FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 006/AA del 14/07/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CARLINO SSD ARL NAPOLI FEMMINILE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 747 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Raffaele CARLINO, e della società SSD ARL NAPOLI FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE CARLINO, Presidente e legale rappresentante della società SSD ARL NAPOLI FEMMINILE, è incorso nella violazione dell’art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio - S.S. 2020/2021, pubblicato in Roma il 26 giugno 2020, per i seguenti motivi: il sig. Luciano CURCIO, indicato dalla società come Allenatore per la categoria U12, non risulta tesserato, ai sensi del punto 2 - f dei Requisiti sportivi e organizzativi Serie A femminile del Comunicato Ufficiale n. 235/A pubblicato a Roma il 26 giugno 2020.

SSD ARL NAPOLI FEMMINILE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele CARLINO in proprio, e per conto della società SSD ARL NAPOLI FEMMINILE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Signor Raffaele CARLINO, e di € 5000,00 (cinquemila) di ammenda per la società SSD ARL NAPOLI FEMMINILE;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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