FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 007/AA del 14/07/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TOCCACELI SAN MARINO ACADEMY

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 750 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Primo TOCCACELI, e della società SAN MARINO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

PRIMO TOCCACELI, Presidente e Legale Rappresentante della società SAN MARINO ACADEMY all’epoca dei fatti, è incorso nella violazione dell’art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio – S.S. 2020/2021, pubblicato in Roma il 26 giugno 2020, per aver indicato come allenatore dei Portieri con impegno alla partecipazione al primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico il Sig. Deno BONOPERA, non risultando in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso, ai sensi del punto 2 – a.3, dei Requisiti sportivi e organizzativi (Serie A femminile del Comunicato Ufficiale n. 235/A pubblicato a Roma il 26 giugno 2020).

SAN MARINO ACADEMY per responsabilità diretta, in violazione dell’art. 6, comma 1, di cui il Sig. Primo TOCCACELI era Legale Rappresentante al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Primo TOCCACELI in proprio, e in qualità di legale rappresentante per conto della società SAN MARINO ACADEMY;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Primo TOCCACELI, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società SAN MARINO ACADEMY;

 

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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