Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0033/CFA del 05 Novembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale federale nazionale – sezione tesseramenti – Com. Uff. n. 10/TFN-ST del 23.9.2021

Impugnazione – istanza: S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l.-Sig. G.N.-FIGC-SSD arl Città di Mestre

Massima: Per il mancato rispetto dei tre giorni è tardiva la memoria di costituzione depositata il sabato 23 ottobre 2021 rispetto all’udienza fissata per l’udienza del mercoledì 27/10/2021 innanzi alla Corte Federale…L’art. 103, comma 1, CGS prevede che il deposito di memoria di costituzione avvenga tre giorni prima della udienza e, quindi, trattandosi di termini “a ritroso”, la costituzione de qua sarebbe dovuta avvenire il primo giorno non festivo antecedente la scadenza, vale a dire il 22 ottobre 2021, secondo quanto previsto dall’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., ritenuto dalla giurisprudenza applicabile anche ai termini a ritroso (Cass., Sez. VI n. 21335/17; Cass., Sez. VI n. 7608/20). Atteso che il comma 4 dell’art. 52 CGS si occupa solo della scadenza “in avanti” che va a coincidere con un giorno festivo, la lacuna dell’ordinamento va infatti colmata con il rinvio esterno operato dall’art.3, comma 2, CGS, al Codice di giustizia del CONI, il quale all’art.2, comma 6, a sua volta dispone: “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”. La questione è stata affrontata da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello che, con decisione n. 72/2020-2021, depositata il 18 gennaio 2021, ha ritenuto applicabile ai procedimenti dinanzi alla Corte Federale di Appello i principi giurisprudenziali formatisi sulla applicazione dell’art. 155 c.p.c.. Facendo corretta applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame, il termine ultimo per depositare la memoria di costituzione e risposta andava quindi a scadere nella giornata del 22 ottobre 2021, giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, 23 ottobre 2021. Ne consegue la declaratoria di tardività del deposito della memoria e degli atti allegati e di inutilizzabilità degli stessi.

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