FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 040/AA del 26/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MALLAMACI ASD POLISPORTIVA FUTURA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 788 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonino MALLAMACI e della società ASD POLISPORTIVA FUTURA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO MALLAMACI, all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver inviato in data 05.05.2021 una mail all’indirizzo di posta elettronica della Presidenza della Divisone Calcio a 5, al fine di argomentare in merito alla decisione assunta da quella Divisione di far disputare senza obbligo di contemporaneità le gare valevoli per i play off del girone H di serie B s.s. 2020-21, contenente espressioni e frasi lesive dell’onore, del prestigio e del decoro propri della Divisione Calcio a 5 intesa come istituzione federale.

ASD POLISPORTIVA FUTURA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino MALLAMACI, e dal Sig. Pasqualino Cogliandro, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società ASD POLISPORTIVA FUTURA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonino MALLAMACI, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA FUTURA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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