CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 10/2021 del 08/11/2021 – Giovanni Tateo/Alessio Curcio

Lodo n. 10
Anno 2021
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI
LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Avv. Aurelio Vessichelli
PRESIDENTE nominato ex art. 2 del Regolamento
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
ARBITRO nominato dalla Parte istante
Prof. Avv. Angelo Maietta
ARBITRO nominato per la Parte intimata, ex art. 2, comma 5, del Regolamento
Nel procedimento arbitrale promosso dal
sig. Giovanni Tateo, Agente Sportivo, iscritto nel registro FIGC al numero 0081 e con tessera
CONI al n. 1983144009, rappresentato e difeso dall’Avv. Annalisa Roseti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, Viale Marconi, n. 152,
- Parte istante -
contro
il sig. Alessio Curcio, nato a Benevento, il 12 marzo 1990, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Giuseppe Bova e Dario Bova ed elettivamente domiciliato presso lo Studio degli stessi in Aversa (CE), Via J.F. Kennedy, n. 13,
- Parte intimata -
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
In Fatto
Con domanda di arbitrato del 29 luglio 2021, proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, l’Agente Sportivo Giovanni Tateo, con il patrocinio dell’Avv. Annalisa Roseti, avanzava richiesta di pagamento della somma di euro 7070,50 (settemilasettanta/50), oltre accessori ed interessi, nei confronti del calciatore sig. Alessio Curcio, contestualmente indicando, come proprio arbitro di parte, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, il quale ha ritualmente accettato la nomina. La Parte istante fonda la richiesta in forza di contratto di mandato, sottoscritto il 26 settembre 2020, volto alla cura, da parte dell'istante Agente Sportivo, degli interessi del calciatore, con particolare riguardo all’opera di intermediazione nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con una società di calcio professionistica, prestando consulenza ed assistendolo nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali, accordi di risoluzione, scritture integrative del contratto di lavoro e accordi di incentivi all'esodo.
Parte intimata provvedeva a costituirsi in giudizio col patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Bova e Dario Bova, impugnando e contestando quanto richiesto da parte istante.
La difesa del calciatore Curcio non provvedeva alla nomina dell’arbitro nei termini previsti dal Regolamento Arbitrale di settore ed il Presidente del Collegio di Garanzia provvedeva, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento, a nominare il Prof. Avv. Angelo Maietta, che ha ritualmente accettato la nomina.
I due arbitri hanno convenuto per la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, indicandolo nella persona dell’Avv. Aurelio Vessichelli, il quale, con dichiarazione del 10 settembre 2021, ha accettato.
La data di celebrazione della prima udienza veniva fissata al 22 settembre 2021, in modalità telematica (per effetto delle note disposizioni dovute all’emergenza epidemiologica ex Covid - 19) per il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione.
Alla richiamata udienza arbitrale il Collegio Arbitrale dava atto della presenza delle Parti costituite per il tramite dei difensori.
Preso atto della acclarata impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le Parti, il Collegio Arbitrale dichiarava il tentativo esperito senza successo e fissava la successiva udienza di discussione per l’8 ottobre 2021: veniva in tal senso emanata apposita Ordinanza (prot. 1209/2021) del 22 settembre 2021, autorizzando il deposito di note.
All’udienza di discussione, le Parti, come sopra rappresentate e difese, collegate in teleconferenza, concludevano riportandosi integralmente agli atti depositati.
Su tali premesse, il Collegio si ritirava in camera di consiglio, emettendo il dispositivo prescritto dal Regolamento nella giornata dell’8 ottobre (prot. n. 01264/2021), all’unanimità dei Componenti.
In Diritto
L’istanza presentata dall’Agente Sportivo Giovanni Tateo nei confronti del calciatore Alessio Curcio è ammissibile e in parte fondata, meritando, pertanto, accoglimento, seppure parziale.
L’Agente Sportivo ha ritualmente depositato in atti copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva, in data 26 settembre 2020, volto alla cura degli interessi del calciatore Alessio Curcio, odierno intimato, con particolare riguardo all’opera di intermediazione nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con una società di calcio professionistica, prestando consulenza ed assistendolo nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali, accordi di risoluzione, scritture integrative del contratto di lavoro e accordi di incentivi all'esodo.
Le doglianze di parte istante derivano dalla revoca anticipata del suddetto mandato, fatta notificare all’Agente Sportivo Tateo con raccomandata del 26 maggio 2021, e dalle conseguenti rivendicazioni economiche avanzate dal medesimo, odierno istante, nei confronti del calciatore Curcio per effetto di quanto previsto dal contratto nell’ipotesi di revoca del mandato, vale a dire, sulla base delle percentuali pattuite sui contratti di prestazione sportiva e dall’incentivo all’esodo, sottoscritti in vigenza di mandato per un totale di € 7070,50, oltre accessori.
Il calciatore Alessio Curcio si costituiva nei termini, eccependo, in rito, l’inammissibilità dell’istanza perché introdotta oltre il termine perentorio di venti giorni, da far decorrere dalla scadenza del termine di pagamento previsto in contratto al 30 giugno 2021; parte intimata, in particolare, rilevava di aver ricevuto la notifica PEC dell’istanza il 3 agosto, oltre il termine ultimo da individuare al 20 luglio 2021. Il calciatore eccepiva, comunque, l’infondatezza della pretesa quanto all’importo di € 4.500,00, corrispettivo non ancora dovuto al Tateo, in quanto riferito alla stagione sportiva 2021/2022 con scadenza 30 giugno 2022.
Con le note autorizzate ed in sede di discussione, la difesa dell’istante Agente Sportivo Tateo insisteva per l’accoglimento integrale della pretesa economica formulata in quanto il Curcio sarebbe decaduto dal secondo termine previsto (fine stagione sportiva 2021/2022), perché insolvente, con richiamo espresso all’art. 1186 c.c. Sulla eccepita tardività dell’istanza, il difensore del Tateo ribadiva di aver rispettato il termine perentorio di cui all’art. 3, comma secondo, del Regolamento, per aver trasmesso l’istanza al Curcio il 20 luglio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, successivamente, a causa di disservizi telematici, via PEC. La difesa del calciatore Curcio concludeva con le note autorizzate e, nella discussione, insistendo sulla inammissibilità dell’istanza, perché tardiva, e rilevando che il richiamo alla decadenza del termine a suo carico, per insolvenza, ex art. 1186 c.c., fosse da ritenere inconferente ed infondato.
L’eccezione in rito formulata dalla difesa della parte intimata, di tardività dell’istanza di arbitrato, è infondata e deve essere rigettata.
Una più corretta interpretazione del riferimento (contenuto nell’art. 3, comma 2, del Regolamento Arbitrale) alla "violazione contestata" quale dies da cui far decorrere il termine, qualificato espressamente come perentorio, dei venti giorni utili ad introdurre l’stanza di arbitrato, non può non tener conto preliminarmente del rilievo, non solo formale, che la norma si riferisce, appunto, non alla violazione tout court (espressione di per sé sufficiente e satisfattiva, a fronte, come nel caso di specie, di una scadenza di pagamento stabilita e fissata pattiziamente), bensì alla "violazione contestata", postulandosi, pertanto ed evidentemente, a parere di questo Collegio, la necessità di una valida contestazione del mancato pagamento nel termine che intervenga in ossequio al principio della normale diligenza e della buona fede contrattuale, contestazione o diffida dalla quale decorre il termine perentorio dei venti giorni.
Il Regolamento di settore ha voluto certamente accentuare nell’articolato le ragioni di speditezza e celerità anche nell’accesso allo speciale procedimento ivi disciplinato - mediante la qualificazione espressa di termini perentori -, in considerazione della specificità e peculiarità dei rapporti giuridici nascenti fra agente sportivo e calciatore nell’ambito dell’ordinamento sportivo e con la devoluzione della competenza arbitrale al Collegio di Garanzia del CONI; tali ragioni non possono, tuttavia, esse sole, condurre ad interpretazioni delle norme che portano a limitare fortemente, se non vanificare, la possibilità stessa di accesso da parte degli aventi diritto a rimedi giurisdizionali per essi previsti e disciplinati, costringendo i medesimi soggetti a far ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale con tempi e modalità inevitabilmente assai più dilatati.
Questo Collegio ritiene, pertanto, che l’espressione utilizzata nell’art. 3, comma 2, del Regolamento, "violazione contestata", equivalga nella sostanza e nel contenuto a quella di "contestazione della violazione" e non differisca da essa per fissare il momento dal quale far decorrere i venti giorni utili perentoriamente ad introdurre l’istanza di arbitrato.
Per qualificare la violazione come violazione contestata, idonea a far decorrere il termine perentorio dei venti giorni, occorre l’interpellatio, un formale atto di diffida legale che, da una parte, consenta di superare la presunzione di possibile tolleranza da parte del creditore, in ipotesi di ritardo tollerabile, e, dall’altra, qualifichi il ritardo stesso da parte del debitore come non evitabile con la normale diligenza (come nei casi non infrequenti di errore scusabile sul termine o di mancanza dei dati necessari a liquidare il debito o di disservizi postali o telematici).
Né può ostare all’interpretazione proposta il richiamo alla mora automatica o ex re (prevista e disciplinata dall’art. 1219, comma secondo, c.c.), secondo la quale il debitore è costituito in mora automaticamente, vale a dire senza una richiesta formale da parte del creditore, nei tre casi previsti (danno da fatto illecito, dichiarazione espressa del debitore di non voler adempiere, obbligazione da adempiere presso il domicilio del creditore), richiamo operato per affermare che i venti giorni dei quali si fa questione decorrono dalla scadenza del termine di adempimento dell’obbligazione pecuniaria, senza che occorra alcuna diffida (in tal senso è stata motivata la statuizione di inammissibilità dell’arbitrato nel Lodo n. 6/2020 - puntualmente richiamato dalla difesa della parte intimata - e nel Lodo n. 1/2021, lodi dai quali questo Collegio ritiene, sul punto, di dissentire).
Tale richiamo, infatti, a parere di questo Collegio, non è soddisfacente, in quanto qui si tratta di un termine processuale (quello previsto dall’art. 3, comma 2, più volte citato) che il Regolamento, senza ulteriori specificazioni, non fa decorrere dalla "costituzione in mora del debitore", ma dalla "violazione contestata", talché deve prevalere per i motivi esposti la necessità, comunque, di una preventiva diffida legale.
Nella fattispecie, pertanto, l’istanza introdotta dal Tateo non può essere considerata tardiva, in quanto il termine perentorio dei venti giorni non decorre validamente dal 30 giugno 2021, come ritenuto dalla difesa della parte intimata. L’istanza introdotta il 29 luglio 2021 deve, al contrario, essere considerata tempestiva e l’eccezione in rito da parte della difesa del calciatore Curcio va rigettata.
Nel merito, sulla base della documentazione ritualmente versata in giudizio e non contestata, la pretesa attorea è da ritenere fondata e merita accoglimento solo per la parte relativa ai corrispettivi pattuiti e dovuti con scadenza maturata al 30 giugno 2021 (parte, peraltro, non contestata, in ordine all’an ed al quantum debeatur, dalla difesa del Curcio nel corso del giudizio).
In ordine alla debenza, da parte del calciatore, della restante parte del corrispettivo richiesto dal Tateo, riferito alla stagione sportiva 2021/2022, che termina il prossimo 30 giugno 2022, il Collegio ritiene infondata l’eccezione formulata dalla difesa del Tateo, secondo la quale il Curcio sarebbe decaduto dal beneficio del termine, perché insolvente. Il richiamo all’art. 1186 c.c. è da ritenere inconferente ed infondato, in quanto non risulta fornita idonea prova della pretesa insolvenza del calciatore Curcio ai sensi di quanto disposto dalla norma richiamata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese legali e di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta le eccezioni in rito sollevate dalle parti.
Nel merito, accoglie parzialmente l'istanza arbitrale di cui in epigrafe e, per l'effetto, condanna l'intimato sig. Alessio Curcio al pagamento della minor somma di € 2.570,50, oltre accessori di legge, se dovuti.
Compensa tra le parti le spese legali e di giudizio.
Dispone definitivamente, a carico di entrambe le parti, il versamento, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del Regolamento, a titolo di onorari e spese di funzionamento del Collegio arbitrale, dell'importo di € 3.000,00, nella misura del 50% a carico della parte istante e del 50% a carico della parte intimata, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti, così ripartiti: al Presidente € 1.200,00, oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 900,00, oltre IVA e CPA, se dovuti.
Dispone, a carico di entrambe le parti, fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le stesse, il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 300,00.
Dispone la comunicazione del presente dispositivo alle parti tramite i loro difensori anche con il
mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 8 ottobre 2021.
IL PRESIDENTE
F.to Aurelio Vessichelli
Roma, 5 novembre 2021
L'ARBITRO
F.to Tommaso Edoardo Frosini
Roma, 5 novembre 2021
L'ARBITRO
F.to Angelo Maietta
Avellino, 5 novembre 2021
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 5 novembre 2021.
Pubblicato in data 8 novembre 2021.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport
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