FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 023/AA del 04/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -GRASSO FASONE CHIAVARO ASD CITTA’ ACIREALE 194..
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 586 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Sebastiano GRASSO, Giuseppe FASONE, e Agatino Alessandro CHIAVARO e della società ASD CITTÀ DI ACIREALE, avente ad oggetto la seguente condotta:
SEBASTIANO GRASSO, Presidente e Legale Rappresentante p.t. della società ASD Città di Acireale 1946 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25, comma 9, e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri generali di lealtà, correttezza e probità nonché dell’espresso divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscono forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana e comunque di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con la società. In particolare, per avere consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, assecondando la volontà della tifoseria organizzata, la scelta di non far sedere in panchina l'allenatore Giuseppe Pagana, in occasione della gara ACIREALE - TROINA del 24.2.2021, a seguito dell'interlocuzione avvenuta tra i propri dirigenti (il direttore sportivo Agatino Alessandro Chiavaro ed il Direttore Generale Giuseppe Fasone) e la tifoseria organizzata, in data 23.2.2021;
GIUSEPPE FASONE, Direttore Generale della società ASD Città di Acireale 1946 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri generali di lealtà, correttezza e probità nonché dell’espresso divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscono forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana e comunque di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con la società. In particolare, per aver preso parte in Acireale (CT), in data 23.2.2021 ad interlocuzioni con la tifoseria organizzata, consentendo di non far sedere in panchina l'allenatore Giuseppe Pagana, in occasione della gara ACIREALE – TROINA del 24.2.2021, a seguito della predetta interlocuzione avvenuta tra lo stesso e la tifoseria organizzata, assecondando in tal modo la richiesta di quest'ultima;
AGATINO ALESSANDRO CHIAVARO, Direttore Sportivo, dirigente della società ASD Città di Acireale 1946 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri generali di lealtà, correttezza e probità nonché dell’espresso divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscono forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana e comunque di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con la società. In particolare per aver preso parte in Acireale (CT), in data 23.2.2021 ad interlocuzioni con la tifoseria organizzata, consentendo di non far sedere in panchina l'allenatore Giuseppe Pagana, in occasione della gara ACIREALE – TROINA del 24.2.2021, a seguito della predetta interlocuzione avvenuta tra lo stesso e la tifoseria organizzata, assecondando in tal modo la richiesta di quest'ultima.
ASD CITTÀ DI ACIREALE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giuseppe FASONE, Agatino Alessandro CHIAVARO, e dal Sig. Sebastiano GRASSO in proprio, e in qualità di legale rappresentante pro tempore per conto della società ASD CITTÀ DI ACIREALE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe FASONE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Agatino Alessandro CHIAVARO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CITTÀ DI ACIREALE;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.