F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0032/CFA pubblicata il 05 Novembre 2021 (motivazioni) – A.S.D. Biancavilla 1990 Sporting-sig. Santagati Alessandro-Procura Federale

Decisione/0032/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0037/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Maurizio Fumo - Componente (relatore)

Ida Raiola - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0037/CFA/2021-2022 proposto dal sig. Alessandro Santagati e dalla società ASD Calcio Biancavilla 1990

CONTRO

la Procura federale per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare n. 0034/TFNSD-2021-2022 del 27.9.2021; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 4 novembre 2021, tenutasi parzialmente in teleconferenza, il dott. Maurizio Fumo e udito l’Avv. Alessandro Boscarino per la Procura Federale e l’Avv. Giuseppe Furnari per il Sig Santagati e per la ASD Calcio Biancavilla 1990; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, con la decisione indicata in epigrafe, ha applicato a Santagati Alessandro, all'epoca dei fatti dirigente della società ASD Calcio Biancavilla 1990, la sanzione di mesi nove di inibizione, avendolo riconosciuto colpevole della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 39, comma 3, perché - in occasione della gara di campionato LND di serie D girone I, Biancavilla – Gelbison, disputatasi a Biancavilla, in data 1.4.2021 - rivolgeva frasi offensive e minacciose all’indirizzo del calciatore tesserato con la società Gelbison, Iuliano Francesco, nonché per aver impedito allo stesso calciatore l'accesso allo stadio.

1.1. Con il medesimo provvedimento decisorio è stata applicata alla società ASD Calcio Biancavilla la sanzione di euro milleduecento (1.200) di ammenda, a titolo di responsabilità oggettiva (ai sensi dell’art. 6, comma 2, del vigente CGS), quale conseguenza delle condotte poste in essere dal Santagati.

2. Con il reclamo proposto nell’interesse del Santagati e della ASD, si deduce: a) carenza di elementi e/o riscontri oggettivi a sostegno della decisione, b) illegittimità della condotta tenuta dal calciatore Iuliano per violazione dell’art. 21 NOIF e conseguente assenza di responsabilità del Santagati e della ASD c) sproporzione del trattamento sanzionatorio.

2.1. Il reclamante argomenta come segue.

Il calciatore Iuliano, benché squalificato per la condotta tenuta nella partita di andata, aveva tentato, non di accedere alle tribune come semplice spettatore, ma di entrare negli spogliatoi dello stadio. Ebbene gli atleti raggiunti da squalifica non possono, come stabilito dall’art. 21 NOIF, accompagnare la squadra nello spogliatoio. Che questa sia la corretta ricostruzione dei fatti è dimostrato dalla circostanza che la “scena” si è svolta nella zona dell’impianto sportivo inibita agli spettatori e riservata ai calciatori, ai giudici di gara, agli allenatori e agli accompagnatori autorizzati. D’altronde, l’arbitro nulla ha segnalato e neanche le Forze dell’ordine presenti in loco hanno notato alcunché. Tale ultima emergenza rende evidente come non sia attendibile la ricostruzione dei fatti operata da tale Pulcini, persona appartenente alla squadra Gelbison, il quale ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del Santagati. Quest’ultimo, in realtà si è limitato a impedire che Iuliano accedesse agli spogliatoi. Anche il presunto rientro di Iuliano in albergo, pur se fosse (e non è) provato (invero è solo lo stesso Iuliano a parlarne), non sarebbe circostanza significativa, atteso che il predetto ben potrebbe essersi allontanato perché non era riuscito ad accedere agli spogliatoi.

D’altronde, come anticipato, nella partita di andata, Iuliano aveva tenuto una condotta altamente riprovevole, in quanto aveva sputato sul volto del capitano del Biancavilla. Tale episodio (mai denunziato dal Biancavilla) era valso la squalifica a Iuliano, il quale, dunque, ha posto in essere un atto contrario all’ordinamento sportivo quando ha tentato di entrare negli spogliatoi; il che fornisce adeguata spiegazione della condotta del Santagati, che è intervenuto unicamente per far rispettare il divieto conseguente alla squalifica.

2.2. In linea del tutto subordinata, il reclamante chiede una congrua riduzione della sanzione applicata, ritenendola non proporzionata ai fatti come contestati, anzi decisamente eccessiva.

3.La Procura federale ha depositato in data 29 ottobre 2021 controdeduzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo può essere accolto solo con riguardo alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio. Nel resto esso è privo di fondamento.

2. La decisione di primo grado pone in evidenza come la ricostruzione dei fatti posta alla base della richiesta di deferimento si fondi, non solo sulle dichiarazioni di Iuliano Francesco, ma anche su quella di numerose altre persone presenti in loco, che la hanno puntualmente confermata. Ed invero: a) Piccini (non Pulcini) Maurizio afferma che, quando i calciatori della squadra del Gelbison (cui egli stesso apparteneva) giunsero sul luogo di gara in Biancavilla, furono accolti in malo modo, vale a dire che furono insultati e strattonati. In particolare Iuliano fu avvicinato da un dirigente della squadra avversaria che, minacciandolo, gli intimò di non entrare nello stadio. Per tale ragione, il calciatore fu riaccompagnato in albergo; b) analoga ricostruzione dell’accaduto proviene da Oricchio Gianluca il quale ha precisato che un dirigente della squadra avversaria, rivolto a Iuliano, esclamò: “ Fituso! Vattene, pezzo di merda: oggi finisce male!”. Ha aggiunto che, dato il clima di grave intimidazione che era stato istaurato, gli appartenenti alla Gelbison non riferirono nulla all’arbitro; c) Puglisi Maurizio, legale rappresentate della società Gelsbison, ascoltato in due riprese, ha chiarito che effettivamente Iuliano fu allontanato in maniera minacciosa da un dirigente del Biancavilla, del quale ha fornito una foto (corrispondente al Santagati). Costui, in occasione della gara, gli aveva precisato che, in conseguenza del comportamento tenuto nella partita di andata da Iuliano, gli animi si erano surriscaldati. Secondo Santagati, infatti, Iuliano, al termine della partita disputatasi a Vallo della Lucania, aveva colpito con uno sputo Viglianesi Giuseppe, atleta del Biancavilla, “appartenente a una famiglia particolare”. Ha poi chiarito il Puglisi che le violenze poste in essere in danno di Iuliano si verificarono quando i Carabinieri non erano presenti.

2.1. Messina Marco e Tirreni Alfio, persone appartenenti alla società Biancavilla, nulla hanno riferito per conoscenza diretta.

2.2. Santagati Alessandro, per parte sua, pur negando di aver fatto alcunché per impedire a Iuliano di accedere alle tribune, ha chiarito che egli si era opposto a che lo stesso entrasse negli spogliatori, in quanto, essendo stato squalificato, tale ingresso doveva essergli inibito.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che le dichiarazioni di Piccini, Oricchio e Puglisi riscontrano pienamente quelle provenienti da Iuliano. Il fatto poi che costui avesse addirittura deciso di tornare in albergo (luogo nel quale, anzi, fui accompagnato) rende credibile che non il semplice accesso agli spogliatori gli sia stato negato, ma, addirittura, l’accesso alla stadio; altrimenti – è da credere – egli si sarebbe trattenuto quantomeno per assistere alla partita della sua squadra. Né può sostenersi che il fatto che Iuliano si sia ritirato in albergo sia affermazione proveniente dal solo interessato, in quanto, come appena premesso, anche il Piccini riferisce tale circostanza.

4. Le dichiarazioni del Santagati, evidentemente tendenti a ridimensionare la gravità dell’episodio, suonano come parziale ammissione. A ben vedere, d’altra parte, anche a voler concedere che egli si sia opposto a che Iuliano accedesse agli spogliatoi, non di meno si dovrebbe concludere che lo stesso avrebbe tenuto una condotta niente affatto lecita (anzi integrante in astratto il delitto di violenza privata), in quanto, da un lato, non aveva certamente l’autorità per ottenere coercitivamente l’osservanza del divieto che gravava su Iuliano, dall’altro, i toni minacciosi adoperati (“oggi finisce male”) e le ingiurie profferite (“fituso” ecc.), conferiscono alla sua condotta ulteriore connotazione di illiceità.

4.1. Rimane dunque accertata la responsabilità dell’incolpato in ordine all’addebito a lui ascritto.

5. Quanto al trattamento sanzionatorio, ritiene la Corte che esso debba essere mitigato, in quanto la pur riprovevole condotta tenuta dal Santagati deve essere considerata come una reazione (arbitraria e certamente sproporzionata) alla condotta, parimenti riprovevole, tenuta da Iuliano nel corso della gara di andata. Invero che quest’ultimo avesse tenuto un comportamento intemperante e offensivo è testimoniato dalla squalifica subita, circostanza che, se pure non provata per tabulas, posto che essa appare incontestata dallo stesso Iuliano e dai suoi compagni e dirigenti di squadra.

5.1. Ritiene questa Corte federale che dunque la sanzione possa essere rideterminata in mesi sei di inibizione.

5.2. Parimenti va ridotta la sanzione a carico della società, che si ridetermina in euro 800 di ammenda.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, così ridetermina le sanzioni:

  • alla società sportiva A.S.D. Biancavilla 1990 Sporting  irroga l'ammenda di 600,00;
  • al sig. Santagati Alessandro irroga l'inibizione di mesi 6 (sei).

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC

 

L'ESTENSORE

Maurizio Fumo

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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