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F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 061/CSA pubblicata il 10 Novembre 2021 – ASD Sona Calcio

Decisione n. 061/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 051/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore )

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 051/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Sona Calcio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 34 del 18.10.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.10.2021, il Dott. Savio Picone e udito l’Avv. Carlo Ghirardi per la ricorrente, nonché sentito l'arbitro; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Sona Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Edoardo Pavan, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 34 del 18.10.2021), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Dilettanti – Girone B Vis Nova Giussano / Sona Calcio del 17.10.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al collo”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre ad una o due giornate di squalifica.

Secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di fallo di gioco, ovvero di condotta antisportiva, poiché in sintesi: il giocatore Edoardo Pavan, al solo fine di allontanarsi da un giocatore avversario che aveva tentato di colpirlo al volto con il braccio sinistro, avrebbe esclusivamente appoggiato l’avambraccio sulla schiena di detto calciatore avversario posizionato davanti a lui; il gesto, privo di intento lesivo, sarebbe stato occasionato da un movimento di gioco; il calciatore della Vis Nova Giussano non avrebbe subito conseguenze apprezzabili; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. dall’art. 38 C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 27 ottobre 2021, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Carlo Ghirardi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha insistito per la riduzione ad una giornata di squalifica (dando atto che il giocatore Edoardo Pavan ha già scontato le prime due giornate). E’ stato ascoltato, su istanza della società reclamante, l’arbitro Felipe Salvatore Viapiana.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara.

Il Sig. Felipe Salvatore Viapiana, sentito telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, descrivendo con maggior dettaglio la condotta violenta, a gioco fermo, attribuita a Edoardo Pavan (gomitata da tergo all’altezza del collo, mentre il giocatore avversario arretrava volgendogli le spalle).

Dalla documentazione fotografica versata in atti dalla parte reclamante, può vedersi che l’arbitro era prossimo ai calciatori protagonisti del fatto.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38, comma 1, C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di garaa carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori.

Non si ravvisano i presupposti dell’attenuante della reazione all’altrui comportamento ingiusto, non essendo provato che il calciatore della Vis Nova Giussano avesse tentato di colpire Edoardo Pavan.

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti, per come confermati in sede di audizione dal direttore di gara.

Ne discende il rigetto del reclamo proposto dalla A.S.D. Sona Calcio.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

 L’ESTENSORE                                                   IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                       Patrizio Leozappa

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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