F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0036/CFA pubblicata il 09 Novembre 2021 (motivazioni) – SSD L 84 Srl -Procura Federale

Decisione/0036/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0038/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mauro Mazzoni – Presidente

Antonella Trentini - Componente (Relatore)

Assennato - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0038/CFA/2021-2022 proposto dalla Società SSD L 84 S.r.l.

contro

la Procura Federale

per la riforma della Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 00036/TFNSD/2021-2022 del 1.10.2021, visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il 12.10.2021 l’Avv. Antonella Trentini e uditi l’avv. Jennyfer Bevilacqua per la SSD L 84 Srl e l’avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

A) Il presente giudizio di impugnazione trae origine dal ricorso al Giudice Sportivo del 24.4.2021 proposto dalla ASD Arzignano Calcio a 5, con il quale denunziava la posizione irregolare del calciatore Lucas De Freitas Siqueira in quanto sarebbe stato schierato dalla SSD L 84 Srl come giocatore “mai tesserato all’estero” malgrado fosse risultato già precedentemente tesserato per società affiliate alla Federazione nazionale brasiliana.

Con C.U. n. 1224 del 26.4.2021 in atti, il Giudice adìto, accertato che il calciatore anzidetto risultava essere stato tesserato presso la FIGC senza soluzione di continuità dalla stagione sportiva 2016-2017 per la prima volta con la Società Aosta, successivamente con la Società Maritime e, da ultimo (in specie dal 30.8.2019), per la Società L 84 Srl, respingeva il ricorso “in quanto infondato in fatto e in diritto”.

Appellava tale decisione la ASD Arzignano.

Con decisione del 4.5.2021 n. 175/CSA/2020-2021, la Corte d’Appello Sportiva dichiarava inammissibile il reclamo in quanto tardivo, disponendo tuttavia la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

La Procura Federale svolgeva la propria istruttoria.

Il calciatore Lucas De Freitas Siqueira, interrogato, pur negando la propria consapevolezza in ordine agli accadimenti pregressi ascrittigli, presentava istanza ex art. 126 CGS per l’applicazione di sanzioni prima del deferimento, invocando la propria buona fede. La sanzione veniva così applicata (quattro giornate di squalifica).

La Procura Federale redigendo a conclusione delle indagini apposita relazione in data 11.6.2021, deferiva tutti i dirigenti, il presidente e la Società SSD L 84 Srl, per rispondere di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS.

Con tale atto la Procura aveva ritenuto responsabili i dirigenti, il presidente e la stessa Società contestando, a vario titolo, l’irregolare tesseramento, l’errata attestazione sulle distinte di gara e la non regolare partecipazione del giocatore a n. 60 gare nelle stagioni 2019-2020 2020-2021 nei ca pionati di Calcio a 5, Under 19, A2 girone A. Motivav la Procura tali deferimenti sulla propria deduzione che, avendo il giocatore richiesto l’applicazione della sanzione, egli fosse consapevole di aver reso dichiarazione inveritiera all’atto del proprio tesseramento per la FIGC.

Instauratosi il giudizio dinanzi al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare, la SSD L 84 Srl, tutti i dirigenti ed il presidente, eccepivano, fra gli altri, che né il presidente né i dirigenti avevano violato le norme contestate con conseguente insussistenza della responsabilità diretta ed oggettiva a carico della SSD L 84 Srl. In specie rilevavano di essersi limitati ad un automatico inserimento di dati, qual è la procedura di mero “aggiornamento di posizione” di un calciatore già tesserato in precedenza presso la FIGC, iter meramente compilativo, non modificabile, né integrabile. A supporto di tale tesi difensiva allegavano la dichiarazione in tal senso del Segretario della Divisione Calcio a 5 LND.

All’udienza del 23.9.2021 il Tribunale Nazionale Federale, ritenendo preliminarmente inammissibile la richiesta di sospensione del giudizio in quanto oggetto del giudizio “non è la validità del tesseramento, ma le asserite irregolarità delle condotte dei deferiti”, nel merito riteneva non fondati i deferimenti della Procura Federale “nei confronti del presidente e dei dirigenti della SSD L 84 Srl e pertanto tale irregolarità non può essere ascritta a quest’ultima Società”. Disponeva, per l’effetto, il proscioglimento dei sigg.ri Falco, Villella, Robertino, Osella, Manzetto, Boccardi, Mango, rispettivamente presidente e dirigenti della Società SSD L 84 Srl deferiti dalla Procura. Malgrado ciò riteneva la Società responsabile ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, della condotta del proprio tesserato Lucas De Freitas Siqueira in quanto ritenuto “consapevole, a nulla rilevando la dedotta buona fede, totalmente priva di credibilità sol pensando alla sua convocazione per la nazionale brasiliana U.18, del suo precedente tesseramento per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana”.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata il 1° ottobre 2021, proscioglieva i dirigenti e il presidente dagli addebiti loro contestati, e condannava la Società SSD L 84 Srl alla penalizzazione di 3 punti nella classifica della stagione sportiva 2021-2022, e all’ammenda di 2.000,00.

B) Con reclamo depositato in data 8 ottobre 2021 la Società SSD L 84 Srl impugnava dinanzi a Codesta Corte la decisione del Tribunale Federale Nazionale, evidenziando in primo luogo l’insussistenza dei presupposti necessari per la configurazione della responsabilità oggettiva della Società ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, per la condotta del tesserato Lucas De Freitas Siqueira e che, comunque, vi sarebbe contraddittorietà ed illogicità della motivazione, che da un lato sollevava tutti gli organi della Società da responsabilità e purtuttavia condannava la Società. Concludeva la Società per il proprio proscioglimento o in subordine per l’applicazione della sola ammenda al minimo e/o dell’ammenda e della commutazione della penalizzazione in ammenda; in ulteriore subordine, in caso di conferma dell’ammenda, di commutare la penalizzazione in ammenda.

All’udienza del 3 novembre 2021, tenutasi in videoconferenza, veniva ascoltato per la Società reclamante l’avv.Bevilacqua e per la Procura Federale l’avv. Avagliano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

D) Con due motivi di reclamo la Società SSD L 84 Srl eccepisce l’insussistenza dei presupposti necessari per la configurazione della responsabilità oggettiva della Società ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, per la condotta del tesserato Lucas De Freitas Siqueira, nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione adottata dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, nella pronuncia n. 0036/TFNSD/2021-2022 dell’1 ottobre 2021.

La reclamante, a sostegno della legittimità̀ del proprio operato, richiamando quanto già dedotto dinanzi al Tribunale Federale Sportivo, alla Corte Sportiva d’Appello, al Tribunale Federale Nazionale, insiste nella non riconducibilità a sé del comportamento del calciatore in quanto tenuto due anni prima che venisse tesserato per la L 84 Srl, e ciò in considerazione di vari elementi: (i) la dichiarazione reticente/mendace del calciatore si sarebbe “consumata ed esaurita” nella stagione sportiva 2016-2017, all’atto del primo tesseramento per la FIGC da parte della Società ASD Aosta C5, risultando così assenti i requisiti della reiterazione e continuazione; (ii) il Segretario della Divisione Calcio a 5 della LND ha espressamente dichiarato che la dichiarazione di “non essere mai stato tesserato all’estero” è necessaria da parte del calciatore solo all’atto del suo primo tesseramento per la FIGC; (iii) la pratica del De Freitas, già presente nel sistema «AS 400» della FIGC, attesta controlli già svolti dalla Federazione al primo inserimento; l’inserimento dei dati per l’”aggiornamento della posizione” viene lavorata da organi federali (Divisione Calcio a 5 o Comitato Regionale).

A maggior prova della propria tesi, riporta fra gli altri la dichiarazione della LND-Segretario Divisione Calcio a 5 del 10 agosto 2021, già prodotta nei precedenti ordini e gradi, nella quale, in risposta alla richiesta di chiarimenti sul punto, conferma espressamente quanto sopra.

E) Il reclamo è fondato per le ragioni di seguito esposte.

F) Il motivo di diritto principale riguarda la «responsabilità oggettiva» prevista dall’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, rubricato “Responsabilità della Società”. Nel caso specifico è stata ritenuta sussistere a carico della Società per la violazione dell norme regolame tari in materia di tesseramenti realizzati mediante falsa        attestazione di cittadinanza.

L’art. 6, comma 2, CGS, afferma testualmente che “la società risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2”.

La ratio della responsabilità oggettiva nell’ordinamento sportivo è diretta da un lato a presidiare la regolarità delle gare e, dall’altro, consente di sanzionare anche le società sul presupposto che negli sport di squadra, ove i valori delle singole compagini sono espressi in termini di punti e classifiche, la sanzione inflitta al solo dirigente o tesserato si rivelerebbe scarsamente efficace. In tale quadro, la responsabilità oggettiva della società consegue automaticamente a quella personale dell’autore materiale del fatto, laddove, tuttavia, vi sia alla base almeno un nesso di causalità materiale. La suddetta norma va, tuttavia, letta in combinato disposto con il successivo art. 7 (“Scriminante o attenuante della responsabilità della società”), che assegna al Giudice un importante compito: quello di valutare “l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’oggettivo funzionamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo”, al fine di attenuare o eliminare la responsabilità della società.

Fermo il carattere assiologico della responsabilità oggettiva, l’interpretazione letterale del combinato disposto delle due norme non può che avere come significato quello di imporre al Giudice la valutazione del fatto posto al suo giudizio all’insegna di criteri di logicità ed equità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia.

Poiché la responsabilità in argomento richiama la struttura originaria dell’art. 41 c.p., si rende necessario tener saldo il principio cardine di cui all’art. 27 della Costituzione, alla luce del quale può apparire una forzatura giuridica discendere la responsabilità oggettiva della società sic et simpliciter da quella personale del tesserato in assenza del nesso fra tesserato, fatto e società.

Ebbene, è proprio in tali casi che si rende necessario esercitare il potere di valutazione ex art. 7 CGS, affinché la decisione rispecchi i canoni di giustizia, consentendo, fra gli altri, di dar peso al collegamento causale, alla prevedibilità o meno dell’evento da parte delle compagini calcistiche mediante la predisposizione di misure idonee a prevenire l’illecito o quantomeno ridurne le conseguenze. E’ infatti evidente che laddove manchi del tutto il nesso di causalità materiale (illecito commesso e concluso in altro sodalizio), la società non potrà adottare alcun criterio di prevedibilità necessario al fine di predisporre rimedi e dunque non potrà essere chiamata alla responsabilità di cui all’art.6 CGS.

E’ necessario, allora, individuare il momento in cui si perfeziona la condotta del tesserato fonte di responsabilità oggettiva per la società tesserante.

Non si ignorano i numerosi interventi giurisprudenziali in materia che si sono succeduti sino a ridurre l’ambito applicativo di tale forma di responsabilità (v. Corte Cost., sentenza, 23 marzo 1988, n. 364), in ragione del principio della personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost., che postula necessariamente la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa ovvero del dolo in capo al reo.

Nel codice civile si rinvengono numerose ipotesi di responsabilità oggettiva, disciplinate dagli artt. 2048, 2049, 2050, 2051, 2053 e 2054 c.c.: tuttavia, in tali ipotesi, la condotta illecita foriera di responsabilità presuppone, nei confronti del soggetto dichiarato responsabile, un potere di controllo sul danneggiante, essendo l’istituto comunque caratterizzato dal rapporto unitario in cui il responsabile si pone con il soggetto che ha dato luogo al danno.

Alla luce di tali interventi volti a limitare, se non ad espungere, la responsabilità oggettiva dall’ordinamento giuridico generale, ci si è interrogati circa la permanenza di tale istituto all’interno dell’ordinamento sportivo, ed in particolare a proposito della costituzionalità della norma in argomento.

Un primo orientamento, favorevole al suo impiego, trae suo fondamento dalla circostanza che nel diritto comune detta forma di responsabilità oggettiva risponde a scelte di politica legislativa tendenti ad una maggiore protezione dei terzi, di talché in materia sportiva l’opportunità di simili forme di responsabilità si fonderebbe sull’obiettivo di tutelare le competizioni sportive. La logica ispiratrice si baserebbe sul contemperamento di opposti interessi, gli uni individuali e gli altri superindividuali, e sull’opportunità di privilegiare questi ultimi.

 Altra tesi, sempre favorevole ad ipotesi di responsabilità oggettiva, invoca il principio dell’ubi commoda, ibi et incommoda: le società sportive, avvalendosi dell’operato del tesserato, sarebbero ritenute responsabili sul piano disciplinare delle conseguenze dei fatti/comportamenti illeciti degli stessi.

In senso contrario è stato sostenuto come siffatto titolo di imputazione della responsabilità sia privo di qualsiasi legittimazione logico-giuridica, in quanto contrastante con il principio costituzionalmente previsto della personalità della pena, che postula necessariamente la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa ovvero del dolo in capo al sanzionato. Sicché il principio dell’ubi commoda, ibi ed incommoda non sarebbe applicabile alle società sportive, il cui fine s concret zzerebbe nel miglioramento atletico dei partecipanti e nel conseguimento del primato sportivo: la responsabilità oggettiva, invece , avrebbe come scopo precipuo l’irrogazione di una sanzione prevista dall norma sportiva in conseguenza del verificarsi di un accadimento in contrasto con lo scopo dell’ordinamento sportivo.

Anche nella prassi sportiva, l’istituto della responsabilità oggettiva dei sodalizi calcistici è stato sottoposto a numerose considerazioni critiche, alla luce anche della notevole applicazione di tale forma di imputazione dell’illecito, tanto da apportare modifiche alla norma nel nuovo codice. Infatti, la norma in esame (anche nella nuova formulazione) è fattispecie che permette l’irrogazione della sanzione per qualsiasi condotta vietata, fra cui le ipotesi meno gravi, quali l’utilizzo di un calciatore non regolarmente tesserato, come nel caso odierno.

Tale illecito determina, dunque, non solo l’applicazione della sanzione nei confronti del reo calciatore (e dirigenti, presidente, ecc.), ma anche alla società, con notevoli problematiche in ambito applicativo attesa la genericità della previsione dei presupposti per l’istituto della responsabilità oggettiva e le innegabili differenze intercorrenti fra società sportive professionistiche e dilettantistiche. Il calcio dilettantistico, infatti, prevede budget societari competenze e disponibilità di gran lunga inferiori rispetto alle categorie professionistiche.

La responsabilità oggettiva comporta, dunque, il trasferimento in capo alla società della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della società o comunque svolgono attività rilevanti per l’ordinamento sportivo e trova il suo fondamento nell’esigenza di rendere pregnante l’effettivo impegno delle società nell’attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l’ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare nonché nell’attività di stimolo del massimo rispetto delle norme federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni.

Una lettura in tal senso del nuovo art. 6, comma 2, in combinato disposto con l’art. 7, CGS, consente di (graduare o) escludere la responsabilità oggettiva della società L 84 Srl per l’illecito commesso dal calciatore Lucas De Freitas Siqueira, attraverso la presa in considerazione di diversi elementi/circostanze tali da escludere una presunzione iuris et de iure in ordine a tale responsabilità.

La fattispecie in esame rientra infatti in una di quelle ipotesi (eccezionali ma non rarissime nell’ordinamento sportivo), in cui il semplice vincolo di tesseramento non vale di per sé a giustificare, nei confronti della società ultima tesserante, il deferimento/condanna per responsabilità oggettiva. Occorre al contrario far ricorso al generale principio di giustizia sostanziale e di ragionevolezza, pienamente operanti anche nel diritto sportivo, contestualizzando i fatti oggetto di controversia.

Ai sensi dell’art. 7 CGS, il Giudice sportivo, per evitare che mediante l’istituto della responsabilità oggettiva si producano situazioni abnormi e non conformi a giustizia, può temperare la responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà e personalità della sanzione. In tali casi, le società calcistiche sarebbero sottoposte a sanzioni solo nell’ipotesi di omessa individuazione, da parte degli organi societari preposti al controllo, dei responsabili dei comportamenti antisportivi, prendendo in tal modo decisioni costituzionalmente orientate.

Nel caso di specie, è da dire che:

a) le dichiarazioni del calciatore sono state rese nel 2016/2017 all’ASD Aosta all’atto del primo tesseramento in Italia;

b) il calciatore Lucas De Freites Siqueira è stato tesserato dalla SSD L 84 Srl nel 2019 mediante procedura automatizzata di “aggiornamento dello stato”, non involgente dichiarazioni dell’atleta;

b) l’operato dei dirigenti e del presidente della SSD L 84 Srl è stato ritenuto conforme all’ordinamento sportivo poiché la dichiarazione del calciatore di non essere mai stato tesserato all’estero (l’“operato” del “tesserato” che ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, sarebbe dovuto essere oggetto del “controllo” della società -art. 7-, al fine di risponderne), è stata riconosciuta dai vari Organi di Giustizia sportiva sin qui intervenuti, compreso il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, essere “stata resa due anni prima del tesseramento con la ASD L 84 C 5”: ciò esclude che possa “essere ascritta a quest’ultima società”, che dunque non avrebbe potuto né “prevedere l’evento” né “predisporre misure idonee a prevenire l’illecito o quantomeno ridurne le conseguenze”.

Tali elementi portano ad escludere che la responsabilità oggettiva, sub specie di responsabilità disciplinare per le dichiarazioni non veritiere rese dal calciatore De Freitas, possa essere attribuita alla Società reclamante, in quanto un tale giudizio sconfinerebbe dai criteri di giustizia, perchè la condotta illecita “non è stata effettuata dal calciatore al momento o in corso di tesseramento con la SSD L 84 Srl, avendo quest’ultima esclusivamente aggiornato la posizione del calciatore già tesserato”, bensì è stata effettuata due anni prima, quando il calciatore fu tesserato per la prima volta dalla Società ASD Aosta. E su tale circostanza non vi è contestazione.

Il TFN sul punto ritiene non “condivisibili le prospettazioni della Procura federale secondo le quali il calciatore avrebbe reiterato le dichiarazioni non veritiere anche in occasione dell’accordo con la SSD L 84”. In proposito, si evidenzia che non r sulta agl atti di causa, né negli interrogatori o altro, alcun elemento che faccia supporre che la società reclamante fosse a conoscenza della situazione del calciatore ante 2019, avendo essa provveduto a tesserarlo e, di conseguenza, ad aggiornare il suo stato on line solo il 30.8.2019.

Ad ulteriore conferma, il TFN precisa che la Società ha “esclusivamente aggiornato la posizione del calciatore già tesserato”, sicché le dichiarazioni non veritiere risalgono al primo tesseramento per altra Società (che effettivamente non ha vigilato e/o era responsabile del proprio tesserato), e non risultano essere state reiterate nei successivi passaggi. Neppure dall’interrogatorio del calciatore emergono affermazioni contrarie.

Ritiene addirittura il primo Giudice che non era onere dell’ultima società verificare la veridicità e la regolarità del tesseramento del 2016/2017 avallato dalla FIGC, effettuando in proprio investigazioni presso altre federazioni straniere, in casi come questo in cui si tratta non di tesseramento ex novo, bensì di passaggi successivi di mero “aggiornamento” di posizioni già valutate dalla FIGC. Siffatto contesto ha, al contrario, fatto maturare nella Società il legittimo affidamento sulla regolarità della posizione del calciatore, a maggior ragione visto che “la società non poteva far altro che prendere atto del precedente tesseramento attestato dalla Federazione”.

Nello scenario delineato è incontestato che la dichiarazione mendace del calciatore Lucas De Freites Siqueira è avvenuta in momento antecedente all’ultimo tesseramento che qui rileva, con impossibilità della società SSD L 84 Srl di poter effettuare qualsivoglia verifica sulla veridicità di dichiarazioni rese ad altra Società due anni prima del contatto fra De Freitas e la reclamante; né poteva porvi rimedio, essendosi quest’ultima Società tesserante limitata ad inserire on line meri dati nei campi predisposti nel sistema AS 400 della FIGC.

Il club in questione, infatti, non era tenuto a vigilare sul comportamento tenuto da un proprio tesserato verso non la propria compagine, bensì una precedente Società, né avrebbe potuto prevenire la commissione della condotta illecita già commessa e conclusa, con conseguente esonero da ogni forma di responsabilità (“non appaiono condivisibili le prospettazioni della Procura Federale secondo le quali il calciatore avrebbe reiterato le dichiarazioni non veritiere anche in occasione dell’accordo con la SSD L 84 Srl”).

Pertanto la società reclamante non poteva assumersi alcuna responsabilità in merito alle dichiarazioni di Lucas De Freites Siqueira alla ASD Aosta e non reiterate con l’odierna Società, come ripetutamente affermato anche dal primo Giudice nelle argomentazioni della propria decisione.

Di conseguenza appare contraddittoria ed incongrua la parte della decisione reclamata, ove – dopo aver escluso la responsabilità della Società - l’ha ritenuta responsabile oggettivamente per le dichiarazioni fatte dal calciatore ad altra società, la ASD Aosta, “due anni prima del tesseramento con la L 84 Srl”, fondate, evidentemente, sulla richiesta del calciatore di avvalersi dell’accordo ex art. 127 CGS.

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla le sanzioni inflitte alla società S.S.D. L 84 S.r.l.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonella Trentini                                                  Mauro Mazzoni

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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