Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 93 del 08/11/2021 – Gianluca Santarelli/Associazione Italiana Cultura Sport

Decisione n. 93
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Mario Stella Richter - Relatore
Stefano Bastianon
Giovanni Iannini
Laura Santoro - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 86/2021, presentato, in data 9 settembre 2021, dal sig. Gianluca Santarelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Carlo Rasia e Maria Rosa Aquilano,
contro
la Associazione Italiana Cultura e Sport (A.I.C.S.), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,
per l’annullamento o la riforma della decisione del Collegio Nazionale dei Garanti dell’A.I.C.S. n. 3/2021 del 9 luglio 2021, comunicata il 12 luglio 2021, che, in parziale riforma del provvedimento di prima istanza del Collegio Nazionale dei Probiviri dell’A.I.C.S. n. 1/2021 del 9 febbraio 2021, ha disposto “la riduzione della sanzione di sospensione del sig. Gianluca Santarelli a un periodo di mesi 18”.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;
uditi, nella udienza del 26 ottobre 2021, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, gli avvocati Carlo Rasia, per il ricorrente, e Filippo Cece, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Giancarlo Guarino, per la resistente AICS, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Stella Richter.
Svolgimento della procedura
1. Con ricorso in data 30 agosto 2021, depositato il 9 settembre 2021, il sig. Gianluca Santarelli impugnava la decisione del Collegio Nazionale dei Garanti dell’A.I.C.S. del 9 luglio 2021, n. 3, comunicata il 12 luglio 2021, la quale, in parziale riforma del provvedimento di prima istanza del Collegio Nazionale dei Probiviri dell’A.I.C.S. del 9 febbraio 2021, n. 1, aveva disposto “la riduzione della sanzione di sospensione del sig. Gianluca Santarelli a un periodo di mesi 18”.
Il ricorso a questo Collegio di Garanzia così concludeva: “Il Sig. Santarelli, nelle spiegate qualità, ut supra rappresentato e difeso, chiede che Codesto Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport voglia:
- ANNULLARE la decisione, 9 luglio 2021, n. 3 del Collegio Nazionale dei Garanti dell’A.I.C.S., comunicata il 12 luglio 2021;
- dichiarare il procedimento disciplinare estinto”.
In particolare, il ricorrente articolava la impugnazione attraverso quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo, denunziava la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 12, Reg. A.I.C.S. per mancato rispetto del termine di durata del procedimento decisorio”.
Con il secondo motivo, lamentava la “omessa motivazione sulla qualifica soggettiva di socio del Santarelli”.
Con il terzo motivo, denunziava la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 reg. A.I.C.S. per errata sottoposizione del Santarelli a procedimento disciplinare in quanto mancante della qualifica soggettiva di socio”.
Con il quarto e ultimo motivo, lamentava la “omessa o insufficiente motivazione e illogicità manifesta in punto di rideterminazione della sanzione qual punto decisivo”.
2. Con “memoria ex art. 60, comma 1, del Codice di giustizia sportiva del C.O.N.I.”, in data 20 settembre 2021, depositata lo stesso giorno, l’A.I.C.S. si costituiva in giudizio, deducendo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo Collegio di Garanzia, e così concludeva: “Voglia codesto Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport adito, respinta ogni avversaria domanda, istanza, deduzione, eccezione e produzione:
in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione di codesto Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport per il caso oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio;
nel merito: in caso di mancato accoglimento della superiore domanda pregiudiziale, respingere il ricorso del Sig. Gianluca Santarelli perché infondato in fatto e diritto.
Con condanna del ricorrente al pagamento degli onorari e delle spese del presente procedimento”.
3. All’udienza del 26 ottobre 2021, il Collegio, dopo avere udito gli avvocati del ricorrente e della resistente, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, ha trattenuto la causa in decisione.
Considerato in diritto
4. Pregiudiziale all’esame dei motivi di ricorso risulta la eccezione di difetto di giurisdizione di questo Collegio sollevata dalla resistente; eccezione che si ritiene fondata per le seguenti ragioni.
5. Si deve tenere presente che l’A.I.C.S. è:
(i) da un lato, una associazione di diritto privato riconosciuta ai sensi degli artt. 14 ss. cod. civ. e, in particolare, una associazione di promozione sociale (APS); e
(ii) dall’altro lato, un ente di promozione sportiva (EPS) e un ente di promozione sportiva paralimpica (EPSP).
Ciò risulta, rispettivamente, da quanto preveduto dagli artt. 1, comma 1, e 3, commi 1 e 2, dello Statuto vigente (prodotto dalla stessa A.I.C.S. come doc. 3 allegato alla sua memoria ex art. 60, comma 1, CGS).
Questo spiega perché le diversissime attività poste in essere dall’A.I.C.S. sono plurime e composite e perché esse solo in (piccola) parte si connotano per aspetti di carattere sportivo.
Per convincersene è sufficiente leggere la lunga elencazione delle attività “principali” contenuta nell’art. 5, comma 1, dello Statuto:
“Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione nazionale e le sue strutture territoriali esercitano e organizzano in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, promuovono, organizzano e gestiscono attività sportive dilettantistiche di cui alla lettera t) dello stesso articolo, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente statuto. Con riferimento alle altre lettere del citato articolo 5, possono svolgere inoltre le seguenti ulteriori attività di interesse generale:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. Tali attività saranno rivolte in particolare ai soggetti più fragili, quali le persone con disabilità, gli anziani con riguardo anche a quelli non autosufficienti, i minori, per la tutela dei loro diritti fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, le donne, per il contrasto alla violenza di genere, con il sostegno, la protezione e l'assistenza di quelle vittime di violenza e dei loro figli, nell'ottica della difesa e dell'innovazione dello stato sociale, in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dell’impresa sociale e dei soggetti no-profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, con particolare riguardo per gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari e gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolar riguardo all'inclusione scolastica e sociale, all'orientamento e alla dispersione scolastica, ai bisogni sociali e individuali dello studente, all'alternanza scuola-lavoro, all'informazione, la formazione e l'aggiornamento, anche professionale, dei propri soci, del mondo della scuola, dei docenti e degli studenti di ogni ordine e grado, all'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, con particolare riguardo all'educazione ad un positivo rapporto con la natura, alla conoscenza e al rispetto della realtà naturale e ambientale, alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio ambientale, alla difesa degli animali;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riguardo alla promozione e valorizzazione di: cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione, musica, cinema, teatro, fumetto, folklore, eventi e attività di rievocazioni storiche, e, più in generale, dell'attività culturale in tutte le sue forme e espressioni artistiche ed espressive; comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva; tutte le attività ricreative con finalità sociali; discipline olistiche; giochi, giochi di ruolo, giochi tradizionali, giochi di strada, e-games, hobby, ricreazione; sviluppo della cultura digitale e educazione ai media; promozione e pratica delle forme di servizio civile universale regionale e del servizio volontario europeo; promozione dell’associazionismo e del volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, con particolare riguardo al turismo consapevole e al turismo etico come forme di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, al turismo culturale, al turismo rurale, all'agriturismo, ai programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, con particolare riguardo a politiche di valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile, affermazione della cultura della legalità, partecipazione a consulte e forum dei giovani;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, con particolare riguardo per i servizi da prestare alle associazioni affiliate;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, con particolare riguardo alla promozione di attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse, alla promozione di una società aperta e multiculturale, alla lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; sia riconosciute dal CONI, sia non riconosciute, compresi gli e-sport;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, con particolare riguardo a: promozione della cultura della convivenza civile, impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e per la ricerca di soluzioni politiche dei conflitti, lotta alla pena di morte;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riguardo alla promozione delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, al dialogo interculturale e interreligioso, alla tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali, di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione; promozione della finanza etica e dell'educazione al consumo critico e tutela dei diritti dei consumatori, degli utenti e, più in generale, dei cittadini;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.
Come si vede, solo quanto menzionato nella lett. t) ha a che fare con lo sport.
6. D’altra parte, lo stesso art. 3, comma 3, dello Statuto chiarisce che l’A.I.C.S. “solo limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 15 del 18 gennaio 2004 e successive modificazioni e integrazioni, e dagli articoli 26 comma 3-quater, 27 e 28 dello Statuto del CONI, è sottoposta al controllo del CONI stesso, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale CONI e svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, secondo quanto previsto dal Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI” (sottolineatura aggiunta).
7. Risulta, quindi, chiaro che - a differenza delle Federazioni Sportive Nazionali che sono enti sempre e solo finalizzati alla organizzazione di attività sportive o comunque alla promozione di interessi e valori sportivi - una associazione come l’A.I.C.S. non fa nulla che attenga alla “sfera sportiva” quando si occupa di: “servizi sociali”, “interventi e prestazioni sanitarie”, “interventi per contrastare la povertà”, “educazione, istruzione e formazione professionale”, “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”, “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio”, “formazione universitaria e post-universitaria”, “ricerca scientifica”, “organizzazione e gestione di attività culturali o artistiche”; “radiodiffusione”; “organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”, “servizi strumentali ad enti del Terzo settore”, “cooperazione allo sviluppo”, “attività commerciali, produttive […] svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale”; “servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro”, “alloggio sociale”, “accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti”, “agricoltura sociale”, “beneficenza e sostegno a distanza”, “promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata”, “promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti”, “protezione civile” e “riqualificazione di beni pubblici”.
8. In tutti questi casi A.I.C.S. non agisce come un soggetto dell’ordinamento sportivo: e sarebbe irragionevole pensare che la giustizia sportiva si debba (e possa) occupare di vicende relative al funzionamento o alla condotta di associati di una associazione di diritto privato impegnata per il perseguimento di finalità lontane da quelle sportive o nello svolgimento di attività di natura radicalmente diversa dallo sport, solo perché la stessa è anche - e verrebbe da dire tra le altre cose - un ente di promozione sportiva.
9. Questo Collegio ritiene che, fermo restando la competenza degli organi di disciplina endoassociativi della A.I.C.S. in relazione a tutte le attività della stessa in quanto organi di giustizia interna che fondano i loro poteri su norme espressione di autonomia statutaria, il Collegio di Garanzia dello Sport, proprio in quanto organo di ultimo grado della giustizia sportiva (che fonda i propri poteri sulle norme dell’ordinamento sportivo e, in particolare, sull’art. 12-bis dello Statuto del CONI e sull’art. 54 del Codice di Giustizia del CONI), ha giurisdizione solo per quanto attiene a vicende o aspetti riguardanti o connessi con le attività sportive; e, quindi, se e quando l’A.I.C.S. agisca come E.P.S. ovvero i suoi associati svolgano attività sportive.
Ma non è questo il caso.
10. Come si evince chiaramente dalle decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri (in primo grado) e del Collegio Nazionale dei Garanti (in secondo grado), e come peraltro risulta incontestato tra le parti, la condotta contestata al sig. Santarelli e che ha dato vita alla sanzione impugnata è avvenuta in connessione con le attività di una articolazione secondaria dell’A.I.C.S., e cioè il Circolo Link 2.0, la quale è unicamente una associazione di promozione sociale (A.P.S.) e non anche un ente di promozione sportiva. Tanto risulta anche dal suo Statuto (prodotto dalla stessa A.I.C.S. come doc. 4 allegato alla memoria ex art. 60, comma 1, CGS).
Si legga l’art. 2: “La associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale a favore dei propri associati dei loro familiari e di terzi.
[…]
Le attività principali che l’associazione intende svolgere per il raggiungimento del proprio scopo sociale sono:
1) promuovere, diffondere ed ascoltare la musica, organizzando allo scopo spettacoli di ogni genere, serate o momenti di incontro specifici, anche tematici;
2) promuovere e diffondere la cultura in genere in tutte le sue espressioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ballo e la danza, la cultura teatrale, la cultura letteraria e le arti figurative, organizzando allo scopo spettacoli, mostre, esposizioni, corsi, lezioni individuali o di gruppo, ed eventi di ogni genere;
3) promuovere ed organizzare lezioni, corsi e stage teorici e pratici di musica elettronica, dj, vj, tecnico del suono, tecnico luci, e tutte le figure professionali relative;
4) promuovere ed organizzare attività di spettacolo, attività del tempo libero, attività ludiche e ricreative in genere, attività di svago e di relax;
5) organizzare conferenze convegni e corsi di aggiornamento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
6) occuparsi della realizzazione di attività editoriali quali riviste, opuscoli, bollettini sia cartacei che on-line, pubblicazione degli atti di convegni e seminari, redazione di progetti e pubblicazione di materiali audiovisivi;
7) occuparsi di attività formativa anche in collaborazione con scuole ed istituti sia pubblici che privati;
8) promuovere ed organizzare eventi relativi alla promozione e alla divulgazione di qualsiasi forma di arte;
9) di potere promuovere ed organizzare attività socio educativa finalizzata al recupero e all’integrazione di disabili e minori;
10) svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, anche attraverso le nuove tecnologie informatiche telematiche ed audiovisive per la miglior divulgazione delle discipline oggetto della propria attività e compresa la somministrazione di alimenti e bevande”.
Come si vede nulla a che fare con lo sport.
11. Ne consegue che i fatti oggetto del giudizio non hanno e non potevano avere nulla a che fare, né direttamente né indirettamente, con attività sportive.
12. In definitiva, ne discende:
- che questo Collegio, il quale è l’organo supremo della (sola) giustizia sportiva, è privo di giurisdizione in merito alla impugnazione proposta;
- e, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
13. Stante la inammissibilità del ricorso, non vi è luogo a esaminarne i motivi.
14. Per quanto attiene alle spese del giudizio, ricorrono giuste ragioni, a cagione della particolarità e novità della questione della giurisdizione, per dichiarare le stesse compensate.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 26 ottobre 2021.
Il Presidente                    Il Relatore
F.to Dante D’Alessio      F.to Mario Stella Richter
Pag. 11
Depositato in Roma, in data 8 novembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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