F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 064/CSA pubblicata il 11 Novembre 2021 – Virtus Francavilla Calcio 1946

Decisione n. 065/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 060/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 060/CSA/2021-2022, proposto dalla società Virtus Francavilla Calcio 1946,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 87/DIV del 21 ottobre 2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 29 ottobre 2021, il Cons. Nicola Durante e udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamo ha per oggetto la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara e ammenda di € 500,00, inflitta dal Giudice Sportivo al sig. Paolo Rizzo, collaboratore tecnico della Virtus Francavilla, in relazione alla gara di Serie C Palermo/Virtus Francavilla del 20 ottobre 2021, terminata 1-0, “per avere, al 25’ del 1° tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei confronti del suo operato, pronunciando al suo indirizzo epiteti offensivi. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutato il contenuto delle frasi proferite (r. A.A., panchina aggiuntiva)”. Il reclamo, senza contestare il fatto storico, chiede la riduzione della sanzione a quella della squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara, trattandosi di condotta “irrispettosa”, ma non offensiva, attenuata dallo stato di tensione del momento agonistico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel rapporto arbitrale, si legge che, al 25’ del 1° tempo di gioco della gara di Serie C Palermo/Virtus Francavilla del 20 ottobre 2021, terminata 1-0, il collaboratore tecnico della squadra poi risultata perdente, sig. Paolo Rizzo, veniva espulso, perché “alzandosi dalla panchina aggiuntiva, gridava: «ma che c... state facendo, siete ridicoli, Non siamo venuti fino a Palermo a farci prendere per il c…»”.

Per tale fatto, il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica e l’ammenda di € 500,00, in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., configurando il fatto come “condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro”.

Ciò premesso, osserva il Collegio che la condotta, per come pacificamente descritta, è certamente sussumibile nel paradigma normativo citato, secondo cui, “ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

Non si vede, infatti, come diversamente poter qualificare una siffatta frase che, con l’aggravante della volgarità, mette in dubbio la correttezza e la rettitudine della terna arbitrale.

Essendo la squalifica contenuta nel minimo edittale – e non ravvisandosi nello stato di tensione del momento agonistico alcuna circostanza attenuante –, il reclamo va dunque respinto.

Nondimeno, la particolare gravità delle insinuazioni e la volgarità della frase profferita inducono a far uso del potere devolutivo di cui all’art. 73 C.G.S. ed a valutare diversamente, in fatto e in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, e ciò allo scopo di riformare in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, “con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti”.

La sanzione inflitta va pertanto rideterminata in peius, nella squalifica di 3 (tre) gare effettive.

Dispone trattenersi la tassa reclamo.

P.Q.M.

- Respinge il reclamo in epigrafe;

- In riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione nella squalifica di 3 (tre) gare effettive.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                         Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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