Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 94 del 10/11/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata, limitatamente al dispositivo, con C.U. n. 106/CFA - Sezioni Unite del 3 agosto 2020 e, completa di motivazioni, con C.U. n. 115/CFA - Sezioni Unite del 10 agosto 2020 con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dal ricorrente avverso la decisione n. 158/TFN-SD del 6 luglio 2020 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC - che aveva irrogato, a carico del dott. M., la sanzione di 4 mesi di inibizione - ha aumentato la misura della predetta sanzione da 4 a 6 mesi, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.

Impugnazione Istanza: A.M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:...il gravame - con il quale parte ricorrente censura l’impugnata decisione della Corte Federale di Appello per erronea e falsa applicazione dell’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva CONI, in relazione alla formazione, utilizzazione e valutazione delle prove - è privo di fondamento in ragione dell’interpretazione fornita da costante giurisprudenza di legittimità sportiva della indicata norma, unitamente al tenore letterale delle disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva FIGC, specificamente agli artt. 50 e 57 (Capo IV “norme sul procedimento”, Capo V “mezzi di prova”). Invero, il sistema delle fonti dell’ordinamento giuridico sportivo in senso stretto - oltre a quelle europee e statuali quali la Costituzione, le leggi dello Stato, le norme regionali ed i regolamenti - è particolarmente articolato, poiché include, con elencazione non esaustiva, le fonti peculiari del diritto sportivo, tra le quali si annovera la Carta Olimpica, le Direttive e le Raccomandazioni del CIO, oltre ai Principi di Giustizia Sportiva, il Codice di Giustizia CONI e FIGC, gli Statuti delle varie Federazioni, i regolamenti organici e tecnici. L’interazione tra fonti internazionali e nazionali del diritto sportivo determina il carattere composito dell’ordinamento giuridico sportivo, che contribuisce in ogni caso a delineare gli inderogabili doveri di lealtà e correttezza che connotano - ancor più di altri - l’universo sportivo. E di detta interazione si è più volte fatto interprete il Collegio di Garanzia dello Sport, contribuendo a fornire la corretta chiave di lettura dei rapporti tra ordinamento statale e sportivo. In argomento, soccorre la legge n. 280/2003 - con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. n. 220 del 19 agosto 2003, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva -, il cui art. 1 riconosce e garantisce espressamente il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, che consente al Legislatore Sportivo di definire le regole per il funzionamento dell’ordinamento settoriale, pur sempre nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento statale. Sul punto - e ciò rileva in modo pregnante sul corretto inquadramento della questione posta dal ricorrente con il primo motivo di ricorso - il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, con parere n. 4 del 17 luglio 2017, ha opportunamente rilevato che la peculiarità dell’ordinamento sportivo sottende l’irriducibilità, o comunque la non automatica riconducibilità e/o applicazione analogica, di principi destinati a valere per altri e diversi settori dell’ordinamento statale, soprattutto ove si tratti di regole concepite per assicurare la partecipazione ed il corretto funzionamento degli organi. Il superiore indirizzo interpretativo è rilevante anche per quanto concerne i principi sul processo sportivo ed il coordinamento con quelli in ambito processualcivilistico: l’art. 2, comma 6, del Codice del Giustizia Sportiva CONI- che parte ricorrente assume essere stato violato o erroneamente applicato dalla Corte Federale - prevede, infatti, l’applicabilità di principi e norme generali del processo civile “per quanto non disciplinato”. In ordine a tale profilo, l’odierno Decidente ha statuito che il rinvio debba essere interpretato in modo non estensivo, nelle forme di un richiamo suppletivo solo nei casi in cui le fonti primarie del diritto non prevedano una espressa disciplina al riguardo (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 39 del 13 luglio 2018); ed agli stessi principi si ispira, altresì, il Collegio di Garanzia nello svolgimento della propria funzione di verifica della corretta applicazione di norme e principi, oltreché per l’eventuale correzione delle lacune del sistema in via interpretativa, per assicurarne coerenza e fluidità (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 19 del 10 aprile 2018). Corretto appare, pertanto, il rilievo sul punto svolto dalla difesa della FIGC, laddove ha richiamato il parere n. 2/2020 della Corte Federale - Sezione Consultiva, in linea ed in aderenza con i principi delineati dalla giurisprudenza del Collegio, che suggerisce l’applicazione di un criterio di “inapplicabilità tout court delle specifiche regole dell’ordinamento civile” (cfr., memoria FIGC, pag. 9), anche in considerazione delle peculiarità dell’ordinamento sportivo tracciate, in ambito istruttorio, dalle già cennate norme del Codice di Giustizia Sportiva FIGC. Nello specifico, l’ampiezza dei poteri istruttori riservati al Giudice Federale è, tuttavia, definita dall’art. 50, comma terzo, del CGS FIGC, ove viene stabilito che “agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento”, da intendersi in combinato disposto con il successivo art. 57, il quale sancisce il principio, in capo al Giudice Sportivo, della libertà di valutazione delle prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio. Il secco ed automatico richiamo ai principi generali del processo civile non può, quindi, operare, atteso che le norme sportive disciplinano con specificità profili e contenuti dei poteri istruttori del Giudice Federale mediante il delineato sistema di norme del Codice di Giustizia Sportiva, coerente con la speditezza ed elasticità che caratterizza il processo sportivo. Sistema di norme che individua chiare distinzioni con la medesima disciplina del Codice di procedura civile, ove viene diversamente stabilito, all’art. 116, che il Giudice deve valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente. In argomento è, peraltro, intervenuto il Collegio con una recentissima pronuncia (n. 73/2021), mediante la quale ha ulteriormente chiarito il tenore e la portata dell’art. 50, comma terzo, cit., definito quale “norma di chiusura del sistema tesa a conferire al Giudice di merito ogni strumento di natura processuale previsto dall’ordinamento, idoneo all’accertamento ed alla valutazione di fatti e condotte dei soggetti sportivi coinvolti in un procedimento” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 73/2021 cit.). In ragione di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che abbiano correttamente operato - in osservanza ai principi di cui sopra e mediante un giudizio esente da vizi di legittimità - dapprima il Tribunale e successivamente la Corte Federale di Appello nella valutazione dell’incidenza processuale della contestata nota del 20 febbraio 2020, trasmessa dal ricorrente Dott. M. al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, facendo corretto uso di quei poteri istruttori sanciti nelle già indicate norme del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

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