Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 94 del 10/11/2021 – Andrea Montemurro/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 94
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Vito Branca - Relatore
Guido Cecinelli
Marcello De Luca Tamajo
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2020, presentato, in data 9 settembre 2020, dal sig. Andrea Montemurro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
nonché contro
la Procura Federale della FIGC,
avverso
la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata, limitatamente al dispositivo, con C.U. n. 106/CFA - Sezioni Unite del 3 agosto 2020 e, completa di motivazioni, con C.U. n. 115/CFA - Sezioni Unite del 10 agosto 2020.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 7 ottobre 2021, il difensore della parte ricorrente - dott. Andrea Montemurro - avv. Cesare Di Cintio; l'avv. Noemi Tsuno, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Vito Branca.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso proposto in data 9 settembre 2020, il dott. Andrea Montemurro ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata, limitatamente al dispositivo, con C.U. n. 106/CFA - Sezioni Unite del 3 agosto 2020 e, completa di motivazioni, con C.U. n. 115/CFA - Sezioni Unite del 10 agosto 2020, la quale, nel rigettare il reclamo proposto dal ricorrente avverso la decisione n. 158/TFN-SD del 6 luglio 2020 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC - che aveva irrogato, a carico del dott. Montemurro, la sanzione di 4 mesi di inibizione - ha aumentato la misura della predetta sanzione da 4 a 6 mesi, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.
La vicenda per cui è causa origina dal deferimento (datato 8 giugno 2020) nei confronti dell’odierno ricorrente - all’epoca dei fatti Presidente della Divisione Calcio a 5 LND - per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo reso noto, a mezzo telefonata, al sig. Gianluca La Starza (Presidente della SSDARL Latina Calcio a 5), l’esclusione dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A 2019/2020, disposta dalla CoViSoD, della società consorella ASD Maritime Futsal Augusta, sebbene tale informazione fosse ancora riservata, ovvero in epoca antecedente alla pubblicazione del relativo Com. Uff. di esclusione dal campionato di competenza, a seguito dell’istruttoria della CoViSoD.
Venivano, altresì, deferiti “il sig. La Starza Gianluca, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della SSDARL Latina Calcio a 5, per rispondere: A) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà correttezza e probità sportiva, avendo utilizzato una informazione riservata appresa, a mezzo telefonata, dal Presidente della Divisione Calcio a 5, sig. Andrea Montemurro, relativa alla esclusione disposta dalla CoViSoD della ASD Maritime Futsal Augusta dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A 2019/2020, in epoca precedente rispetto alla pubblicazione del relativo Com. Uff. di esclusione, traendone vantaggio – consistente nella possibilità di contattare, in anticipo rispetto ad altre società di Futsal, e conseguentemente di tesserare tre giocatori della ASD Maritime Futsal Augusta - e per aver promesso, nel corso della medesima telefonata, al Montemurro una utilità sotto forma di “regalo”; B) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi alla Procura Federale, benché ritualmente convocato, per essere sentito in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento; la SSDARL Latina Calcio a 5, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al suo Presidente e legale rappresentante, sig. Gianluca La Starza”.
2. Il TFN, dopo aver vagliato positivamente le richieste di patteggiamento del sig. Gianluca La Starza e della SSDARL Latina Calcio a 5, riteneva fondato il deferimento e condannava il sig. Montemurro, irrogando la sanzione dell’inibizione per la durata di 4 mesi.
In particolare, il Giudice di Prime Cure fondava il proprio convincimento sulla base del contenuto della segnalazione del 20 febbraio 2020, pervenuta alla Procura Federale da cui era scaturita l’azione disciplinare in parola. Invero, è agli atti una lettera a firma dell’odierno ricorrente indirizzata al Presidente della LND Cosimo Sibilia del seguente tenore: “Caro Presidente, con grande amarezza apprendo che sta circolando a mia insaputa un video relativo ad una telefonata intercorsa il sottoscritto e un dirigente di Società appartenente alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque. In detta telefonata, risalente alla scorsa estate, comunicavo allo stesso Dirigente le determinazioni assunte dalla CoViSoD in ordine all’ammissione ai Campionati nazionali 2019/2020. Ciò avveniva poco prima della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Mi rendo conto che nella concreta fattispecie ho commesso una ingenuità e forse ho violato il dovere di riservatezza che ha sempre caratterizzato il mio operato. Tuttavia, ritenendo il mio interlocutore persona seria e vincolata al segreto, ho semplicemente ritenuto che nulla potesse accadere al riguardo. Alla luce di quanto oggi ho appreso, soprattutto, sconcertato dalla circostanza che esista una registrazione del colloquio telefonico, - evidentemente preordinata ad organizzare un attacco alla mia persona - al fine di non pregiudicare l’immagine della FIGC, della LND e della Divisione, oltre che per meglio tutelare nelle opportune sede la mia onorabilità, ritengo doveroso rimettere il mio mandato nella mani del presidente e del Consiglio Direttivo della LND affinché con serenità possano valutare l’adozione di ogni eventuale provvedimento a salvaguardia di tutte le parti. Con stima. Roma, 20/02/2020 Andrea Montemurro”.
Il Tribunale riteneva, dunque, che detta comunicazione costituisse esplicita e chiara ammissione dei fatti di cui si discute, tanto da assumere pieno valore confessorio.
3. Decidendo sul gravame interposto, la Corte Federale di Appello, con la decisione quivi impugnata, lo respingeva e, in riforma della decisione del TFN, aumentava la misura della predetta sanzione da 4 a 6 mesi, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.
La CFA, infatti, ferma la “estrema versatilità degli strumenti probatori a disposizione del giudice sportivo” e “la disposizione di cui all’art. 57 del CGS – quanto ai poteri di valutazione delle prove da parte del giudice – … più ampia di quanto previsto nell’art. 116 del c.p.c.”, riteneva infondata l’eccezione per cui la dichiarazione contenuta nella predetta nota non fosse di valore confessorio per mancanza sia del requisito soggettivo (volontà confessoria), che oggettivo (pregiudizio a se stesso e vantaggio per l’altro), e dunque non utilizzabile legalmente quale motivazione per il deferimento. Così ragionando, è “evidente … che alla nota del 20 febbraio la Procura Federale prima e il Tribunale Federale poi hanno attribuito il valore di confessione stragiudiziale, quindi di prova atipica, stante l’inequivocabilità delle dichiarazioni del soggetto deferito, che non ha mai contestato l’esistenza della telefonata intercorsa con il La Starza, e anzi ha chiaramente ammesso l’ingenuità commessa e la violazione della normativa sulla riservatezza, che è stato l’oggetto della successiva, inevitabile contestazione. A tal fine, quindi, è del tutto irrilevante che la nota in questione venga qualificata come “interna” o confidenziale”, posto che, una volta che essa è stata trasmessa, lo stesso giorno, dal Presidente della LND alla Procura Federale, essa assume valenza esterna e diventa essa stessa la notizia dell’illecito, indipendentemente dal valore confessorio che il dichiarante volesse o meno attribuirvi. Ciò vale a ritenere motivata e coerente la decisione del Tribunale Federale di valorizzare al massimo i contenuti della nota del 20 febbraio 2020, a firma del Montemurro, in relazione alla violazione all’art. 4, comma 1, del CGS sul dovere di lealtà e probità, e quindi di riservatezza, che competeva al reclamante in forza dell’importante ruolo ricoperto, anche in ragione del fatto che la rivelazione è stata fatta con il dichiarato scopo di avvantaggiare la società del La Starza nei futuri movimenti di mercato di calciatori. La nota, peraltro, contiene l’ammissione di responsabilità pacificamente rilevante per l’ordinamento sportivo, in quanto la divulgazione di informazioni apprese in via riservata e rivelate in anteprima ad altro soggetto, che da queste ne poteva trarre un evidente vantaggio a discapito di altri soggetti operanti nel medesimo contesto sportivo, è chiaramente un comportamento che una volta ammesso, indipendentemente dalla forma, non può non assurgere a fatto che la Procura federale prima, e il Tribunale Federale poi, devono poter valutare nella sua oggettiva portata antisportiva”.
La CFA rilevava ulteriormente che:
- la circostanza stessa dell’ammissione di una violazione di una disposizione dell’ordinamento sportivo, da parte di un dirigente, rende costui passibile di sanzione, per il fatto stesso dell’esserci stata la trasgressione in sé e per l’avere il Montemurro chiaramente affermato, nella nota stessa, che il Comunicato Ufficiale non era ancora stato pubblicato e, soprattutto, che alla base dell’errato comportamento vi sarebbe stata la circostanza che la garanzia sulla riservatezza dell’informazione sarebbe stata offerta dalla serietà dell’interlocutore, a sua volta vincolato al segreto;
- alla data della conversazione tra Montemurro e La Starza la notizia fosse ignota al pubblico, rendendola nota a soggetto terzo che non aveva titolo per venirne a conoscenza, in violazione degli obblighi di lealtà e probità, di cui all’art. 4 CGS FIGC;
- il video/audio della telefonata intercorsa tra Montemurro e La Starza è perfettamente utilizzabile, rientrando nel novero delle prove atipiche valutabili nell’ambito del processo sportivo, in base al prudente apprezzamento del giudice ed all’ampia discrezionalità di cui dispone. A ciò si aggiunge che, “Quanto alla sua possibile manipolazione, anche a voler tener conto della perizia di parte ricorrente sulla non genuinità del file, che sarebbe frutto dell’unione di due audio diversi, resta quanto rilevato dalla Procura Federale nelle sue difese, ossia che la rivelazione dell’informazione riservata è avvenuta all’inizio della conversazione e quindi nella parte di audio pacificamente non interpolata”.
Concludendo, la CFA, nel confermare la decisione di colpevolezza del TNF, riteneva non di meno che, “in applicazione del comma 2 dell’art. 106 CGS, va disposto l’aggravamento della sanzione comminata (deferimento di mesi 4), a fronte di una originaria richiesta, da parte della Procura Federale, della pena minima di mesi 6, che è quanto queste Sezioni Unite decidono di comminare in ragione del particolare disvalore dei fatti contestati, nonché delle circostanze emerse, dalle quali si evince che da parte del Montemurro più che una chiara consapevolezza della grave infrazione commessa vi era soprattutto la volontà di garantire il proprio operato “politico”, nonché l’altrettanto ingiustificabile motivazione di aver fatto affidamento sulla riservatezza e serietà del suo interlocutore, palesemente interessato all’informazione, senza porsi il problema dell’aver lui per primo violato la normativa sul dovere di lealtà e probità tra gli operatori sportivi che, nella qualità di presidente della Divisione Calcio a 5, avrebbe invece dovuto garantire ai massimi livelli”.
4. Il sig. Montemurro ha, dunque, presentato ricorso al Collegio di Garanzia, chiedendo la riforma/annullamento della decisione della Corte Federale e articolando i seguenti motivi di diritto.
I) “Erronea e falsa applicazione dell’art. 2 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI in relazione ai criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove nel procedimento disciplinare”.
Il ricorrente ha sostenuto che la Corte avesse erroneamente conferito valore confessorio alla predetta comunicazione in quanto l’espresso rinvio alle norme generali del processo civile avrebbe imposto alla Corte di valutarne preliminarmente la utilizzabilità in base al principio dispositivo e di tipicità delle prove.
II) “Erronea qualificazione della comunicazione del 20 febbraio 2020”.
La comunicazione su cui si fonda l’intero procedimento sarebbe interna e confidenziale e volta solamente a “rimettere nelle mani del Presidente e del Consiglio Direttivo l’intera vicenda resa nota - in modo distorto - dai mezzi di stampa” (p. 7 del Ricorso).
Secondo il ricorrente, pertanto, sulla base della giurisprudenza della Cassazione, tale comunicazione non potrebbe assumere il valore di confessione per mancanza sia del requisito soggettivo (volontà confessoria), che oggettivo (pregiudizio a sé stesso e vantaggio per l’altro).
III) “Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: perizia audio e quindi inutilizzabilità del file - Erronea e falsa qualificazione del file video/audio”.
Il video (che riproduce la registrazione telefonica della telefonata intercorsa tra Montemurro e La Starza) utilizzato dalla Procura, che circolava su internet, non avrebbe potuto essere utilizzato sia per quanto disposto dall’art. 58 CGS FIGC, sia in quanto il ricorrente avrebbe dimostrato la non genuinità del file mediante perizia tecnica.
IV) “Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia - ingiustificato peggioramento del trattamento sanzionatorio”.
5. Si è costituita in giudizio la FIGC eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
6. Rileva il Collegio che il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito, da parte del ricorrente, della memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI, nella quale, oltre a ribadire le argomentazioni contenute nel ricorso, parte ricorrente evidenzia la circostanza che - nonostante il considerevole lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso e l’udienza di discussione dinanzi al Collegio di Garanzia e, dunque, della effettiva espiazione dell’intera inibizione - le ragioni sottostanti le richieste avanzate dal sig. Montemurro risulterebbero ad oggi ancora esistenti.
7. All’udienza del 7 ottobre 2021, la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per l'inammissibilità e/o comunque per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso sottoposto all’esame dell’odierno Collegio non può trovare accoglimento per infondatezza e, comunque, per inammissibilità dei motivi proposti dal ricorrente, Dott. Montemurro.
Osserva, all’uopo, il Collegio che il primo motivo di gravame - con il quale parte ricorrente censura l’impugnata decisione della Corte Federale di Appello per erronea e falsa applicazione dell’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva CONI, in relazione alla formazione, utilizzazione e valutazione delle prove - è privo di fondamento in ragione dell’interpretazione fornita da costante giurisprudenza di legittimità sportiva della indicata norma, unitamente al tenore letterale delle disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva FIGC, specificamente agli artt. 50 e 57 (Capo IV “norme sul procedimento”, Capo V “mezzi di prova”).
Invero, il sistema delle fonti dell’ordinamento giuridico sportivo in senso stretto - oltre a quelle europee e statuali quali la Costituzione, le leggi dello Stato, le norme regionali ed i regolamenti - è particolarmente articolato, poiché include, con elencazione non esaustiva, le fonti peculiari del diritto sportivo, tra le quali si annovera la Carta Olimpica, le Direttive e le Raccomandazioni del CIO, oltre ai Principi di Giustizia Sportiva, il Codice di Giustizia CONI e FIGC, gli Statuti delle varie Federazioni, i regolamenti organici e tecnici.
L’interazione tra fonti internazionali e nazionali del diritto sportivo determina il carattere composito dell’ordinamento giuridico sportivo, che contribuisce in ogni caso a delineare gli inderogabili doveri di lealtà e correttezza che connotano - ancor più di altri - l’universo sportivo. E di detta interazione si è più volte fatto interprete il Collegio di Garanzia dello Sport, contribuendo a fornire la corretta chiave di lettura dei rapporti tra ordinamento statale e sportivo.
In argomento, soccorre la legge n. 280/2003 - con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. n. 220 del 19 agosto 2003, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva -, il cui art. 1 riconosce e garantisce espressamente il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, che consente al Legislatore Sportivo di definire le regole per il funzionamento dell’ordinamento settoriale, pur sempre nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento statale.
Sul punto - e ciò rileva in modo pregnante sul corretto inquadramento della questione posta dal ricorrente con il primo motivo di ricorso - il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, con parere n. 4 del 17 luglio 2017, ha opportunamente rilevato che la peculiarità dell’ordinamento sportivo sottende l’irriducibilità, o comunque la non automatica riconducibilità e/o applicazione analogica, di principi destinati a valere per altri e diversi settori dell’ordinamento statale, soprattutto ove si tratti di regole concepite per assicurare la partecipazione ed il corretto funzionamento degli organi.
Il superiore indirizzo interpretativo è rilevante anche per quanto concerne i principi sul processo sportivo ed il coordinamento con quelli in ambito processualcivilistico: l’art. 2, comma 6, del Codice del Giustizia Sportiva CONI- che parte ricorrente assume essere stato violato o erroneamente applicato dalla Corte Federale - prevede, infatti, l’applicabilità di principi e norme generali del processo civile “per quanto non disciplinato”.
In ordine a tale profilo, l’odierno Decidente ha statuito che il rinvio debba essere interpretato in modo non estensivo, nelle forme di un richiamo suppletivo solo nei casi in cui le fonti primarie del diritto non prevedano una espressa disciplina al riguardo (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 39 del 13 luglio 2018); ed agli stessi principi si ispira, altresì, il Collegio di Garanzia nello svolgimento della propria funzione di verifica della corretta applicazione di norme e principi, oltreché per l’eventuale correzione delle lacune del sistema in via interpretativa, per assicurarne coerenza e fluidità (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 19 del 10 aprile 2018).
Corretto appare, pertanto, il rilievo sul punto svolto dalla difesa della FIGC, laddove ha richiamato il parere n. 2/2020 della Corte Federale - Sezione Consultiva, in linea ed in aderenza con i principi delineati dalla giurisprudenza del Collegio, che suggerisce l’applicazione di un criterio di “inapplicabilità tout court delle specifiche regole dell’ordinamento civile” (cfr., memoria FIGC, pag. 9), anche in considerazione delle peculiarità dell’ordinamento sportivo tracciate, in ambito istruttorio, dalle già cennate norme del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.
Nello specifico, l’ampiezza dei poteri istruttori riservati al Giudice Federale è, tuttavia, definita dall’art. 50, comma terzo, del CGS FIGC, ove viene stabilito che “agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento”, da intendersi in combinato disposto con il successivo art. 57, il quale sancisce il principio, in capo al Giudice Sportivo, della libertà di valutazione delle prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio.
Il secco ed automatico richiamo ai principi generali del processo civile non può, quindi, operare, atteso che le norme sportive disciplinano con specificità profili e contenuti dei poteri istruttori del Giudice Federale mediante il delineato sistema di norme del Codice di Giustizia Sportiva, coerente con la speditezza ed elasticità che caratterizza il processo sportivo. Sistema di norme che individua chiare distinzioni con la medesima disciplina del Codice di procedura civile, ove viene diversamente stabilito, all’art. 116, che il Giudice deve valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente.
In argomento è, peraltro, intervenuto il Collegio con una recentissima pronuncia (n. 73/2021), mediante la quale ha ulteriormente chiarito il tenore e la portata dell’art. 50, comma terzo, cit., definito quale “norma di chiusura del sistema tesa a conferire al Giudice di merito ogni strumento di natura processuale previsto dall’ordinamento, idoneo all’accertamento ed alla valutazione di fatti e condotte dei soggetti sportivi coinvolti in un procedimento” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 73/2021 cit.).
In ragione di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che abbiano correttamente operato - in osservanza ai principi di cui sopra e mediante un giudizio esente da vizi di legittimità - dapprima il Tribunale e successivamente la Corte Federale di Appello nella valutazione dell’incidenza processuale della contestata nota del 20 febbraio 2020, trasmessa dal ricorrente Dott. Montemurro al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, facendo corretto uso di quei poteri istruttori sanciti nelle già indicate norme del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.
A tale stregua, rileva l’odierno Collegio di Garanzia l’integrale infondatezza del primo motivo di ricorso proposto dal Dott. Montemurro.
L’esame del primo motivo assorbe integralmente anche i successivi, viziati, peraltro, da inammissibilità sotto vari profili.
Osserva, all’uopo, il Collegio che il secondo motivo di gravame - rubricato “erronea e falsa qualificazione della comunicazione del 20 Febbraio 2020” - non è proponibile nella presente sede di legittimità, poiché, in primo luogo, concretizza una violazione dell’art. 54, primo comma, del Codice della Giustizia Sportiva CONI e dell’art. 12bis dello Statuto del CONI, i quali sanciscono le caratteristiche del giudizio innanzi al Collegio come a critica vincolata, mediante la proposizione di un ricorso esclusivamente ed inderogabilmente sulla scorta di due categorie di vizi, ossia la violazione di norme di diritto e/o l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. L’individuazione del motivo da parte del ricorrente, Dott. Montemurro, esula da dette categorie normative e, per tale ragione, risulta inammissibile.
La rilevata inammissibilità del secondo motivo di gravame - estesa anche al successivo terzo motivo - discende, inoltre, dal contenuto e dalla tecnica di formulazione del motivo, che mira ad ottenere dal Collegio un sindacato ad esso inesorabilmente precluso. In argomento si richiama la decisione n. 61/2019, con la quale l’odierno Decidente ha statuito che “esula dal sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport la rivalutazione del materiale probatorio (nella fattispecie la nota del 20 febbraio 2020 ed il file video/audio, n.d.r.), di esclusiva competenza del giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritiene più attendibili” (Collegio di Garanzia dello Sport, IV Sez., n. 61 del 26 luglio 2019; cfr., ex multis, Collegio di Garanzia n. 73/2021 cit.).
Parimenti inammissibile è il quarto motivo, nel quale, dietro un asserito vizio motivazionale - in ipotesi proponibile ex art. 54, comma 1, cit. - si chiede al Collegio un mero ed illegittimo riesame del merito della controversia mediante un costante richiamo a circostanze, anche di natura documentale, la cui cognizione è riservata ai giudici endofederali, mediante l’esperimento dei relativi gradi di giudizio: “l’anticipazione della mancata iscrizione del Club Maritime al Campionato di serie A Calcio a 5 nella stagione 2019/2020[…]”, il richiamo al “documento n. 20 (articolo di giornale) del fascicolo d’indagine, datato 19 giugno 2019[…]” (cfr., ricorso Montemurro, pag. 12), ed ulteriori aspetti evocati da parte ricorrente nel contesto di una complessiva “ricostruzione dei fatti” (cfr. ricorso Montemurro, pag. 13), da sottoporre al vaglio del Collegio di Garanzia, rappresentano ulteriore e letterale conferma dell’improcedibilità del quarto ed ultimo motivo di ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 7 ottobre 2021.
Il Presidente               Il Relatore
F.to Mario Sanino      F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 10 novembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it