FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 032/AA del 05/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – OFORI POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BORGO VIRGILIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 682 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Kingsley Asante OFORI e della società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BORGO VIRGILIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

KINGSLEY ASANTE OFORI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Polisportiva Dilettantistica Borgo Virgilio, in violazione dell’art. 32, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F, per avere dichiarato in data 12.3.2021, all’atto della richiesta di tesseramento per la F.I.G.C. per la stagione sportiva 2020/21, contrariamente al vero, di non essere mai stato tesserato per società appartenenti a Federazioni estere, mentre invece egli è tesserato per la società EurAfrica F.C., affiliata alla Ghana Football Association, in violazione quindi delle disposizioni federali attinenti al tesseramento dei calciatori;

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BORGO VIRGILIO, per responsabilità oggettiva, in violazione dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Kingsley Asante OFORI e dal Sig. Mauro PASTORELLO in qualità di Presidente per conto della società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BORGO VIRGILIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare in campionato per il Sig. Kingsley Asante OFORI e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BORGO VIRGILIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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