FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 041/AA del 26/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CAPUANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 620 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Ezio CAPUANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EZIO CAPUANO, all’epoca dei fatti allenatore iscritto nei registri del Settore Tecnico della F.I.G.C. (n. 844470 Uefa Pro), in violazione dell’art. 4, comma 1, in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al C.U. 78/A del 1.09.2020 relativo alla osservanza dei protocolli sanitari e dell’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere fatto accesso agli impianti sportivi della società Paganese in occasione della gara del Campionato di Lega Pro Paganese-Viterbese del 3.3.2021, senza averne titolo, accedendo dalla cosiddetta “Zona 1” e posizionandosi per quasi tutta la durata della gara nella tribuna normalmente destinata agli spettatori (“Zona 2”);

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ezio CAPUANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica ed € 3.000,00 (tremila) di ammenda per il Sig. Ezio CAPUANO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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