F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 064/CSA pubblicata il 11 Novembre 2021 – S.S.C. Napoli S.p.A.

Decisione n. 064/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 061/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE I

 composta dai Sigg.ri:  

Umberto Maiello -Vice Presidente

Paolo Del Vecchio – Componente

Michele Messina - Componente (relatore)

Franco Granato -Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 061/CSA/2021-2022, proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 69 del 25.10.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.11.2021 - a seguito del differimento dell’udienza già calendarizzata per il giorno 05.11.2021, disposto per il riconosciuto impedimento del difensore della società reclamante - l’Avv. Michele Messina e udito l’Avv. Mattia Grassani per la S.S.C. Napoli S.p.A.; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S.C. Napoli S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, inflitta al proprio Vice Presidente e Consigliere Delegato, Edoardo De Laurentiis, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Comunicato Ufficiale n. 69 del 25.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Roma/Napoli del 15.10.2021.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine della gara, entrando senza titolo sul terreno di gioco, rivolto agli Ufficiali di gara, con tono sarcastico, un’espressione irriguardosa, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

La Società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la rideterminazione in melius della sanzione irrogata nella misura ritenuta di giustizia.

La S.S.C. Napoli S.p.A. ritiene, infatti, il gravato provvedimento contraddittorio e, comunque, eccessivamente afflittivo rispetto all’effettivo disvalore sotteso al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Secondo la tesi della ricorrente, pienamente titolata e comunque legittima sarebbe stata la presenza sul terreno di gioco del proprio dirigente e l’espressione dallo stesso proferita all’indirizzo degli Ufficiali di gara, a suo dire peraltro parzialmente diversa rispetto a quella riportata in rapporto, avrebbe avuto una connotazione di stampo ironico e priva di contenuto offensivo o irriguardoso.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La Corte preliminarmente osserva come il proposto gravame sia, anzitutto, inammissibile perché, con mirato riferimento ai principi di titolarità dell’azione e di legittimazione attiva, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato non già dalla S.S.C. Napoli S.p.A. quanto direttamente dal suo Vice Presidente e Consigliere Delegato, Edoardo De Laurentiis, nella cui esclusiva sfera di interesse spiega la sua afflittività la sanzione pecuniaria dal Giudice Sportivo irrogata.

In forza, anche, dell’orientamento espresso dal Collegio di Garanzia del CONI - Prima Sezione - con la recente decisione n° 69/2021 del 30.08.2021, e da questo Collegio condiviso, è lecito affermare come l’art. 49 Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C., coordinato con i principi in tema regolati dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile, espressamente preveda che: “sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli Organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli Organi di Giustizia di secondo grado, le Società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso”.

In ragione di quanto sopra è, quindi, in claris dimostrato come il solo Vice Presidente e Consigliere Delegato, Edoardo De Laurentiis e non la S.S.C. Napoli S.p.A. fosse titolare del diritto d’azione e legittimato attivo, con conseguente, accertata, inammissibilità del reclamo che sarebbe già di per se stessa assorbente delle eccezioni di merito ivi sollevate e che la Corte, per completezza, ritiene, comunque, di dover esaminare.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce l’insussistenza dell’addebito in contestazione quanto all’ingiustificata presenza del proprio dirigente sul terreno di gioco una volta inserito il suo nominativo nel c.d. “Gruppo Squadra”, come da comunicazione dalla S.S.C. Napoli S.p.A. alla A.S. Roma S.p.A., inviata in data 23.10.2021.

La predetta contestazione è infondata.

A riguardo occorre preliminarmente chiarire come il regolamento del 24.06.2020, dalla reclamante Società per vero genericamente evocato e a mezzo del quale la F.I.G.C. definiva il “Gruppo Squadra”, sembrerebbe disciplinare le sole modalità di accesso allo stadio di giocatori, tecnici e accompagnatori nel rispetto della vigente normativa sanitaria ma non anche accreditare il diritto di dirigenti, non in distinta, ad entrare e sostare sul terreno di gioco. D’altro canto, le norme di riferimento che governano la fattispecie in parola vanno rinvenute esclusivamente nell’art. 66 comma 1, delle N.O.I.F. che testualmente recita. “Per le gare organizzate dalla Lega Professionisti Serie A…. sono ammessi nel recinto di giuoco per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso, a) un dirigente accompagnatore ufficiale… f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara……”  e nell’art. 66 comma 1 bis che dispone: “Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti Serie A, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 8 posti supplementari …. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità.. “.

Dalla piana lettura della distinta di gara consegnata dalla S.S.C. Napoli S.p.A., e al referto allegata, emerge, invece, come il dirigente accompagnatore uff. fosse il Sig. Giuseppe Santoro e che nella “panchina aggiuntiva” fosse stato inserito, a titolo di altro dirigente accompagnatore, il nominativo del Sig. Cristiano Giuntoli.

Il Vice Presidente e Consigliere Delegato, Edoardo De Laurentiis, non era, dunque, in lista e la sua presenza sul terreno di gioco dopo la fine della partita, giustificata secondo la Società ricorrente dall’inserimento del suo nominativo nell’elenco “Gruppo Squadra” trasmesso il 23 Ottobre 2021 alla A.S. Roma (al quale potrebbe attribuirsi, al più, valore meramente informativo), deve ritenersi effettivamente senza titolo, in adesione a quanto dal Giudice Sportivo correttamente rilevato.

Né ad un diverso approdo può giungersi in considerazione del fatto che il dirigente De Laurentiis fosse stato dotato, dalla A.S. Roma S.p.a., di un pass cd. ‘All areas’ dal momento che la selezione delle persone abilitate all’accesso sul terreno di gioco è regolata in modo cogente direttamente dall’ordinamento federale e non è, dunque, nella disponibilità delle società impegnate nella singola gara, restandovi soggetta la stessa società ospitante.

Ugualmente infondato, a parere di questa Corte, deve essere ritenuto anche il secondo motivo di gravame afferente alla qualificazione della condotta e alla pretesa eccessiva afflittività della sanzione comminata.

Considerato come, ai sensi dell’art. 61 comma 1 Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C., i rapporti degli Ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi godano di fede privilegiata, è possibile ritenere come la frase dal Vice Presidente e Consigliere Delegato, Edoardo De Laurentiis, al quarto Ufficiale rivolta e da questi regolarmente refertata si riveli, in ragione del suo tono sarcastico e polemico, obiettivamente irriguardosa e, come tale, dal Giudice Sportivo adeguatamente sanzionata nel rispetto dei vigenti parametri normativi e della gravità della condotta in addebito.

In considerazione di quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte, presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                             IL VICE PRESIDENTE

Michele Messina                                                 Umberto Maiello

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it