F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0030/CFA pubblicata il 28 Ottobre 2021 (motivazioni) – Rodia – Pulcini – Lotito – Lazio/Procura Federale

Decisione/0030/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0034/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0035/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri

Marco Lipari – Presidente

Francesco Cardarelli – Componente

Salvatore Lombardo – Componente

Claudio Franchini – Componente

Francesca Morelli - Componente (relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul Giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I. relativo alla decisione della Corte federale d'appello - sezioni unite n. 103/CFA 2020-2021 del 7 maggio 2021, ai fini della nuova valutazione della misura della sanzione (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 84 del 29 settembre 2021)

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 19 ottobre 2021 Francesca Morelli e uditi l' Avv. Romano Vaccarella, per il dott. Claudio Lotito; l'avv. Gian Michele Gentile per il Dott. Ivo Pulcini e il Dott. Fabio Rodia; gli avv. Giorgio Ricciardi e Luca Scarpa per la Procura

Federale

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La riunione dei due giudizi di rinvio. Le difese delle parti nella presente fase processuale.

I due giudizi di rinvio indicati in epigrafe, fissati d’ufficio, in seguito agli annullamenti pronunciati dal Collegio di Garanzia del CONI con le decisioni n. 84/2021 e n. 85/2021, devono essere riuniti, considerata la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Infatti, la vicenda disciplinare in contestazione è unitaria: scaturisce da un unico complesso atto di deferimento della Procura Federale. Inoltre, la decisione di queste Sezioni Unite n. 103/CFA/2020-2021, annullata dal Collegio di Garanzia del CONI, ha già trattato congiuntamente i reclami proposti, rispettivamente, dalla Procura Federale e da tutti i soggetti incolpati e condannati in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, con la sentenza n. 132/TFN-SD 2020/2021.

Nel corso della presente fase processuale, la Procura Federale e gli incolpati hanno presentato memorie difensive e depositato documenti.

All’udienza, svolta in forma telematica, la Procura Federale ha concluso affinché sia riconosciuta la responsabilità:

- dei dottori Rodia e Pulcini in ordine agli addebiti di cui ai capi B-C-E-F, con condanna alla sanzione dell’inibizione per complessivi 11 mesi;

- del Presidente Lotito in ordine agli addebiti di cui ai capi E-F, con condanna alla sanzione dell’inibizione per complessivi mesi dieci;

- della SS Lazio per tutti gli addebiti ritenuti sussistenti in capo ai tesserati, con condanna alla sanzione di euro 150.000 di ammenda.

Le difese degli incolpati hanno chiesto, in accoglimento dei reclami contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, come riformulati in coerenza con le decisioni di rinvio, il proscioglimento da tutti gli addebiti e, in linea subordinata, l’applicazione di sanzioni minime, conformi ai parametri delineati dalle pronunce del Collegio di garanzia.

2. L’ambito cognitorio del presente giudizio. Lo sviluppo della vicenda procedimento le e

Occorre chiarire subito che l’ambito della cognizione attribuita a queste Sezioni Unite è rigorosamente delimitato in funzione dello sviluppo processuale dell’azione disciplinare avviata dalla Procura Federale e dalle pronunce intervenute nei successivi gradi di giudizio, le quali hanno progressivamente acclarato i limiti delle responsabilità ascritte ai soggetti deferiti.

In tale cornice, pertanto, la valutazione di questa Corte non comporta un’integrale e generalizzata riconsiderazione del deferimento, ma è puntualmente condizionata dalle risultanze definitivamente accertate, passate in giudicato, nonché dai vincoli determinati dalle due decisioni di annullamento con cui il Collegio di Garanzia ha disposto il rinvio, orientandone il contenuto.

Ai sensi dell’art 54 del Codice della Giustizia Sportiva e dell’art. 12-bis, comma 2, dello Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia è organo di giustizia sportiva di ultimo grado.

La decisione di appello resa in ambito federale, all’esito del giudizio di impugnazione, può essere censurata innanzi al Collegio di garanzia “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

All’organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il CONI va quindi riconosciuta una funzione decisoria limitata ad un sindacato di pura legittimità, equiparato a quello della Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinario sistema processuale statale.

Si esclude, così, che dinnanzi al Collegio di Garanzia possa svolgersi un rinnovato esame di merito della controversia, esteso ad una diversa ricostruzione delle questioni in fatto poste a fondamento della decisione impugnata.

Giova ricordare quanto affermato dal Collegio di garanzia nella decisione n.17/2019: “Il principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia - così come quello enunciato dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. - costituisce, in concreto, la regola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; quest’ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però, andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia.

“Il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. III, 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. Civ., Sez. I, 26 agosto 2004, n. 17004; Cass. Civ., Sez. III, 16 maggio 2003, n. 7635)”.

Anche le decisioni n.83/2019 e n. 76/2018 del Collegio di Garanzia hanno chiarito che “ il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione”.

In sintesi, alla luce delle motivazioni espresse dalle pronunce n. 84/2021 e n. 85/2021, resta intatta (e non può essere messa nuovamente in discussione) l’impostazione complessivamente seguita dalla decisione parzialmente annullata. La Corte ha condiviso il nucleo centrale della prospettiva accusatoria, riconoscendo la sussistenza delle violazioni, compiute dagli incolpati, afferenti alle misure disposte dalla Federazione (in continuità con le determinazioni degli organi statali), finalizzate a prevenire e contenere la diffusione del virus COVID-19, e garantire, al tempo stesso, lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni sportive.

Il presente giudizio, in questa particolare fase processuale, quindi, deve svolgersi con esclusivo riguardo ai punti oggetto dei disposti annullamenti con rinvio, definendo, in modo conclusivo, quali illeciti sono stati acclarati e quale trattamento sanzionatorio ne deve conseguire.

Per una migliore comprensione di tali aspetti, è opportuno riassumere i tratti essenziali del procedimento, scandito nelle seguenti fasi:

I) Il deferimento della Procura Federale;

II) La decisione di condanna del Tribunale Federale Nazionale;

III) La decisione della Corte Federale, di conferma e di aggravamento delle condanne;

IV) Le decisioni di annullamento del Collegio di Garanzia, che escludono la responsabilità degli incolpati per parte degli addebiti e impongono, per il resto, una rideterminazione, in melius, della misura delle sanzioni.

3. Il contenuto del deferimento

Con atto del 16.2.2021 il Procuratore Federale f.f. ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il dott. Lotito Claudio, il dott. Pulcini Ivo, il dott. Rodia Fabio e la società SS Lazio Spa per rispondere:

1) il sig. Lotito Claudio, Presidente del Consiglio di Gestione e Legale Rappresentante della SS Lazio Spa per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, dei Protocolli Sanitari FIGC sopra meglio specificati (“Indicazioni per la Ripresa degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri” del 22 maggio 2020, “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, Versione 22 giugno 2020, con l’aggiornamento degli “Aspetti Medici” del 28 settembre 2020, “Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021” del 30 ottobre 2020), e delle Circolari del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (prot. 0021463-18/06/2020-DGPRE-DGPRE-P), 12 ottobre 2020 (prot. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P) e 30 ottobre 2020 (prot. 0035324-30/10/2020-DGPRE-DGPRE-P), nonché di quanto previsto dal C.U. n. 78/A FIGC del 1 settembre 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari e delle necessarie comunicazioni alle autorità sanitarie locali competenti, ed in particolare:

A) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti la positività al Covid-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 27 ottobre 2020, dal laboratorio Synlab, con sede a Calenzano (FI), a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 26 ottobre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Brugge - Lazio del 28 ottobre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati positivi, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;

B) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti la positività al Covid-19 di 8 (otto) tesserati,riscontrata, in data 3 novembre 2020, dal laboratorio Synlab, con sede a Calenzano (FI), a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 2 novembre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Zenit - Lazio del 4 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;

C) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL locali competenti la positività al Covid-19 di n. 3 tesserati (Vavro, Escalante, Djavan Anderson), riscontrata, in data 30 ottobre 2020, dal laboratorio Futura Diagnostica di Avellino, utilizzato dalla SS Lazio Spa per i tamponi, in vista dell’incontro di campionato Torino – Lazio del 1 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;

D) per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Thomas Strakosha, Lucas Pezzini Leiva e Ciro Immobile di svolgere, con il restante “Gruppo Squadra”, l’intero allenamento della mattinata del 3 novembre 2020 sino al termine dello stesso, nonostante la positività dei citati calciatori ai tamponi cd. “UEFA”, effettuati, in data 2 novembre 2020 dal Laboratorio Synlab, fosse nota al dott. Rodia (MLO – Medical Laison Officer della SS Lazio Spa) sin dalle ore 10,34/10,49 del 3 novembre 2020, in quanto contattato telefonicamente dal Point of Contact (POC) della Synlab nell’orario indicato;

E) per non avere sottoposto all’obbligatorio periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 26 ottobre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il calciatore Ciro Immobile, il quale è stato utilizzato nell’incontro Torino - Lazio del 1° novembre 2020, entrando al minuto 56 del secondo tempo;

F) per non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 2 novembre 2020, come previsto dalla Circolare Ministeriale del 12 ottobre 2020, il calciatore Djavan Anderson, e, conseguentemente, per averlo inserito nella distinta gara dell’incontro Lazio - Juventus dell'8 novembre 2020;

2) il sig. Pulcini Ivo, Responsabile Sanitario della SS Lazio Spa, ed il sig. Rodia Fabio, Medico Sociale della SS Lazio Spa, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF e dei Protocolli Sanitari FIGC sopra meglio specificati (“Indicazioni per la Ripresa degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri” del 22 maggio 2020, “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, Versione 22 giugno 2020, con l’aggiornamento degli “Aspetti Medici” del 28 settembre 2020, “Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021” del 30 ottobre 2020), e delle Circolari del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (prot. 0021463-18/06/2020-DGPRE-DGPRE-P), 12 ottobre 2020 (prot. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P) e 30 ottobre 2020 (prot. 0035324-30/10/2020-DGPRE-DGPRE-P), nonché di quanto previsto dal C.U. n. 78/A FIGC del 1 settembre 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver rispettato le norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari e delle necessarie comunicazioni alle autorità sanitarie locali competenti, ed in particolare:

A) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti la positività al Covid-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 27 ottobre 2020, dal laboratorio Synlab, con sede a Calenzano (FI), a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 26 ottobre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Brugge - Lazio del 28 ottobre 2020, e per non aver comunicato alle ASL loca i competenti i nominativi de “contatti stretti” dei tesse ati positiv , e per non aver “ on ordato” c n le ASL locali compet nti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei t sserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;

B) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti della positività al Covid-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 3 novembre 2020, dal laboratorio Synlab, con sede a Calenzano (FI), a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 2 novembre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Zenit - Lazio del 4 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;

C) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL locali competenti la positività al Covid-19 di n. 3 tesserati (Vavro, Escalante, Djavan Anderson), riscontrata, in data 30 ottobre 2020, dal laboratorio Futura Diagnostica di Avellino, utilizzato dalla SS Lazio Spa per i tamponi, in vista dell’incontro di campionato Torino – Lazio del 1 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;

D) per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Thomas Strakosha, Lucas Pezzini Leiva e Ciro Immobile di svolgere, con il restante “Gruppo Squadra”, l’intero allenamento della mattinata del 3 novembre 2020, sino al termine dello stesso, nonostante la positività dei citati calciatori ai tamponi cd. “UEFA”, effettuati dal Laboratorio Synlab, fosse nota al dott. Rodia (MLO – Medical Laison Officer della SS Lazio Spa) sin dalle ore 10,34/10,49 del 3 novembre 2020, in quanto contattato dal Point of Contact (POC) della Synlab in quella fascia oraria;

E) per non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 26 ottobre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il calciatore Ciro Immobile, il quale è stato utilizzato nell’incontro Torino - Lazio del 1° novembre 2020, entrando al minuto 56 del secondo tempo;

F) per non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 2 novembre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il calciatore Djavan Anderson, e, conseguentemente, per averlo inserito nella distinta gara dell’incontro Lazio - Juventus dell'8 novembre 2020;

3) la società SS LAZIO SPA per rispondere:

A) a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Lotito Claudio, Presidente del Consiglio di Gestione e Legale Rappresentante della SS Lazio Spa, come sopra descritto;

B) a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dai sigg.ri Pulcini Ivo, Responsabile Sanitario della SS Lazio Spa, e Rodia Fabio, Medico Sociale della SS Lazio Spa, come sopra descritto,

C) a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. n. 78/A FIGC dell’1 settembre 2020, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.

4. L’accoglimento parziale del reclamo e la pronuncia di condanna in primo grado.

Con decisione n. 132/TFN-SD 2020/2021, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha accolto, in parte, il deferimento, ritenendo:

- il dott. Pulcini e il dott. Rodia responsabili – in toto - degli addebiti di cui alle lettere A), B), C), E) ed F);

- il dott. Lotito responsabile – in toto - degli addebiti di cui alle lettere E) ed F);

- la società Lazio responsabile degli addebiti di cui alle lettere A), B), C), E) ed F), in relazione alle condotte dei suoi tesserati.

Per l’effetto, il Tribunale ha applicato agli incolpati le seguenti sanzioni:

- per il dott. Claudio Lotito, mesi 7 (sette) di inibizione;

- per il dott. Ivo Pulcini, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- per il dott. Fabio Rodia, mesi 12 (dodici) di inibizione;      

- per la società SS Lazio Spa, euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) di ammenda.

5. La decisione di appello: l’accoglimento parziale del reclamo della Procura e l’incremento delle sanzioni applicate al dott. Lotito e alla società Lazio

Questa Corte Federale d’appello, con la decisione n. 103/CFA/2020-2021, ha respinto i reclami proposti dagli incolpati e ha accolto, in parte, il reclamo proposto dalla Procura Federale.

In particolare, ha ritenuto il Presidente Lotito responsabile – in toto - anche degli addebiti di cui alle lettere A), B) e C). Ha inoltre stabilito di equiparare il grado delle responsabilità dei medici Pulcini e Rodia a quella del presidente Lotito, irrogando loro l’identica sanzione dell’inibizione nella misura di mesi dodici. Ha infine aumentato la sanzione pecuniaria inflitta alla società Lazio, considerando il riconosciuto ampliamento della sua responsabilità diretta, correlata agli illeciti ascritti al presidente Lotito in sede di appello.

Per l’effetto, la decisione della Corte federale ha rideterminato in mesi 12 la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Lotito Claudio ed in 200.000,00, (Euro duecentomila/00) l’ammenda posta a carico della società S.S. Lazio S.p.A.

6. Le decisioni del collegio di garanzia del CONI: il parziale accoglimento dei reclami degli incolpati; il proscioglimento definitivo da alcuni capi del deferimento e il rinvio per la nuova valutazione della misura delle sanzioni

Con due articolate, distinte, decisioni (n. 84/21 e n. 85/21), il Collegio di Garanzia del CONI, in parziale accoglimento di altrettanti reclami proposti separatamente dagli incolpati, ha annullato, con rinvio, la citata pronuncia della Corte Federale n. 103/CFA/20202021.

Nel dettaglio, il dispositivo della decisione n. 84 ha così provveduto: “Accoglie i motivi nn. 5, 6 e 7, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto rinvia alla Corte Federale d’Appello della FIGC ai fini della nuova valutazione della misura della sanzione.”

A sua volta il dispositivo della decisione n. 85 ha così statuito: “ Accoglie i motivi di ricorso secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto rinvia alla Corte Federale d’Appello della FIGC ai fini della nuova valutazione della misura della sanzione”.

In sintesi, secondo quanto sarà analiticamente illustrato in prosieguo, le due pronunce del collegio di garanzia comportano i seguenti effetti, che integrano il proscioglimento di tutti gli incolpati, già passato in giudicato, in ordine all’addebito di cui al capo D del deferimento originario:

I) il definitivo proscioglimento dei Dottori Pulcini e Rodia dall’addebito di cui al capo A;

II) il definitivo proscioglimento del presidente Lotito dagli addebiti di cui ai capi A), B) e C), in ragione della delega implicita assegnata ai medici sociali nominati ex art. 44 NOIF e della riscontrata assenza di culpa in eligendo e in vigilando quanto all’operato dei medici in relazione ai residui obblighi di comunicazione ritenuti pur sussistenti a loro carico;

III) il definitivo proscioglimento della società Lazio dall’addebito di cui al capo A);

IV) la delimitazione, sotto diversi profili, delle condotte disciplinarmente rilevanti, comprese nei capi B, C, E ed F del deferimento; in tal senso, le pronunce del Collegio di garanzia vanno qualificate, pertanto, come parziali proscioglimenti, riferiti agli addebiti, strutturalmente compositi, di cui ai citati capi B, C, E ed F;

V) l’individuazione di molteplici e puntuali elementi incidenti sulla gravità degli illeciti accertati, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e destinati ad attenuare l’entità delle sanzioni irrogate;

VI) l’affermazione di uno specifico vizio dell’impugnata decisione di appello, nella parte in cui ha trascurato di considerare il parere tecnico scientifico di esperti sanitari e accademici, prodotto in giudizio dalla difesa degli incolpati;

VII) la previsione dello specifico criterio in forza del quale, in ogni caso, il trattamento sanzionatorio degli illeciti accertati in capo al presidente Lotito deve essere differenziato – nel senso della mitigazione – rispetto a quello riguardante i medici Rodia e Pulcini;

VIII) il rinvio alla Corte Federale per la nuova determinazione della misura delle sanzioni da applicare a ciascuno dei soggetti incolpati, tenendo conto dei molteplici elementi indicati ai punti precedenti (assoluzione da alcuni addebiti e riduzione della loro gravità oggettiva e soggettiva).

7. L’accertamento definitivo delle responsabilità degli incolpati: le contrapposte tesi esposte dalle parti.

Le parti in causa non dubitano che il perimetro del potere decisorio oggi attribuito a questo collegio sia rigidamente vincolato, sotto due profili convergenti.

A) Da un lato, non possono essere più rivalutati gli aspetti della controversia, di fatto e di diritto, su cui si è formato il giudicato.

B) Dall’altro lato, la decisione di questa Corte, conseguente agli annullamenti disposti dal Collegio di garanzia, è strettamente obbligata al rigoroso rispetto dei principi di diritto e dei criteri enunciati con precisione dalle due pronunce del giudice che ha disposto il rinvio.

A ta e riguardo, però, tutte le part , pur riconoscendo, in ast atto, l’ mb to fisiologicam nte ircoscritt del processo sportivo n lla fase conseguente all’annullamento (parziale) con rinvio, esprimono, in concreto, posizioni largament divergenti sull’estensione effettiva dei poteri decisori esercitabili nel presente giudizio.

Secondo la Procura Federale, all’esito delle due sentenze del CONI, risulta definitivamente accertata, per intero, la responsabilità disciplinare degli incolpati, in relazione ai seguenti capi dell’originario deferimento:

I) Capi B), C), E) ed F) per i Dottori Pulcini e Rodia;

II) Capi E) ed F) per il Presidente Lotito;

III) Capi B), C), E) ed F) per la Società Lazio.

Pertanto, a dire della Procura, queste Sezioni Unite, nella presente fase di giudizio, devono limitarsi a rideterminare il trattamento sanzionatorio applicato agli incolpati, in relazione a tali imputazioni.

Con riguardo ai vincoli decisori relativi alla necessaria riconsiderazione della misura delle sanzioni, la Procura, pur non approfondendo questo profilo, è sostanzialmente orientata a ritenere che il Collegio di garanzia abbia rilevato nell’annullata sentenza della Corte federale soltanto dei vizi meramente motivazionali della sentenza. Gli aspetti obliterati in quella sede, pur astrattamente favorevoli agli incolpati, andrebbero presi ora in considerazione, ma, inseriti nel doveroso bilanciamento con gli opposti elementi di disvalore presenti negli illeciti accertati, dovrebbero condurre all’applicazione di sanzioni solo lievemente inferiori a quelle stabilite, in precedenza, dall’annullata decisione della Corte Federale.

Sulla base di queste premesse argomentative, quindi, la Procura conclude chiedendo l’applicazione di sanzioni obiettivamente molto elevate: 11 mesi di inibizione per i due medici (a fronte di dodici irrogati dalla sentenza annullata), 10 mesi di inibizione per il presidente (a fronte di dodici irrogati in precedenza) e centocinquantamila euro di ammenda per la società (a fronte di duecentomila).

8. La tesi difensiva degli incolpati.

La tesi interpretativa sostenuta dalle parti deferite è di segno totalmente opposto.

In sintesi, la difesa dei Dottori Pulcini e Rodia deduce che la corretta lettura della pronuncia del Collegio di Garanzia n. 84 dovrebbe portare alle seguenti conclusioni:

I) anche gli addebiti di cui ai capi B) e C) del deferimento devono considerarsi definitivamente esclusi per entrambi;

II) in via gradata, la motivazione del collegio di garanzia dovrebbe portare ad affermare che, una volta ridimensionato il contenuto oggettivo delle violazioni contestate ai capi B e C, il loro accertamento concreto deve essere compiuto in sede di rinvio, con riguardo alle componenti materiali e soggettive degli illeciti ipotizzati;

III) per le stesse ragioni, secondo la difesa, anche con riguardo agli addebiti di cui ai capi E) ed F), la Corte è ora investita della cognizione circa l’an delle responsabilità dei medici, come contestate dall’organo requirente nell’atto di deferimento (ma nei soli limiti oggettivi indicati dalla stessa decisione del Collegio di Garanzia);

IV) con riguardo specifico alla posizione del Dott. Pulcini, inoltre, va comunque esclusa, in radice, la sua responsabilità per tutti gli addebiti contenuti nel deferimento, considerando che, anche sulla base di alcuni passaggi motivazionali della pronuncia del CONI, riguardanti la sua collocazione nella struttura organizzativa della società Lazio, quale “responsabile sanitario” e non “medico sociale”, e l’individuazione dei soggetti tenuti all’adempimento dei doveri previsti dalla normativa federale, concernente l’emergenza sanitaria, deve reputarsi accertata l’insussistenza di specifici obblighi riguardanti l’applicazione dei protocolli sanitari in materia di profilassi e prevenzione del COVID-19, e in ogni caso, l’insussistenza, in punto di fatto, delle trasgressioni imputategli dalla Procura.

Analogamente, la difesa del Presidente Lotito svolge ampie argomentazioni per sostenere che, fermo restando il sicuro proscioglimento dai Capi A), B), C) e D), che del resto viene riconosciuto anche dalla procura Federale, la Corte deve oggi rivalutare la sussistenza, o meno, dei (residui) addebiti contestati, rubricati ai capi E) ed F) del deferimento (peraltro, anch’essi da ritenere drasticamente ridimensionati sul piano oggettivo).

A suo dire, infatti, il Collegio di garanzia avrebbe solo “ipotizzato” la “possibile” responsabilità derivante dall’impiego di calciatori risultati positivi, senza in alcun modo accertare, definitivamente, la ricorrenza in concreto di una condotta (e della relativa colpa) costituente illecito disciplinare.

Le stesse conclusioni, poi, sono rassegnate (sia pure in modo meno dettagliato) dalle difese, convergenti, svolte nell’interesse della Società Lazio: in questa prospettiva, la Corte deve rivalutare ex novo anche la fondatezza, o meno, di tutti gli addebiti contestati alla società, a titolo di responsabilità diretta, o indiretta, ferma restando l’incontestabilità dell’assenza di una responsabilità disciplinare propria.

9. Gli accertamenti delle responsabilità disciplinari degli incolpati, passati in giudicato.

Queste Sezioni Unite non condiv dono la lettura delle pronunce di nnullamento del Collegio di garanzia prospettata dagli incolpati e al contrario, ritengono corretta, nel suo complesso, l’impostazione interpretativa caldeggiata dalla Procura Federale, fatte salve le precisazioni di seguito esposte.

Anzitutto, entrambe le decisioni di rinvio, nel loro dispositivo, stabiliscono in modo inequivoco che la Corte Federale è chiamata (soltanto) ad effettuare una nuova determinazione della “misura” delle sanzioni applicate.

Il senso delle espressioni adoperate nei due dispositivi non lascia adito a dubbi di sorta e risulta perfettamente coerente con i percorsi motivazionali svolti da entrambe le pronunce.

La necessità di un nuovo giudizio sul quantum deriva dall’esigenza di calibrare con precisione il “peso” derivante dai parziali proscioglimenti disposti dal collegio di garanzia, incidenti su interi capi del deferimento (il capo A in riferimento ai medici e alla società Lazio; i capi A, B e C con riguardo al presidente).

Analoga necessità di rimodulare le sanzioni si pone in relazione alla ridefinizione oggettiva degli addebiti di cui alle lettere B), C), E) ed F).

Inoltre, il proscioglimento del presidente dagli addebiti di cui ai capi A, B e C impone di rivedere la misura della sanzione applicata alla società, in considerazione del mutamento del titolo della sua responsabilità (da diretta a indiretta), limitatamente a tali tre capi.

Non solo: le decisioni del collegio di garanzia enucleano specifici criteri riguardanti la determinazione della misura delle sanzioni, collegati all’elemento soggettivo degli illeciti e ad altri elementi, come sarà analiticamente illustrato in prosieguo.

Dunque, deve escludersi, evidentemente, il potere di rivalutare, in radice, anche l’an della responsabilità degli incolpati, in relazione ai capi del deferimento per i quali non si sia formato un chiaro giudicato di proscioglimento.

In questo senso, allora, è fuori discussione che, come ritenuto anche dalla Procura Federale, tutti gli incolpati risultano definitivamente assolti dagli addebiti di cui alla lettera A (oltre che da quello di cui alla lettera D, come stabilito già dall’annullata pronuncia di queste Sezioni Unite), mentre il Presidente Lotito va considerato definitivamente prosciolto anche dagli addebiti di cui alle lettere B) e C).

Non può essere accolta, invece, la tesi sostenuta dalla difesa di Pulcini e Rodia, secondo cui, attraverso una lettura sistematica della decisione del CONI, in linea con il principio di cui all’art. 336 del codice di procedura civile, il proscioglimento definitivo dei due medici, riferito testualmente al solo capo A), si estenderebbe anche ai capi B) e C).

Infatti, la pronuncia del Collegio di Garanzia, pur sviluppando alcune considerazioni generali, certamente comuni agli addebiti di cui ai tre capi A), B) e C), distingue poi in modo netto la situazione fattuale riguardante le contestazioni di cui al Capo A), contrapponendola con chiarezza a quelle dei Capi B) e C).

L’elemento distintivo è costituito, secondo il collegio di garanzia, dalla circostanza che solo nella prima ipotesi risulta pienamente dimostrato che i medici avevano attivato un contatto con le strutture della ASL competente, così rispettando gli obblighi stabiliti dalla disciplina federale in materia. Viceversa, nelle altre due ipotesi è mancata qualsiasi iniziativa di comunicazione: questa inadempienza è sufficiente, a parere del Collegio di garanzia, per integrare la violazione contestata nei capi B) e C) del deferimento.

Da ciò consegue, secondo la pronuncia, la limitazione oggettiva dell’accoglimento del reclamo e del correlato proscioglimento dei deferiti, che resta circoscritto al solo capo A.

I tre capi di incolpazione esposti nelle lettera A, B e C sono analoghi e imputano ai sanitari tre diverse condotte:

- il non avere tempestivamente comunicato alle ASL competenti la positività dei tesserati riscontrata nell'esecuzione di tamponi in tre diverse date

- il non avere tempestivamente comunicato alle ASL competenti i nominativi dei contatti stretti dei tesserati positivi

- il non avere concordato con le ASL competenti le modalità di isolamento fiduciario dei tesserati del gruppo Squadra positivi, la quarantena de tesserati del gruppo Squadra negativi e dei contatti stretti dei tesserati positivi.

Il Collegio di garanzia, nella decisione 84/21 ha esplicitamente affermato (pag.12) che:

- la normativa di riferimento per quanto riguarda il contrasto all'emergenza epidemiologica va individuata nella circolare del Ministero della salute del 18 giugno 2020, richiamata nei protocolli sanitari FIGC;

- la procedura di ricerca dei contatti (cd. Contact tracing), l'imposizione dell'isolamento e della quarantena sono di esclusiva competenza dell'Autorità di sanità pubblica;

- la CFA ha erroneamente valutato l'operato dei ricorrenti in riferimento alle condotte delineate nel capo A, posto che esiste una nota del dr. Pulcini che in qualche misura rappresenta un inizio di interlocuzione con il SISP territorialmente competente con riguardo alle positività dei tesserati riscontrate il 27 ottobre 2020.

Il Collegio di Garanzia ha quindi escluso la responsabilità dei sanitari in ordine a due delle condotte loro addebitate (il non avere proceduto al contact tracing e non avere disposto l'isolamento e la quarantena) per tutti e tre gli episodi ed ha integralmente escluso la responsabilità in ordine al primo dei tre episodi (quello di cui al capo A) rilevando come vi sia stata una interlocuzione con l'Autorità sanitaria da parte del medico della Società sportiva.

Se il Collegio di Garanzia ha differenziato il primo episodio (capo A) dagli altri due (capi B e C) in ragione dell'accertamento della avvenuta comunicazione dei risultati dei tamponi nel primo caso e non negli altri due, ciò significa che ha ritenuto sussistente, in termini generali, tale obbligo di comunicazione.

Diversamente non si comprende perché abbia attribuito rilievo alla interlocuzione fra il dr. Pulcini e il SISP alle pagine 11 e 13 ed operato una chiara distinzione fra i diversi casi, affermando esplicitamente “Analoga considerazione non può svolgersi, invece, in riferimento alle condotte indicate alle lett. b) e c) dell'atto di deferimento, stante l'assenza di un accertamento in fatto di alcuna attività posta in essere dai ricorrenti nei confronti del SISP”.

Al paragrafo immediatamente successivo di legge “Parimenti, le condotte indicate alle lettere e) ed f) dell'atto di deferimento … possono assumere rilevanza disciplinare bensì non già in riferimento all'omessa prescrizione della quarantena, ma con specifico limitato impiego in campo dei giocatori positivi”.

Va dunque evidenziata la successione logica delle seguenti affermazioni evincibili dalla decisione n. 84/2021:

- la CFA ha valutato erroneamente l'operato dei ricorrenti in riferimento alle condotte di cui al capo A, stante l'accertata interolcuzione fra il dr. Pulcini e il SISP

- analoga considerazione non può svolgersi per le condotte di cui ai capi B e C

- parimenti assumono rilevanza disciplinare le condotte di cui ai capi E ed F, seppure in termini più limitati.

Ciò induce a ritenere che il Collegio di Garanzia ha riconosciuto rilevanza completa e sicura rilevanza disciplinare alle condotte di cui ai capi B e C, sebbene limitatamente ad uno solo degli addebiti contestati, vale a dire il non avere comunicato all'Autorità sanitaria competente la riscontrata positività dei tamponi effettuati.

In conclusione, quindi, la responsabilità dei Dottori Rodia e Pulcini risulta confermata con riguardo ai capi B e C, ma limitatamente ad una sola delle tre condotte contestate, oltre che, in ordine ai capi E ed F, con esclusione, quindi, del solo illecito descritto al capo A.

10. La tesi subordinata degli incolpati: la rivalutazione dell’an della responsabilità disciplinare.

Appurato, allora, che il Collegio di Garanzia non ha affatto assolto – definitivamente - gli incolpati dagli addebiti di cui alle lettere B) e C), resta da valutare la prospettazione indicata, in via subordinata, dalle loro difese, secondo cui, in relazione a questi capi del deferimento, il rinvio imponga ora alla Corte di rivalutare la stessa sussistenza della responsabilità.

In altri termini, secondo questa tesi, l’annullamento della decisione della Corte, pur non comportando l’assoluzione definitiva dei deferiti, nondimeno non contiene nemmeno un giudicato di accertamento circa la sussistenza degli illeciti contestati.

Partendo da queste premesse processuali, pertanto, la difesa dei due medici sviluppa le proprie argomentazioni a sostegno dell’integrale proscioglimento da ogni addebito.

Nemmeno questa tesi merita condivisione.

Al riguardo, il collegio ritiene che la pronuncia di rinvio n. 84 non fornisca alcun elemento esegetico o sistematico idoneo a suffragare questo assunto: gli addebiti di cui alle lettere B) e C) e la conseguente responsabilità dei medici restano definitivamente accertati, sia pure nei limiti oggettivi di seguito illustrati.

Va sottolineato, infatti, che ciascuno dei due capi B) e C) del deferimento comprende, al proprio interno, una pluralità di condotte e di omissioni, pur materialmente e teleologicamente collegate.

Il Collegio di garanzia, con una lineare motivazione, ha affermato che soltanto una limitata parte di tali complesse imputazioni assume rilevanza disciplinare.

La Procura Federale ha trascurato questo aspetto essenziale della decisione e ha omesso di rimodulare la contestazione in modo conforme al vincolo determinato dal Collegio di Garanzia.

Detta lacuna comporta, come sarà ulteriormente chiarito, una delle cause della incongruenza (per palese eccesso) del trattamento sanzionatorio richiesto dall’organo inquirente.

11. La posizione specifica del Dott. Ivo Pulcini e la qualifica di “responsabile sanitario” della società.

Dalle motivazioni della decisione n. 84, la difesa del Dott. Pulcini trae argomento per sostenere che il Collegio di Garanzia lo avrebbe definitivamente scagionato da ogni addebito, in quanto gli obblighi violati graverebbero esclusivamente sul “medico sociale” della società calcistica, senza estendersi ad altri soggetti.

Nella struttura organizzativa della s.s. Lazio questa qualifica spetta soltanto al Dott. Rodia, mentre il Dott. Pulcini ha il diverso ruolo di “responsabile sanitario”, come indicato, del resto, nello stesso atto di deferimento.

A tal fine, la difesa insiste particolarmente sul seguente passaggio della motivazione della sentenza n. 84/2021: ” le condotte indicate alle lett. e) ed f) dell’atto di deferimento (“per non aver sottoposto all’obbligatorio periodo di isolamento (..) il calciatore Ciro Immobile (…) utilizzato nell’incontro Torino - Lazio del 1° novembre 2020 (…); il calciatore Djavan Anderson (…) inserito nella distinta gara dell’incontro Lazio - Juventus dell’8 novembre”) possono assumere rilevanza disciplinare, bensì non già in riferimento all’omessa prescrizione della quarantena, ma con specifico limitato riferimento all’impiego in campo dei giocatori positivi. In altri termini, mentre non rientra nelle competenze del medico sociale la prescrizione della quarantena che incide sulla libertà di movimento in genere del soggetto che ne è destinatario, rientra invece certamente nell’ambito delle sue responsabilità la scelta di far accedere nei locali della società sportiva e di far scendere in campo un giocatore risultato positivo”.

La tesi esposta dal Dott. Pulcini non può essere condivisa, per due ragioni concorrenti.

Sotto l’aspetto strettamente processuale, occorre considerare che nessuno dei motivi proposti dall’interessato al collegio di garanzia risulta incentrato su tale aspetto della vicenda. Né risulta che il tema sia stato prospettato nella precedente fase di appello.

Non si può credere, quindi, che il giudice di legittimità abbia voluto esaminare, d’ufficio, un profilo così delicato dell’addebito disciplinare rivolto al Dottor Pulcini.

Ancor meno plausibile è ritenere che il Collegio di Garanzia abbia inteso prosciogliere integralmente il Dott. Pulcini da ogni addebito, in relazione alla sua particolare funzione, senza affermarlo a chiare lettere.

In altri termini, la sostanziale equiparazione tra le posizioni funzionali dei due medici, in relazione agli addebiti indicati nel deferimento, risulta incontestata sin dal primo grado di giudizio e non può essere posta in discussione in questa fase processuale.

Sotto altro aspetto, in ogni caso, non convince nemmeno l’interpretazione della decisione del Collegio di garanzia proposta dalla difesa del Dottor Pulcini.

La pronuncia non intende affatto contrapporre le responsabilità del “medico sociale” a quelle del “responsabile sanitario” della società, ma afferma un concetto ben diverso, finalizzato a delimitare l’ambito oggettivo della responsabilità dei medici incolpati: l’obbligo di disporre la quarantena (ed esso soltanto) non può essere posto a carico di un organo sanitario interno alla società, ma spetta esclusivamente alle competenti strutture pubbliche.

Ora, queste Sezioni Unite sono pienamente consapevoli che il tema proposto dalla difesa del Dottor Pulcini avrebbe potuto meritare, in astratto, un certo approfondimento. Sarebbe stato utile chiarire come siano ripartite le diverse funzioni sanitarie nell’ambito dell’organizzazione complessa della SS Lazio, verificando se l’indicata separazione dei compiti attribuiti ai due medici possa incidere, effettivamente, sulla determinazione degli obblighi gravanti (anche) sul responsabile sanitario.

Tuttavia, si ripete, tale aspetto non può essere esaminato per la prima volta in questa sede processuale, poiché non ha formato oggetto della pronuncia del Collegio di Garanzia.

Del resto, si legge nei capi di incolpazione che tutti gli addebiti, compresi quelli di cui ai capi E ed F, sono contestati al dr. Ivo Pulcini, responsabile sanitario della SS Lazio s.p.a., ed al dr. Rodia Fabio, medico sociale della SS Lazio s.p.a., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e, comunque, in concorso fra loro; la differenziazione delle posizioni dei due medici non è mai stata dedotta nelle precedenti fasi di giudizio, così da rappresentare una questione in fatto assolutamente nuova non deducibile per la prima volta nel giudizio di rinvio, tanto più che la decisione del Collegio di garanzia parla di “medico sociale” non in senso tecnico ma con evidente riferimento ai componenti dello staff sanitario (così come risulta da tutto il testo delle due decisioni di annullamento).

12. La posizione del Presidente Lotito.

Anche la difesa del Presidente Lotito ritiene di poter trarre argomenti dalle motivazioni racchiuse nella decisione n. 85/2021 per chiedere di rivalutare l’an della sua responsabilità (e non solo il quantum) in relazione ai capi E) ed F) del deferimento.

A tal fine, la difesa sottolinea il passaggio motivazionale in cui il Collegio di Garanzia, dopo aver escluso la sussistenza, in capo al presidente della società calcistica, di un obbligo di prescrivere la quarantena, afferma testualmente che “Tali condotte possono assumere rilevanza disciplinare, non già in riferimento alle segnalazioni eventualmente dovute o all’omessa prescrizione della quarantena, ma con specifico e limitato riferimento all’impiego dei giocatori risultati positivi.

Mentre al Presidente certamente non potrebbe ascriversi alcuna responsabilità in relazione alla mancata prescrizione della quarantena o in relazione alla mancata comunicazione alla ASL dei nominativi dei contatti stretti, viceversa a suo carico può assumere rilevanza una negligenza consistente nell’avere consentito a un giocatore risultato positivo (sia pure ad un solo tampone) di accedere nei locali della società sportiva e di scendere in campo.”

Secondo la difesa del presidente Lotito, poiché il Collegio di garanzia ha utilizzato le locuzioni “ possono assumere rilevanza disciplnare” e “può assumere rleva za un egligenza (…)”, se ne deve trarre la conclusione che a responsabilità disciplinare dell’incolpato non è ancora accertata, ma deve essere acclarata, in concreto, nel presente giudizio di rinvio.

Questa tesi non può essere condivisa.         

Come si è detto, il dispositivo della decisione n. 85 è inequivoco nello stabilire che il rinvio è circoscritto alla nuova valutazione della “misura” delle sanzioni, senza alcun riferimento ad un rinnovato giudizio circa la sussistenza delle accertate responsabilità riferite ai capi E) ed F).

Nel contesto della citata motivazione, del resto, le frasi adoperate dal Collegio di garanzia hanno lo scopo di chiarire che non costituisce illecito disciplinare soltanto l’omessa prescrizione dell’isolamento.

Le espressioni “possono” e “può” vanno intese, quindi, come meri sinonimi delle equipollenti locuzioni “sono idonee a” e “è idoneo a”.

 Per disattendere la tesi della difesa, assume rilevo decisivo, poi, la circostanza che la stessa motivazione della pronuncia stabilisce quanto segue. “Un principio di precauzione esigibile anche da parte di chi non abbia una specifica competenza medica avrebbe imposto - pur nell’incertezza e nella contraddittorietà degli esiti dei controlli eseguiti - di evitare l’ingresso in campo di un calciatore risultato positivo ad uno dei test eseguiti. Peraltro, nella valutazione del grado di gravità di tale negligenza si dovrà tenere conto delle considerazioni che saranno esposte nell’esame dei motivi che seguono.”

Il Collegio di garanzia indica con chiarezza che il giudizio di rinvio è finalizzato ad accertare esclusivamente il “grado di gravità” di una negligenza, la cui sussistenza risulta definitivamente appurata.

 In particolare, l’inosservanza dell’obbligo di precauzione e la negligenza sono state ritenute sussistenti dal Collegio di Garanzia per il solo fatto di avere consentito ad un giocatore, positivo anche ad un solo tampone, di accedere ai locali della società e di scendere in campo; il che è del tutto comprensibile laddove si consideri che la precauzione è destinata ad evitare il pericolo del verificarsi un evento dannoso e quindi vale soprattutto in condizioni di incertezza, quindi tipicamente nel caso in cui le risultanze scientifiche non siano univoche ma possano indurre a ritenere che si possa versare in una situazione di pericolo.

Tali osservazioni sgombrano il campo da tutte le asserzioni difensive che pretendono dal giudice di rinvio una rivalutazione dei fatti e, in particolare, una considerazione dei contributi scientifici volti a dimostrare l’esistenza di “falsi positivi” capace di escludere la sussistenza degli illeciti.

Tali contributi sono senz’altro essenziali, ma al limitato fine di dimostrare che, nella prima fase di applicazione della normativa anti COVID e in presenza di dati oggettivi contrastanti, la responsabilità dei singoli debba essere valutata con particolare benevolenza ma non incidono sul dato di fatto per cui i giocatori Immobile ed Anderson risultarono positivi quantomeno ad un tampone e tale circostanza di fatto è ritenuta dal Collegio di garanzia sufficiente per configurare la violazione dell’obbligo di precauzione nell’averli schierati con la squadra.

D’altro canto, non si vede quale potrebbe essere il margine di apprezzamento riservato al giudice del rinvio, dal momento che, in relazione allo sviluppo del giudizio nelle sue diverse fasi, è fuori discussione l’avvenuto impiego di calciatori “positivi” al virus COVID-19 e che tale impiego sia ascrivibile ad una negligente omissione riferita alle condotte cui era tenuto il presidente della società.

Le statuizioni dell’annullata sentenza della Corte federale, restano, per questo aspetto, pienamente confermate.

13. Il giudizio limitato alla nuova commisurazione delle sanzioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, queste Sezioni Unite ribadiscono che l’odierno giudizio sia circoscritto alla sola determinazione delle sanzioni applicabili agli incolpati, in relazione agli addebiti di cui alle lettere B), C), E) ed F), nei limiti soggettivi ed oggettivi accertati definitivamente dalle pronunce di rinvio del Collegio di Garanzia.

A tale riguardo, è palese, allora, l’incongruenza delle richieste formulate in udienza dalla Procura Federale, la quale trascura, anzitutto, la portata delle pronunce annullatorie, nella parte in cui, oltre ad escludere, in radice, la responsabilità per determinati addebiti, ridimensionano notevolmente i fatti a rilevanza disciplinare di cui alle lettere B), C), E) ed F) del deferimento.

Altrettanto immotivata (e quindi palesemente esorbitante) è la richiesta della Procura nella parte in cui omette di dare rilievo ai molteplici elementi indicati dal Collegio di Garanzia quali criteri vincolanti nella determinazione e graduazione delle pene.

In tal senso, anche un mero calcolo matematico, basato su questo primo aspetto (rapporto tra gli illeciti accertati dalla sentenza annullata e gli illeciti accertati dal collegio di garanzia), avrebbe dovuto condurre alla formulazione di richieste coerenti con le prescrizioni imposte dal Collegio di Garanzia.

È agevole constatare che, rispetto alla precedente condanna, inflitta ai due medici, sia intervenuto un pieno proscioglimento per almeno un quinto dei capi di imputazione disciplinare. Non solo, ma anche la responsabilità per i restanti addebiti risulta pressoché “dimezzata”, considerata l’intervenuta parziale assoluzione.

La richiesta di undici mesi di inibizione ( a fronte degli originari dodici) è largamente distante da qualsiasi ragionevole calcolo di proporzionalità, anche prescindendo dalla mancata considerazione degli altri parametri indicati dal collegio di garanzia.

Nella stessa ottica, ancora più illogica si dimostra la richiesta della Procura relativa al presidente Lotito. A fronte del proscioglimento integrale per ben tre addebiti sui cinque in precedenza accertati, la proposta riduzione da dodici a dieci mesi di inibizione sfugge a qualsiasi credibile criterio di adeguatezza e proporzionalità.

Senza dire, poi, che le richieste della Procura Federale non tengono in alcun conto il ricordato ridimensionamento oggettivo degli addebiti di cui alle lettere E) ed F).

14. I criteri di quantificazione delle sanzioni imposti dal collegio di garanzia.

Per determinare correttamente le misure delle sanzioni applicate agli incolpati, coerenti con i criteri delineati dalle citate decisioni di annullamento, il collegio procede, allora, nel seguente modo.

Occorre assumere necessariamente come base di riferimento le sanzioni stabilite dalla precedente sentenza annullata: 12 mesi di inibizione ciascuno per Rodia, Pulcini e Lotito ed euro duecentomila di ammenda per la Lazio.

A fronte di tale misure, va considerato, in primo luogo, con riferimento ai medici Pulcini e Rodia, che risulta esclusa, in radice, la responsabilità per il capo di deferimento di cui al Capo A).

Ma anche con riguardo a tutte e 4 le restanti imputazioni, come già ricordato, il Collegio di Garanzia ha significativamente delimitato l’ambito oggettivo dei comportamenti ritenuti rilevanti sul piano disciplinare, escludendo qualsiasi responsabilità in ordine alla grave imputazione di non avere disposto l’isolamento e la quarantena dei soggetti positivi al virus.

Un ragionevole criterio di proporzionalità (ancorché non rigidamente aritmetico) induce a ritenere corretta una rideterminazione della sanzione che, assumendo quale base di calcolo gli indicati dodici mesi, la riduca (con riguardo al solo aspetto oggettivo degli illeciti accertati) nella misura di un quarto.

Sotto l’aspetto soggettivo, poi, il Collegio di Garanzia impone di valutare, distintamente, in favore degli incolpati, una serie di elementi:

- La relazione degli esperti, prodotta in corso di giudizio, volta a sottolineare il non trascurabile margine di errore correlato all’effettuazione dei test sulla positività dei calciatori;

- L’assoluta novità della disciplina dettata dalla Federazione e la conseguente difficoltà di farne esatta applicazione.

Questa Corte ritiene necessario chiarire, al riguardo, la portata della decisione del Collegio di Garanzia.

L’accertata omessa considerazione di elementi favorevoli agli incolpati ai fini della adeguata commisurazione della sanzione non può tradursi nell’affermazione di un mero difetto di motivazione nella ponderazione dei fattori che avevano portano alla quantificazione della condanna, ma comporta un vincolo positivo più incisivo nella presente fase d giudizio, vincolo che impone, comunque, di ridurre la misura originariamente applicata.

Il rinvio alla Corte, infatti, deriva dai connotati propri della decisione del Collegio di Garanzia, che non ha il potere “di merito” inerente la concreta nuova quantificazione della sanzione.

Una possibile diversa interpretazione, in forza della quale, la Corte dovrebbe oggi limitarsi a considerare espressamente in motivazione gli elementi “favorevoli” agli incolpati, indicati dal Collegio di Garanzia, giudicandoli però sempre recessivi rispetto agli altri aspetti degli illeciti accertati, finirebbe per eludere l’effetto conformativo derivante dalla decisione di annullamento, ledendo i diritti delle parti vittoriose nel giudizio dinanzi al CONI.

A fortiori, la Procura federale non può introdurre, in questa fase di giudizio, nuovi elementi diretti a sostenere ulteriori profili di disvalore degli illeciti accertati, asseritamente rilevanti in senso sfavorevole agli incolpati.

Questa affermazione va precisata, però, con riferimento al criterio fissato dal Collegio di garanzia, riguardante la mancata considerazione del parere reso dagli esperti.

La pronuncia del CONI sottolinea certamente l’esistenza, nella sentenza annullata, di un vizio a carattere procedimentale: un difetto istruttorio, che ha impedito di dare rilievo ad un elemento di prova potenzialmente idoneo a circoscrivere la colpa dei deferiti (ma non ad escluderne la responsabilità, secondo la decisione del CONI).

Questa Corte ritiene che, in ogni caso, anche limitando, per questo aspetto, la portata conformativa della pronuncia di annullamento, l’indicato elemento istruttorio debba ritenersi rilevante ai fini del concreto dimensionamento della sanzione.

La non implausibile esistenza di alcuni margini di errore nella diagnostica del contagio da COVID-19 in relazione alla vicenda in esame incide senz’altro sul grado di responsabilità dei medici, senza peraltro incidere sulla cogenza dei principi di precauzione e sulla conseguente (e non più discutibile) responsabilità.

Ne der va, pertanto, che, applicando untu lme te i vincoli derivanti dalle decisioni di annullamento, a sanzione irrogata ai medici Pulcini e Rodia va stabilita, conclusivamente, in mesi cinque di inibizione.

15. La determinazione della sanzione applicata al presidente Lotito.

Con riguardo alla posizione del Presidente Lotito, occorre considerare, oltre ai profili comuni ai due medici, i seguenti aspetti, partitamente indicati dal Collegio di Garanzia:

- Tre dei cinque addebiti disciplinare accertati dall’annullata decisione annullata sono definitivamente venuti meno;

- I due addebiti residui (lettere E e F) sono significativamente ridimensionati nella loro portata oggettiva;

- La responsabilità del presidente della società va graduata – in diminuzione - rispetto a quella dei medici, in presenza della riconosciuta delega di funzioni;

- Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza annullata, non può incidere negativamente sulla commisurazione della sanzione l’ipotizzata recidiva, in quanto non ritualmente contestata;

- Va riconosciuta validità ed efficienza del modello organizzativo sanitario.

Anche con riguardo al presidente Lotito vanno considerati, inoltre, i seguenti elementi, secondo quanto esposto in relazione ai medici:

- La relazione degli esperti, prodotta in corso di giudizio, volta a sottolineare il non trascurabile margine di errore correlato all’effettuazione dei test;

- La novità della disciplina dettata dalla Federazione, che attenua la colpa di chi commette violazioni nella prima fase di applicazione.

Alla luce di questi vincoli inderogabili fissati dal Collegio di garanza, questa Corte ritene corretta una determinazione della sanzione nella misura di mesi due di inibizione.

16. Le sanzioni applicate alla SS Lazio.

Con riguardo alla posizione della Lazio ed al correlato trattamento sanzionatorio, va osservato che le parti non hanno svolto difese specifiche e dettagliate.

Come esposto in precedenza, la società risponde, a titolo di responsabilità diretta, per le condotte di cui ai capi E) ed F) ascritte al presidente Lotito, e, a titolo di responsabilità indiretta per le condotte di cui ai capi B), C), E) ed F), ascritte ai medici Pulcini e Rodia Questa Corte ritiene che l’ambito della responsabilità della Società e la sua misura si connette, con tutta evidenza, agli stessi elementi indicati con riguardo ai suoi tesserati, considerando il duplice titolo di responsabilità degli addebiti (indiretta, con riguardo alle condotte dei medici, diretta, con riferimento alla condotta del presidente).

Non risulta accertata, invece, la responsabilità propria, con riferimento alla contestata violazione degli obblighi gravanti sulla società.

In questa cornice, tenendo conto anche di tutti gli elementi già esposti con riguardo alla commisurazione delle sanzioni applicate agli altri deferiti, è pienamente coerente con gli indicati parametri la sanzione di euro cinquantamila di ammenda.

17. Il rigetto del reclamo della Procura federale e l’accoglimento parziale dei reclami degli incolpati.

In conclusione, quindi, mentre il reclamo della Procura Federale va integralmente respinto, meritano parziale accoglimento i reclami proposti dagli incolpati, secondo quando precisato in motivazione e in conformità alle statuizioni del Collegio di Garanzia del CONI.

Agli incolpati vanno pertanto applicate le sanzioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

A) riunisce preliminarmente i giudizi;

B) respinge integralmente il reclamo proposto dalla Procura federale;

C) accoglie, parzialmente, i reclami proposti dai Dottori Ivo Pulcini, Fabio Rodia e Claudio Lotito e dalla società S.S. Lazio S.p.A.,

D) per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione del Tribunale federale nazionale n. 132/TFN-SD/2020-2021:

1) dichiara il Dott. Ivo Pulcini e il Dott. Fabio Rodia responsabili degli addebiti di cui ai capi B), C), E) ed F) dell'atto di deferimento, nei sensi indicati in motivazione, determinando la sanzione loro applicata in mesi 5 (cinque) di inibizione;

2) dichiara il Dott. Claudio Lotito responsabile degli addebiti di cui ai capi E) ed F) dell'atto di deferimento, nei sensi indicati in motivazione, determinando la sanzione applicatagli in mesi 2 (due) di inibizione;

3) dichiara la S.S. Lazio S.p.A. responsabile degli addebiti di cui ai capi B), C), E) ed F), nei sensi indicati in motivazione, determinando la sanzione applicatale in 50.000,00 (cinquantamila/00) di ammenda.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Morelli                                                     Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it