata deducendo un’unica articolata censura che si sintetizza ai fini del decidere, come segue.

“Omessa e insufficiente motivazione. Contraddittorietà della stessa. Erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti e conseguente erronea qualificazione della condotta del Sig. Euprepio Leone”.

Secondo la Procura federale, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la veridicità e legittimità del verbale dell’assemblea straordinaria della società Manduria del 10.11.2020 nel quale il Leone aveva rassegnato formalmente le dimissioni. Circostanza poi confermata dallo stesso deferito.

Nel caso di specie non vi sarebbe in ogni caso neanche una ipotesi di prorogatio in quanto l’art. 19, ultimo comma, dello Statuto della società Manduria Sport prevede espressamente che “Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti”, circostanza verificatasi nel caso di specie.

La condotta sanzionabile sarebbe, dunque, da rinvenire nel fatto che il sig. Leone, “ esperto dirigente e già per il passato delegato assembleare del Comitato Regionale Puglia, (consapevolmente) noncurante delle (proprie) rassegnate dimissioni, nonché di quanto disposto dallo Statuto della propria ex società, non ne trasmetteva il relativo verbale agli organi preposti, quali il Comitato Regionale Puglia e la Lega Nazionale Dilettanti, né si sarebbe sincerato di tale trasmissione ad opera dei competenti Organi societari. Esso stesso, inoltre, avrebbe anche dichiarato allo stesso Comitato Regionale Puglia la circostanza, che sapeva non veritiera, di ricoprire ancora l’ufficio di dirigente di società di calcio, ai fini di poter proporre la propria candidatura a delegato assembleare del Comitato Regionale Puglia. Incarico (e dunque, obiettivo cui la sua condotta era finalizzata) conseguito, essendo stato eletto alla carica, come sancito dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n. 65/2021”.

Di qui, anche la sussistenza di una efficacia esterna alla società dispiegata dal verbale, conseguente motivo di annullamento della decisione di primo grado sul punto.

Con atto depositato nei termini ai sensi dell’art. 104 CGS, è intervenuto in giudizio –Omissis- in virtù di mandato conferito all’Avv. Giulio De Stratis, deducendo di non essere potuto intervenire in alcuna delle precedenti fasi a causa del suo stato di detenzione intramuraria e poi domiciliare ma di avere interesse alla decisione in qualità di ex dirigente della società Manduria tenuto conto che i fatti imputabili al Leone, avvenuti durante la sua presidenza, potrebbero essere a lui ascritti dall’opinione pubblica e, pertanto, la sua immagine potrebbe risultarne pregiudicata.

Leone Euprepio ha resistito con memoria con cui ha controdedotto al reclamo riproponendo l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per violazione del ne bis in idem e l’estinzione del procedimento per violazione dei termini perentori previsti dal CGS in quanto l’iscrizione nel registro della notizia dell’illecito da cui è scaturito l’attuale procedimento stante la ritardata iscrizione della notizia rispetto al termine di cui all’art. 119, comma 3, CGS.

All'udienza del 18 ottobre 2021, tenutasi in videoconferenza, il Collegio, non autorizzava la partecipazione all’udienza mediante collegamento da remoto del soggetto intervenuto, anche in considerazione dello stato di detenzione domiciliare del medesimo, notizia riferita dal difensore presente all’udienza, in quanto comunque rappresentato dall’Avv. De Stratis cui aveva conferito espresso mandato e non constando un provvedimento di autorizzazione ad avere contatti esterni da parte dell’Autorità Giudiziaria.

A fronte della eccezione di inammissibilità dell’intervento formulata preliminarmente dal difensore della parte resistente, Avv. Toppeta, il Collegio invitava preliminarmente le parti a discutere su tale profilo.

Ritiratosi in Camera di Consiglio, il Collegio scioglieva la riserva decidendo per l’inammissibilità dell’intervento.

Si svolgeva, pertanto, senza la presenza del difensore dell’interventore, la discussione sui motivi posti a sostegno del reclamo e sulle eccezioni formulate dal resistente.

Il rappresentante della Procura, oltre ad insistere per il reclamo, chiedeva l’applicazione delle sanzioni richieste in primo grado, indicate in sei mesi di ammenda e di euro 2000,00 a carico della società contumace.

La parte resistente insisteva per il rigetto e, udite tutte le parti, il reclamo veniva introitato per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare si rileva l’inammissibilità dell’atto di intervento tempestivamente depositato dal Sig. -Omissis-, già Presidente della società U.G. Manduria, non costituita nel presente giudizio di appello.

Si premette che anche nel processo sportivo è configurabile l’intervento in giudizio, sia in primo grado che in appello. Riguardo a quest’ultimo, dispone l’art. 104 del CGS che “Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte di Appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”. Analoga disposizione è prevista nell’ambito del giudizio di primo grado che, con norma corrispondente al contenuto dell’art. 34 C.G.S. CONI, consente l’intervento in giudizio di un terzo davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.

Resta, dunque, confermato che la concreta predicabilità di un intervento del terzo – sia in primo grado che in sede di reclamo è da ritenersi subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ed alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante alla stregua della medesima cornice ordinamentale di riferimento.

Nel caso di specie, l’intervento del terzo innanzitutto pecca per genericità, tento conto che sulla base delle conclusioni dell’atto non è possibile valutare se detto intervento sia da qualificare come intervento ad adiuvandum - a sostegno della Procura reclamante- o ad opponendum, nè se tale atto sia piuttosto volto ad affiancare il dirigente dalla cui responsabilità potrebbe derivare il coinvolgimento della società per responsabilità oggettiva, mancando precise conclusioni al riguardo.

Come è dato leggere nell’atto e precisato in udienza dal difensore presente in udienza, il Sig. - Omissis- agisce nella presente sede non essendo potuto intervenire in precedenza stante il suo stato di detenzione inizialmente intramuraria e da ultimo domiciliare, al sostanziale fine di fine di evitare che comportamenti riconducibili ad un dirigente della società e dunque, per responsabilità oggettiva alla società ex art. 6 CGS, possano essere in qualche modo ascritti al suo operato.

Come esposto nel medesimo atto, inoltre, lo stesso ha rivestito la carica di Presidente della società U.G. Manduria dal giugno 2018 al luglio 2021 fino a che si è dimesso con atto del 24 luglio 2021.

Ne deriva che alla data del deferimento (19 luglio 2021), lo stesso era da ritenersi ancora in carica avendo peraltro conferito i propri poteri, con procura speciale, in favore del Sig Presta. L’atto di deferimento, inoltre, risulta notificato dalla Procura alla società non solo presso l’Avv. Luigi Toppeta ma anche alla società presso la sua sede legale sita in Manduria.

Risulta, pertanto, smentita l’affermazione secondo cui -Omissis- non avrebbe potuto far valere i propri interessi nelle precedenti fasi di merito stante la propria situazione.

Da quanto sopra consegue ancora che il medesimo fosse nella possibilità, tramite il procuratore speciale, di far valere il proprio interesse di presidente della società al fine di contestare la responsabilità oggettiva connessa ai fatti ascritti ad un tesserato, nei termini previsti dal CDS.

Ammettere l’intervento in via successiva si tradurrebbe, pertanto, in una sostanziale remissione in termini dello stesso e, oltretutto, di un soggetto che, allo stato non riveste neanche più detta carica.

2. In ogni caso, ai sensi dell’art. 104 del CGS, l’intervento in giudizio presuppone che chi agisce in un giudizio tra altre parti vanti un interesse rilevante per l’ordinamento federale.

Risulta tuttavia evidente, dalla narrativa che precede e come ulteriormente chiarito in sede di discussione, che lo stesso mira a tutelare un interesse sostanzialmente personale, consistente nel possibile danno di immagine che potrebbe essere al medesimo ascritto ove i fatti imputati al Leone – avvenuti in un periodo in cui il -Omissis- era ancora presidente - fossero addebitati dall’opinione pubblica alla propria gestione della società.

Si tratta all’evidenza di un interesse personale legato a un presunto danno di immagine, tuttavia, non tutelabile innanzi agli Organi di Giustizia sportiva ma, se del caso, e ricorrendone i relativi presupposti, innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria.

3. Infine, come è stato eccepito dalla difesa del Sig. Leone “il procedimento disciplinare ha, per sua intrinseca natura, una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso)” (Collegio di Garanzia dello Sport, n. 39 del 2015).

Anche nel caso qui trattato l’interventore, per sua stessa ammissione, non è più soggetto dell’ordinamento federale e, dunque, “come tale, siccome privo della relativa speciale capacità giuridica, non può di porsi come centro di imputazione di situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento federale, a nulla rilevando che, all’epoca dei fatti qui in rilievo, rivestisse la suddetta qualità”.

4. Sempre in via preliminare e prima di affrontare il merito delle questioni sollevate con il reclamo deve poi esaminarsi l’eccezione di violazione del principio di ne bis in idem riproposta dalla parte resistente con memoria ritualmente depositata. Tale memoria, nella misura in cui ripropone una eccezione già respinta dal Tribunale federale ha valore sostanziale di appello incidentale condizionato, ammissibile in quanto proposto in sede di rituale costituzione, fatto salvo, in ogni caso, il pagamento del contributo (Collegio di Garanzia, n. 25/2019; CFA, Sez. III, n. 22/2019-2020).

Secondo la difesa del Leone il Tribunale Federale Territoriale avrebbe errato nel ritenere infondata l'eccezione preliminare in relazione alla palese violazione del principio del ne bis in idem. E infatti, sostiene il Tribunale che "i fatti che costituivano l'oggetto del procedimento disciplinare n.483pf2021 attenevano a circostanze del tutto differenti da quelle oggetto del presente procedimento". Il presente procedimento disciplinare 679 pf 20-21 a ben vedere, è scaturito dallo stralcio operato dal Procuratore Federale rispetto al proc. 483pf20-21 instaurato a seguito degli esposti presentati dall'Avv. De Stratis ed avente per oggetto, a giudizio del reclamato, fatti identici consistenti nella “condotta del LEONE che avrebbe volutamente omesso di comunicare alla F.I.G.C. LND - C.R. Puglia le proprie dimissioni da socio dell'U.G. MANDURIA SPORT, al fine di conservare la qualità̀ necessaria per candidarsi alle elezioni per il rinnovo del C.R. PUGLIA - come tra l'altro dallo stesso affermato con comunicazione a mezzo pec del 29.01.2021

La parte reclamata, peraltro, non ha prodotto copia degli esposti da cui si potrebbe dedurre l’effettiva identità dei fatti ma si è limita a depositare in atti uno stralcio dell’integrazione dell’esposto in data 29 gennaio 2021 (sub allegato 2).

Si osserva, tuttavia, che proprio sulla base di tale stralcio in atti è possibile rilevare la diversità dei fatti.

Ciò che si lamenta, in quella sede, era che la società si fosse costituita con modalità irregolari: si legge infatti nel documento prodotto dal reclamato che, avendo perduto la qualità di dirigente, il Leone sarebbe dovuto incorrere in decadenza ex art. 11 delle norme procedurali sulle assemblee elettive presso la Lega, con conseguente esclusione del candidato dall’assemblea elettiva del 9 gennaio 2021.

È pur vero che l’esposto viene sempre menzionato in atti con riferimento ad una serie di circostanze in cui compare una non meglio precisata “violazione dall’art. 4 del CGS”. Tuttavia, detto esposto nel titolo si riferisce genericamente ad una serie imprecisata di circostanze mentre, come rilevato, dallo stralcio in atti non è possibile dedurre altro se non, come detto, una doglianza relativa ad una formazione dell’assemblea non in linea con le norme procedurali vigenti nell’ambito della LND.

Di qui la correttezza della decisione di primo grado sul punto, ove si precisa che diversamente, l’odierno procedimento “attiene ad una più specifica circostanza – nel primo emersa solo incidentalmente – incentrata sulla eventuale produttività degli effetti (n.d.r. del) verbale di assemblea dei soci della società U.G. Manduria di cui al capo di incolpazione sopra trascritto”.

La costituzione irregolare dell’assemblea costituisce, invero, un fatto diverso da quello oggetto di contestazione nel procedimento 627pf 20-21, in cui ciò che viene in rilievo non attiene al regolare svolgimento delle elezioni e alla regolare formazione dell’assemblea sulla base dei richiamati artt. 11 e 8, quanto, piuttosto e più precisamente, la sussistenza di una condotta scorretta del Leone il quale, pur essendosi dimesso, si è poi candidato senza comunicare le intervenute dimissioni o accertarsi che la società lo avesse comunicato.

5. Quanto alla dedotta violazione dei termini che, a giudizio del reclamato, porterebbero alla decadenza dall’esercizio dell’azione disciplinare, si osserva che, l’eccezione si fonda sul combinato disposto dell’art. 119, comma terzo, e dell’art. 44 del vigente CGS. La previgente disciplina non prevedeva alcun termine entro cui iscrivere la “notitia criminis” nell’apposito registro mentre l’attuale codice all’art. 119, comma terzo, CGS impone di iscrivere la notizia nell’apposito registro entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.

Ai sensi dell’art. 44, comma 6, CGS, inoltre, con un rovesciamento di prospettiva rispetto al codice previgente, si prevede che, ove non diversamente previsto, tutti i termini sono perentori.

Come si legge nella memoria del resistente, la Procura ha dato atto di aver ricevuto l’esposto con PEC del 10 marzo 2021 per cui l’iscrizione sarebbe dovuta avvenire entro il 9 aprile 2021 mentre il procedimento è stato iscritto il 30 aprile 2021.

Si osserva al riguardo che, da quanto risulta in atti, la notizia dell’esposto ovvero la mail del 10 marzo 2021, è stata inizialmente riferita all’interno del primo procedimento 483pf20-21 avente ad oggetto le presunte “irregolarità relative all’Assemblea elettiva del C.R. Puglia con riferimento al mancato rispetto dell’art. 4 del CGS, alla violazione della normativa statale Anticovid ecc. ” e da questo è stata poi stralciata unitamente all’esposto dell’ 8 marzo 2021. Nel caso di specie si è di fronte, dunque, ad una fattispecie particolare in cui la data del 30 aprile, da un lato viene indicata come data di iscrizione nel registro del procedimento 697 pf20-21, ma al contempo individua la data in cui dal primo procedimento disciplinare viene fatto derivare per stralcio l’ulteriore procedimento qui in esame.

E’ anche vero, peraltro, che - come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte sia pure con riferimento all’estinzione del giudizio – dalla violazione di un termine endoprocedimentale non deriva necessariamente, l’improcedibilità dell’intero procedimento (CFA SSUU n. 50/2019-2020), occorrendo in ogni caso valutare la funzione del singolo termine e in ogni caso, contemperare i diversi interessi in gioco (CFA n. 23- 2020/2021). E ciò, tanto più nel caso in esame ove solo si consideri che la disposizione dell’art. 119, comma 6, dell’attuale Codice già prevede, quale espressa conseguenza della mancata osservanza del termine l’inutilizzabilità degli atti e non piuttosto l’improcedibilità dell’azione.

Si ritiene, a tale riguardo, di uniformarsi al principio già espresso dalla decisione a Sezioni Unite n. 95/2019-2020 di questa Corte ove, sia pure incidentalmente - la controversia essendo in quel caso regolata dal previgente Codice – ma pur sempre con riferimento alla tardiva iscrizione della notizia nell’apposito registro, si è comunque affermato che la sanzione derivante dalla mancata osservanza del termine, introdotta dal nuovo Codice, non è necessariamente quella della inammissibilità o improcedibilità del deferimento “quanto - ad esempio - quella della inutilizzabilità degli atti di indagine svolti oltre il termine di cui all’art. 119 comma 4 CGS”.

In presenza di tale espressa previsione ed alla luce di una complessiva valutazione degli interessi in gioco, ritiene questo Collegio che la previsione di una decadenza dalla stessa azione della Procura in caso di ritardata iscrizione sia estranea alle finalità della normativa codicistica. L’azione della Procura - che comunque, più che un termine a difesa della parte risponde ad un preciso obbligo dell’Organo inquirente che deve essere tempestivamente osservato - sarebbe invero in tal modo legata all’osservanza di un termine eccessivamente breve rispetto anche alla possibilità di affermare la rilevanza della notizia dell’illecito, con conseguenze, in caso di mancata osservanza, sulla stessa efficacia dell’azione disciplinare. E ciò, anche a differenza di quanto è possibile rinvenire nell’ordinamento penale – che costituisce pure normativa generale di riferimento - nel cui ambito, l’art. 335 c.p.p. nel disporre l’immediata iscrizione della notitia criminis, tuttavia, non ne fa conseguire alcuna decadenza, la celerità dell’iscrizione essendo assicurata dalla obbligatorietà della previsione. Quanto alla infondatezza della questione di legittimità dell’art. 335 c.p.p, si richiama Corte Cost. Ord. 22 luglio 2005 n. 307, ove si esclude altresì la violazione dell'art. 111 Cost., terzo comma, in quanto la ritardata iscrizione non sarebbe comunque tale da conculcare il diritto della persona accusata di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico.

L’interpretazione così accolta non pregiudica, in ogni caso, l’interesse ad un sollecito avvio del procedimento, comunque soggetto ad un termine complessivo di durata delle indagini che, nel caso di specie, non viene in rilievo non essendo stato comunque contestato dalla parte interessata.

6. Venendo al merito delle questioni sollevate con il reclamo i motivi dedotti dalla Procura appaiono fondati.

Come sopra osservato, ciò che viene in rilievo, con efficacia dirimente, è il comportamento di Euprepio Leone successivo alle dimissioni, consistente sia nella mancata comunicazione dell’atto di dimissioni sia nel fatto di essersi comunque candidato a dispetto di tale atto di dimissioni e della norma che vietava quel comportamento.

Più che interrogarsi sulla efficacia esterna del verbale il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto valutare la condotta del Leone stesso sotto il profilo della correttezza.

Inconferente, e comunque superabile, risulta il rilievo formulato dalla difesa dell’appellato in ordine alla inesistenza di un obbligo, all’interno dell’ordinamento federale, di comunicare immediatamente le proprie dimissioni.

Al di là del fatto che gli adempimenti di comunicazione agli organi preposti rispondono anche ad un generale dovere di trasparenza, affinché gli eventi che coinvolgono la società siano percepibili all’esterno e, dunque, dovrebbero comunque essere assolti entro un termine ragionevole, affinché i fatti che interessano la società nei rapporti con i terzi siano debitamente registrati, occorre rammentare quanto più volte affermato dalla giurisprudenza federale in ordine ai caratteri propri dell’illecito sportivo.

Come anche da ultimo ribadito dalla recente decisione n. 24/CFA.2021-2022, infatti, non è revocabile in dubbio “il carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto all’illecito conosciuto in altri ambiti e ordinamenti, a partire dal diritto penale. Tali specialità e peculiarità si riverberano sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale. Quanto al primo, non può essere invocato il principio di tassatività e determinatezza proprio del sistema penale, volto a riconoscere la sussistenza di un illecito in presenza di una fattispecie normativa nettamente delineata nei suoi tratti principali e specifici. Al contrario, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare un analogo criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva, chiamati a ricondurre – come nel caso di specie – le singole condotte alla fattispecie generale che impone i richiamati obblighi di lealtà, correttezza e probità e ne sanziona la violazione.

Questa Corte Federale ha già avuto modo di precisare gli specifici contorni che presenta l’illecito sportivo. “La maggiore ampiezza dell’ambito applicativo dell’illecito sportivo rispetto all’illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica. Il perseguimento di tale obiettivo comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria” (CFA, Sezioni Unite, Decisione n. 0012/CFA/2021-2022).

Anche alla luce di tali principi risulta contrario ai principi di correttezza e buona fede il comportamento del Leone che peraltro, viene in rilievo, anche nella prospettazione della Procura federale, sia sotto il profilo omissivo che commissivo, e quindi non solo per il fatto di non avere dato comunicazione delle dimissioni o essersi assicurato che dello stesso venisse data comunicazione dalla società – il che spiega anche per quale motivo l’azione disciplinare non abbia coinvolto gli altri soci parimenti dimissionari – ma anche per essersi candidato ed avere conseguito la carica che presuppone la qualifica di dirigente, attestando, dunque, il possesso di detta qualifica, circostanza tuttavia non veridica alla luce dell’anzidetto verbale assembleare del 10.11.2020. Il che si evince dalla proposta di candidatura a firma di Euprepio Leone, in atti, in cui si dichiara la sussistenza di tutti i requisiti per assumere la carica regionale di delegato assembleare.

7. D’altra parte, in relazione all’eccezione formulata dalla parte resistente, per cui tali principi sarebbero riferibili alle sole condotte sportive in campo, detto rilievo trova smentita sia nella formulazione dell’art. 4 del Codice vigente sia nella consolidata giurisprudenza di questa Corte.

In base al citato art. 4, comma 1, del CGS, infatti, tutti i soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo «sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva». Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play”), ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (CFA, sez. I, n. 38-2019/2020). In altri termini, la “lealtà sportiva” costituisce una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall’altro, in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo. (CFA Sez. I, n. 47/2020-2021; CFA, Sez. IV n. 49/2020-2021).

Ciò anche in coerenza con la previsione di cui all’art. 2 del CGS che, al pari dell’art. 1 bis del Codice previgente, riferisce l’obbligo di osservanza delle norme del codice – tra cui anche il canone di condotta di cui all’art. 4 - a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo nel senso di tutti coloro che svolgano attività rilevante per l’ordinamento federale. (CFA, sez. IV, n. 29/2019-2020 ; SS.UU. – CFA - sent. n.17/2019 del 31.10.2019).

Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che l’addebito della Procura al Sig. Leone risulta fondato.

8. D’altra parte è anche evidente che il medesimo non avrebbe potuto ritenere di trovarsi in regime di prorogatio alla luce del chiaro disposto dell’art. 19 dello Statuto della soc. U-G. Manduria Sport, a norma del quale il Consiglio direttivo, in seguito a dimissioni della maggioranza, è da ritenersi sciolto.

E anche ammesso e non concesso che l’obbligo di comunicazione gravasse effettivamente sui competenti organi societari piuttosto che sui soggetti dimissionari, tuttavia, il fatto stesso di non essersi sincerato di tale comunicazione e di avere taciuto la circostanza, per trarne vantaggio ai fini della presentazione della candidatura, si traduce, all’evidenza, in una condotta scorretta alla luce dei principi suesposti.

Di qui l’erroneità della decisione di primo grado che fonda la decisione di proscioglimento sul fatto che il verbale non avrebbe spiegato “efficacia esterna” alla luce della decisione dei soci di mantenere riservate tali dimissioni fino al chiarimento in sede giudiziaria penale della posizione dell’allora presidente. Tale verbale, infatti, a prescindere dalla sua efficacia esterna, assume comunque rilevanza nel senso di incidere sulla valutazione della condotta del Leone nel momento in cui, nonostante le dimissioni, il Leone si è candidato come delegato assembleare pur non avendo il requisito falsamente dichiarato. Condotta, come già detto, senz’altro rilevante sul piano del dovere di trasparenza e del corretto agire di ogni tesserato.

9. Dalla responsabilità a fini disciplinari del reclamato consegue necessariamente la responsabilità della società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 CGS, essendo riconducibile alla stessa la condotta di Leone Euprepio.

Tale responsabilità, invero, si configura sic et simpliciter per avere posto in essere non avendo il legislatore federale ammesso la possibilità di esenzione mediante prova contraria ed è collegata dal legislatore federale alla condotta non già dei soli rappresentanti legali ma anche dei dirigenti, dei tesserati e, più in generale, dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, CGS.

Ai fini della quantificazione della sanzione si ritiene di confermare la proposta della Procura federale disponendo l’inibizione per sei mesi nei confronti del reclamato e di 2000,00 euro di ammenda a carico della società.

La società, d’altra parte, pur essendo stata ritualmente intimata con comunicazione a mezzo pec, non ha ritenuto di costituirsi e, pertanto, non sussistono motivi per discostarsi dalle richieste di sanzioni formulate dalla Procura che in ogni caso, appaiono congrue in relazione alla accertata responsabilità oggettiva.

A carico dell’appellante incidentale viene inoltre posto il pagamento del contributo per le ragioni già esposte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'intervento del terzo.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, applica la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) a carico di Leone Eupreprio e irroga l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) a carico della società U. G. Manduria Sport.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

 

L'ESTENSORE                                                                           IL PRESIDENTE

Paola Palmieri                                                                              Angelo De Zotti

(firmato digitalmente)                                                          (firmato digitalmente)

 

Depositato il 28 ottobre 2021

 

 IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

(firmato digitalmente)

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