F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 062/CSA pubblicata il 10 Novembre 2021 – SSD Tiferno Lerchi 1919 S.r.l.

Decisione n. 062/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 053/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:  

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Antonella Arpini – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 053/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.S.D. Tiferno Lerchi 1919 S.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 35 del 20.10.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.10.2021, l’Avv. Antonella Arpini;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Tiferno Lerchi 1919 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Gomes Ferreira Murilo, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U. n. 35 del 20.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone E, Tiferno Lerchi 1919 /Montespaccato srl  del 17.10.21. 

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha irrogato al predetto calciatore la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata in volto”

Dal rapporto arbitrale si evince che, al 49’ del secondo tempo, il calciatore Gomez Ferreira veniva espulso “per condotta violenta, a seguito di un fallo subito da un suo compagno, si faceva 20 metri di corsa per poi spingere con vigoria sproporzionata un avversario senza tuttavia farlo cadere o arrecargli danni fisici”.

Avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettiva di gara ha proposto reclamo la società Tiferno Lerchi, sostenendo che l’intervento del calciatore Murilo era privo di qualsivoglia intento minatorio e/o violento, dovendo ascriversi al tentativo di allontanare i calciatori avversari dal proprio compagno che si trovava in terra dopo aver subito di un duro fallo di gioco.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 ottobre 2021, è stato sentito il Direttore di gara a chiarimenti. Nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti ufficiali, valutati i motivi di gravame, nonché i chiarimenti forniti dal Direttore di gara, raggiunto telefonicamente, ritiene che il ricorso debba trovare parziale accoglimento, relativamente all’entità della sanzione irrogata. Occorre precisare che, nella sua materialità, la condotta serbata dal calciatore Murilo risulta documentalmente comprovata dagli atti ufficiali di gara aventi valore di piena prova dei fatti accaduti e dei comportamenti tenuti dai tesserati, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S. Nel merito, si rileva che il comportamento antiregolamentare è stato certamente posto in essere dal calciatore, ma anche che la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali, così come esposta anche nel reclamo, appare contrastante con la decisione del Giudice sportivo. In particolare, nel referto arbitrale si attesta che il calciatore spingeva “con vigoria sproporzionata un avversario senza tuttavia farlo cadere o arrecargli danni fisici”, mentre nella decisione del Giudice sportivo gravata, si legge che il medesimo avrebbe “a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata in volto”.

Appare evidente che la condotta descritta dal Giudice sportivo connota un comportamento molto più grave rispetto a quello descritto nel referto arbitrale, che, seppur censurabile e correttamente sanzionato con l’espulsione, non può certamente qualificarsi come atto violento.

Occorre inoltre sottolineare che la ricostruzione fornita nei motivi di gravame, in ordine al tentativo del Gomes Ferreira di allontanare gli avversari dal compagno a terra, ha trovato parziale conferma nelle stesse affermazioni dell’arbitro sentito a chiarimenti.

Ha precisato infatti il Direttore di gara  che, in effetti, a seguito di un fallo di gioco regolarmente sanzionato, si era creato un capannello intorno al calciatore della Tiferno Lerchi  che si trovava a terra infortunato; pur non potendo interpretare le intenzioni del Gomes Ferreira al momento della spinta, l’arbitro ha chiarito che la condotta censurata non era stata posta in essere nei confronti dell’autore del fallo, bensì di altro calciatore avversario che si stava unendo ai propri compagni per protestare contro il calciatore che si trovava in terra.

Dagli atti di gara, nonché dalle dichiarazioni integrative dell’arbitro, si evince pertanto che la spinta inferta dal calciatore Gomes Ferreira all’avversario, che peraltro non ha interessato né il volto né altre parti sensibili, non gli ha arrecato alcun danno, non facendolo neanche cadere in terra ed, inoltre, si è consumata nei confronti di un calciatore del tutto estraneo al fallo sanzionato, ma intento ad unirsi al  capannello creatosi attorno al calciatore della Tiferno Lerchi infortunato.

Alla luce di quanto precede, questa Corte, ricostruita nei termini esposti la dinamica dell’episodio che ha portato all’espulsione del calciatore Gomes Ferreira Murilo, ritiene che la condotta riportata nella decisione di primo grado sia da ascrivere ad un mero disguido e sia comunque diversa da quella, certamente meno grave, refertata dall’arbitro, che, per i motivi di cui sopra, va qualificata come meramente antisportiva, con conseguente rideterminazione della sanzione inflitta.

Sulla base di quanto precede il reclamo proposto dalla Società Tiferno Lerchi 1919 deve trovare parziale accoglimento.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 1 (una) giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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