F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 060/CSA pubblicata il 10 Novembre 2021 – F.C. Sudtirol S.r.l./F.C. Legnago Salus

Decisione n. 060/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 035/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente (relatore)

Mauro Sferrazza - Componente 

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 0035 del 2021, proposto dalla F.C. Südtirol s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 59/DIV del 5/10/2021;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 22/10/2021 l’Avv. Borgo;

Uditi il legale della Società F.C. Südtirol s.r.l., Avv. Angileri, e il legale della Società F.C. LEGNAGO SALUS s.r.l., Avv. Scalco

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

La F.C. Südtirol s.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra LEGNAGO e SUDTIROL del 26/09/2021, ha:

- dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società F.C. Südtirol;

- dichiarato, sulla base degli atti ufficiali di gara e dei relativi supplementi, che il mancato completamento della gara Legnago - Südtirol del 26 settembre 2021 non sia stato causato da responsabilità della società Legnago;

- disposto procedersi oltre per il completamento della gara, secondo le norme vigenti.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la comminazione a carico della Società F.C. LEGNAGO SALUS s.r.l. della sanzione della perdita della gara in argomento con il punteggio di 0-3, la Società ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il mancato svolgimento della gara di cui è procedimento, o meglio la sua mancata conclusione, sia da addebitare alla responsabilità della Società F.C. LEGNAGO SALUS s.r.l., con la conseguenza che quest’ultima debba essere sanzionata, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del C.G.S., con la perdita della gara con il risultato di 0-3 a favore della Società F.C. Südtirol s.r.l..

La Società F.C. LEGNAGO SALUS s.r.l. ha controdedotto al reclamo chiedendo il rigetto dello stesso.

La Corte ritiene che il ricorso vada respinto, con conseguente conferma della decisione assunta dal Giudice Sportivo.

In primo luogo, deve essere confermata la statuizione contenuta nella decisione del Giudice Sportivo in ordine all’inammissibilità del ricorso presentato dalla F.C. Südtirol s.r.l.

Al proposito, il Giudice Sportivo ha, correttamente, sussunto il caso di cui è giudizio nella fattispecie di cui all’articolo 65, numero 1, lettera c), C.G.S, con la conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere preceduto da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara, come prescrive l’articolo 67, numero 4, C.G.S..

Questa Corte evidenzia che la correttezza del ragionamento compiuto dal Giudice Sportivo risulta confermata dal tenore della norma contenuta nelle “Decisioni Ufficiali FIGC”, annesse alla Regola 1 del Gioco del Calcio “Il terreno di gioco”, che, al paragrafo 2 “Segnature e caratteristiche del terreno di gioco”, punto 3, recita: “Gli eventuali reclami per irregolarità sulle misure del terreno di gioco, delle porte, del pallone e per tutto quanto ha attinenza con il terreno di gioco stesso non saranno presi in considerazione se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all’arbitro prima dell’inizio della gara”.

La necessità della formulazione di una previa riserva vale, sempre a tenore delle predette “Decisioni Ufficiali FIGC”, anche per l’ipotesi delle irregolarità sopravvenute nel corso della gara, con la sola differenza che le stesse possono essere contestate anche in forma verbale. Del pari corretta è stata la decisione del Giudice Sportivo, laddove ha, comunque, valutato la procedibilità d’ufficio in merito all’accertamento di eventuali responsabilità che abbiano causato il mancato completamento della gara.

Al proposito, questa Corte non può che richiamare, in aggiunta alle condivisibili considerazioni svolte dal Giudice Sportivo, quanto affermato dall’allora Alta Corte di Giustizia del CONI nella decisione n. 19/2011. Il predetto Organo di Giustizia Sportiva ebbe modo di sottolineare l’esistenza nell’ordinamento sportivo di “un principio immanente di coerenza alla stregua del quale il rispetto delle coordinate organizzative di un campionato, bene collettivo attinto dalla generalità dei soggetti che vi partecipano, non può essere rimesso esclusivamente al potere d’impulso (e quindi, potenzialmente, all’arbitrio discrezionale) di soggetti portatori di interessi individuali; presidio officioso comunque assicurato al regolare svolgimento del campionato, in una logica di private enforcement che viene chiamato a complementare e non rimpiazzare l’iniziativa degli organi preposti a garantire il rispetto della disciplina organizzativa della competizione”.

Venendo al merito del reclamo, si evidenzia che nella “Guida Pratica AIA”, annessa alla regola 1 del Gioco del Calcio “Il terreno di gioco”, il punto 2 recita: “omissis – Qualora le irregolarità siano constatate e riguardino la segnatura in generale, le bandierine d’angolo ed il campo per destinazione, l’arbitro inviterà la società ospitante, tramite il capitano, ad eliminarle entro un termine che, a sua discrezione, ritiene compatibile con la possibilità di portare a termine la gara. Se ciò non fosse possibile l’arbitro non darà inizio alla gara. In ogni caso, l’arbitro annoterà nel rapporto di gara le riserve presentategli, allegandole in originale, i provvedimenti assunti e le conseguenze relative”.

Il punto 3) precisa che in caso di irregolarità sopravvenute nel corso della gara, l’Arbitro “si comporterà in conformità a quanto precisato al punto precedente”.

Tali regole pratiche sono state, puntualmente, osservate dal Direttore di Gara con riferimento all’incontro di calcio che ci occupa. Come evidenziato dal Giudice Sportivo, infatti, “l’arbitro ha attestato che al fine di ovviare alla cancellatura verificatasi a causa delle abbondanti piogge in corso, la società di casa ha prontamente tentato di tracciare nuovamente le linee con materiale nella sua disponibilità”.

L’art. 60, punto 2, delle N.O.I.F. ed il punto 3 delle Decisioni Ufficiali FIGC, annesse alla regola 1 del Gioco del Calcio, “Impraticabilità del terreno di gioco” recitano: “Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara”.

La “Guida Pratica AIA”, annessa alla regola 1 del Gioco del Calcio “Il terreno di gioco”, al punto 4, nell’indicare quali siano le cause che determinano l’impraticabilità del terreno di gioco, alla lettera c) menziona: “pioggia o allagamenti: quando il pallone non rimbalza, galleggia in più zone del terreno di gioco e quando le diffuse pozzanghere non consentono una idonea segnatura del terreno stesso”.

Alla luce di quanto sopra, anche in considerazione della mancata presentazione di una espressa riserva da parte dell’odierna reclamante, questa Corte non può che condividere quanto già statuito dal Giudice Sportivo in ordine al fatto che “il mancato completamento della gara e, quindi, la mancata completa effettuazione della stessa non discendono da comportamenti colposi o dolosi posti in essere dalla società Legnago e, quindi, da sua responsabilità”.

Opinare, diversamente, significherebbe - in mancanza, peraltro, di qualsiasi elemento specifico di segno contrario (la cui assunzione nell’immediato è stata resa impossibile, come ribadito, più volte, dal Giudice Sportivo, proprio dalla mancata presentazione di riserve) – smentire, in modo del tutto apodittico, il giudizio espresso dal Direttore di Gara.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

IL VICE PRESIDENTE ESTENSORE                 IL PRESIDENTE

Maurizio Borgo                                                     Pasquale Marino

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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